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Legge

L.R. Liguria 19/2021

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 19/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Liguria 1/2007 sul commercio, ridefinendo i soggetti consultati e competenti, disciplinando il marchio “Ambulanti di Liguria”, e rivedendo autorizzazioni, concessioni e bandi per il commercio su aree pubbliche. Prevede inoltre proroghe alla sospensione dell’attività in casi eccezionali. Invarianza finanziaria per la Regione.

Modifiche al testo unico ligure sul commercio, con particolare intervento su commercio su aree pubbliche e ruolo delle camere di commercio

Modifiche al testo unico ligure sul commercio

La legge regionale Liguria 22 novembre 2021, n. 19 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, aggiornando la disciplina del commercio, soprattutto per il commercio su aree pubbliche. Le modifiche incidono su competenze, soggetti da consultare, procedure autorizzative e strumenti di valorizzazione dell’attività commerciale ligure.

Ridefinizione dei soggetti coinvolti e delle competenze istituzionali

Numerose disposizioni sostituiscono i riferimenti alle precedenti “organizzazioni maggiormente rappresentative” con le “associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri”.

In particolare, la disciplina aggiorna i soggetti chiamati a collaborare o a essere sentiti in varie fasi amministrative, includendo stabilmente:

  • le Camere di commercio liguri;
  • le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • le associazioni dei consumatori;
  • le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
  • ANCI Liguria.

Viene inoltre ridefinita la rubrica relativa alle competenze, sostituendo il riferimento a Unioncamere con quello alle Camere di commercio liguri, che diventano il centro operativo per le funzioni di raccolta dati, collaborazione istituzionale e supporto all’Osservatorio.

Marchio “Ambulanti di Liguria”

La legge introduce l’articolo 27 ter, istituendo il marchio “Ambulanti di Liguria” per tutelare, rilanciare e promuovere il commercio ligure su aree pubbliche.

La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio liguri, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative e ANCI Liguria, è chiamata a definire gli elementi applicativi del marchio, tra cui:

  • i requisiti soggettivi, aziendali e gestionali per ottenerne il rilascio e l’utilizzo;
  • le modalità e i termini di presentazione della domanda;
  • i contenuti e la grafica del logo;
  • i criteri di sostenibilità ambientale, come materiali riciclabili o biodegradabili e smaltimento differenziato dei rifiuti;
  • l’uso di strumenti telematici per consultare, prenotare e acquistare a distanza la merce, con ritiro presso l’area mercatale;
  • la promozione dei prodotti più diffusi nei mercati tradizionali liguri e dei prodotti della manifattura regionale e dell’eccellenza alimentare ligure;
  • criteri per una migliore integrazione estetica e funzionale dei mercati nei centri storici e nelle aree tutelate;
  • strumenti linguistici per migliorare la comunicazione con la clientela straniera.

L’uso abusivo della qualifica o del logo è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro. La competenza sanzionatoria spetta al Comune in cui la violazione è accertata, che incassa i proventi.

Commercio su aree pubbliche: autorizzazioni, concessioni e limiti

La disciplina dell’esercizio mediante posteggio viene riformulata. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente in relazione al posteggio o al luogo di avvio dell’attività, per persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di legge.

La concessione e l’autorizzazione hanno durata di dodici anni, in coerenza con la normativa statale richiamata dalla legge regionale.

Per il numero massimo di concessioni di cui un soggetto può essere titolare o possessore, si distinguono due casi:

  • mercati o fiere con fino a 100 posteggi: massimo 2 concessioni per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
  • mercati o fiere con più di 100 posteggi: massimo 3 concessioni per ciascun settore merceologico.

L’autorizzazione abilita anche:

  • all’attività itinerante sul territorio regionale;
  • all’uso dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali, bisettimanali e isolati;
  • alla partecipazione alle fiere.

Procedura per bandi e assegnazione dei posteggi

Per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o nei posteggi isolati, il Comune deve predisporre bandi specifici.

Il bando comunale:

  • è deliberato entro 90 giorni dal provvedimento annuale di accertamento della disponibilità dei posteggi;
  • tale provvedimento di accertamento deve essere adottato ogni anno entro il 30 giugno;
  • è adottato sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;
  • è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e all’Albo Pretorio del Comune.

Il bando deve indicare:

  • il numero dei posteggi, la dimensione dell’area di mercato e i settori merceologici;
  • il termine per la presentazione delle domande, non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione;
  • l’obbligo di opzione per i casi in cui risultino accolte più domande dello stesso richiedente: in tal caso, entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento, l’interessato deve indicare il posteggio prescelto, altrimenti la scelta è effettuata d’ufficio dal Comune.

Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Nelle fiere, la presenza si acquisisce con la partecipazione per l’intera manifestazione.

Nei mercati coperti, il Comune disciplina le modalità di concessione temporanea dei posteggi vacanti in attesa dell’assegnazione definitiva; è vietato assegnare postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi.

Posteggi isolati e mercati: aggiornamenti di classificazione e programmazione

La legge aggiorna diversi richiami ai posteggi “fuori mercato”, sostituendoli con i posteggi “isolati”. In tale prospettiva, la disciplina regionale estende e precisa le previsioni relative a mercati, fiere e posteggi isolati, sia assegnati sia liberi.

Vengono aggiornati anche gli atti di programmazione e regolazione del settore, con riferimento alla necessità di individuare i posteggi isolati e di coinvolgere le associazioni regionali maggiormente rappresentative del commercio.

Sospensione dell’attività e proroga nei casi di necessità

Per l’attività di commercio su aree pubbliche la legge introduce una possibilità di proroga del periodo massimo di sospensione da parte del Comune, ma solo quando ricorrano entrambe le condizioni seguenti:

  • vi sia comprovata necessità;
  • la sospensione derivi da circostanze non imputabili all’operatore.

La proroga può essere concessa su motivata istanza dell’interessato sia per l’articolo 126 sia per l’articolo 127 della l.r. 1/2007.

Aspetti economici e finanziari

Per la disciplina dei contributi connessi a specifici interventi del settore, la legge prevede che:

  • le modalità e i criteri di riscossione siano stabiliti dalla Giunta regionale;
  • la ripartizione dei contributi, destinati ai territori interessati, sia definita con provvedimento della Giunta, nel rispetto della quota destinata ai CIV;
  • la Giunta senta ANCI Liguria e le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Una quota percentuale dei fondi introitati è destinata al funzionamento dei CIV di cui all’articolo 122, secondo le modalità stabilite.

Clausola di invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge non è da considerarsi obsoleta, perché introduce e aggiorna disposizioni tuttora inserite nel testo unico ligure sul commercio e potenzialmente rilevanti per l’operatività amministrativa e per gli operatori del settore in Liguria.

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