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Risoluzione

Risoluzione n. 221 del 3/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 192E e 130E per consentire, tramite modello F24 EP, la corretta imputazione delle ritenute IRPEF spettanti alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Vengono inoltre chiariti i soggetti che devono usarli, il rapporto con i codici ordinari già esistenti e la decorrenza operativa dal 12 giugno 2008.

Istituzione dei codici tributo F24 EP per le ritenute IRPEF della Valle d'Aosta

Istituzione dei codici tributo per le ritenute IRPEF in Valle d'Aosta

La risoluzione interviene per disciplinare, nell’ambito del modello F24 EP, il corretto versamento delle ritenute alla fonte IRPEF spettanti alla Regione autonoma Valle d’Aosta. L’obiettivo è consentire la corretta imputazione contabile delle quote di gettito regionali previste dalla normativa speciale.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto le basi normative che attribuiscono alla Regione Valle d’Aosta una quota del gettito di taluni tributi erariali.

  • La legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, Statuto speciale per la Valle d’Aosta, all’articolo 12 prevede l’attribuzione alla Regione, oltre al gettito delle entrate proprie, di una quota dei tributi erariali.
  • La legge 26 novembre 1981, n. 690, all’articolo 6, riconosce alla Regione la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all’articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che lavorano presso stabilimenti o uffici ubicati nel territorio regionale, nonché le ritenute sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d’Aosta anche se affluite fuori regione.
  • Il decreto interministeriale 6 agosto 1998 ha regolato le modalità di versamento delle ritenute operate in Valle d’Aosta, prevedendo specifici codici tributo.
  • Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2007 ha approvato il modello F24 EP per il versamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte operate dagli enti pubblici e dagli altri soggetti individuati dall’articolo 1 del medesimo provvedimento.

Finalità della risoluzione

La risoluzione afferma che, analogamente a quanto già previsto per il modello F24 ordinario, è necessario istituire codici tributo specifici per il modello F24 EP, così da assicurare la corretta imputazione delle quote di gettito spettanti alla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Nuovi codici tributo istituiti

Vengono istituiti due nuovi codici tributo, con collocazione nella sezione Erario e senza compilazione dei campi relativi a codici ente, rateazione/mese di riferimento e anno di riferimento.

  • 192E: ritenute pensionistici operate su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa.
  • 130E: ritenute pensionistici operate su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, versate nella Regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa.

Soggetti utilizzatori e modalità di impiego

Il documento specifica con precisione quali soggetti devono utilizzare i due codici.

  • Il codice 192E è utilizzato dai soggetti individuati dall’articolo 1, comma 3, del provvedimento dell’8 novembre 2007 per il pagamento, mediante F24 EP, delle ritenute maturate in Valle d’Aosta, con addebito su conti intrattenuti presso tesorerie provinciali diverse da quella della Valle d’Aosta.
  • Il codice 130E è utilizzato dai soggetti individuati dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del provvedimento dell’8 novembre 2007, titolari di conto presso la tesoreria provinciale della Valle d’Aosta, per il versamento mediante F24 EP delle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta sui trattamenti pensionistici e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, maturate fuori dalla regione.

Coordinamento con i codici tributo preesistenti

La risoluzione precisa che per le ritenute maturate e versate nella Regione Valle d’Aosta continuano a essere utilizzati gli ordinari codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 367/E del 12 dicembre 2007. Pertanto, i nuovi codici 192E e 130E servono solo per le ipotesi di disallineamento tra luogo di maturazione e luogo di versamento indicate nel provvedimento.

Decorrenza

I nuovi codici tributo diventano operativamente efficaci a decorrere dal 12 giugno 2008.

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