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Risoluzione

Risoluzione n. 227 del 5/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione del 36% prevista per interventi di efficienza energetica sull’illuminazione spetta solo ai soggetti che esercitano attività d’impresa nel settore commercio. Una società alberghiera, qualificata come attività di servizi, non può quindi beneficiarne.

Deducibilità del 36% per interventi di efficienza energetica: esclusa per attività alberghiera

Deducibilità del 36% per l’efficienza energetica nell’illuminazione

La risoluzione esamina un interpello presentato da una società a responsabilità limitata che svolge attività alberghiera e chiede se possa fruire della deduzione del 36% dal reddito d’impresa per interventi di sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, prevista dall’articolo 1, comma 354, lettera a), della legge n. 296 del 2006. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, ritenendo che l’agevolazione sia riservata ai soggetti che esercitano attività d’impresa rientrante nel settore commercio e non sia estensibile alle attività di servizi come quella alberghiera.

Quesito presentato dalla società

La società istante domanda se possa applicare la deduzione per il periodo d’imposta 2007, sostenendo di operare nel settore commerciale in senso ampio. In particolare, afferma che la propria attività alberghiera si svolge all’interno di un complesso immobiliare di proprietà e richiama il proprio oggetto sociale, che comprende:

  • la costruzione e la gestione di complessi per l’attività turistico-alberghiera;
  • l’esercizio, nelle strutture alberghiere, del commercio al dettaglio nei settori alimentare e non alimentare;
  • l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività accessorie, tra cui cambiavalute per la clientela alberghiera e incarichi di agenzia;
  • ulteriori servizi connessi alle attività sopra indicate.

La società ritiene quindi di rientrare tra i soggetti beneficiari, avendo sostenuto costi per la sostituzione degli impianti di illuminazione negli ambienti interni dell’immobile utilizzato per l’attività sociale.

Posizione del contribuente

Secondo l’istante, l’espressione "soggetti titolari di reddito d’impresa nel settore commercio" dovrebbe comprendere non solo chi esercita attività commerciale in senso stretto, ma anche chi opera nel settore dei servizi commerciali. Su tale base, la società alberghiera ritiene di poter accedere all’agevolazione, valorizzando sia la presenza di alcune attività commerciali nel proprio oggetto sociale, sia l’esecuzione concreta degli interventi di efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il testo dell’articolo 1, comma 354, della legge n. 296 del 2006, che riconosce una ulteriore deduzione del 36% ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006.

La disposizione è qualificata come norma agevolativa, cioè come deroga in senso favorevole al regime ordinario del TUIR, e per questo motivo deve essere interpretata in modo stretto, senza applicazioni estensive o analogiche. L’Agenzia richiama, a sostegno di tale principio, la giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione restrittiva delle norme agevolative.

Ambito soggettivo dell’agevolazione

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la nozione di "settore commercio" non può essere ampliata fino a comprendere il settore dei servizi. Essa va limitata alle attività che hanno a oggetto una cessione di beni, di qualunque tipo, e comprende:

  • vendita all’ingrosso;
  • vendita al dettaglio;
  • somministrazione di alimenti e bevande.

In tale perimetro rientrano anche attività disciplinate da normative speciali per determinate categorie di operatori economici, come ad esempio farmacisti e rivenditori di generi di monopolio su concessione amministrativa.

Necessità di un’attività effettivamente svolta

L’Agenzia precisa inoltre che, trattandosi di una disposizione di favore, l’attività agevolabile deve essere effettivamente svolta e non soltanto ipotizzata o potenziale in capo al titolare del reddito d’impresa. Di conseguenza, non è sufficiente la mera previsione statutaria di attività commerciali se, in concreto, il soggetto esercita un’attività non agevolabile.

Esito del parere

Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate esclude la spettanza dell’ulteriore deduzione alla società istante. L’attività alberghiera è infatti qualificata come attività tipica di servizi, identificata con codice ATECO 5510, e non come attività rientrante nel settore commercio. Pertanto, gli interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti non danno diritto alla deduzione del 36% prevista dall’articolo 1, comma 354, lettera a), della legge n. 296 del 2006.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.

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