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Risoluzione

Risoluzione n. 226 del 5/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina il regime IVA applicabile a una serie di interventi connessi al progetto di gestione dei sedimenti e di riqualificazione dell’area di Malcontenta/Venezia. L’Agenzia richiama il principio di non imponibilità per opere e prestazioni rese nei porti già esistenti, ma precisa che la concreta riconducibilità dei singoli interventi alla norma agevolativa è una questione di fatto non valutabile in sede di interpello.

IVA e non imponibilità per interventi nel Porto di Venezia

IVA e non imponibilità per interventi nel Porto di Venezia

La risoluzione riguarda un interpello presentato dal Commissario delegato per l’emergenza canali di Venezia in merito al regime IVA di una pluralità di interventi infrastrutturali, ambientali e idraulici connessi alla gestione dei fanghi di dragaggio e alla riqualificazione dell’area di Malcontenta. L’Agenzia riepiloga la disciplina della non imponibilità IVA per i servizi resi nei porti e chiarisce i limiti applicativi dell’agevolazione.

Contesto dell’interpello

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 è stato nominato il Segretario Regionale all’ambiente quale Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza nei canali di Venezia. Il Commissario deve individuare e realizzare iniziative urgenti per eliminare situazioni di pericolo e garantire il normale svolgimento della navigazione nel porto di Venezia.

Tra le attività assegnate rientrano in particolare:

  • il dragaggio dei canali di grande navigazione portuale;
  • il reperimento dei siti di recapito finale dei sedimenti;
  • il reperimento dei siti di stoccaggio provvisorio.

L’Agenzia aveva già precisato, in risposta a un precedente interpello, che tali attività costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR n. 633/1972.

Il progetto "Vallone Moranzani" e gli interventi previsti

Nel prosieguo delle attività è stato promosso un accordo di programma tra soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti di scavo dei canali portuali e alla realizzazione di interventi idraulici, viabilistici e ambientali nell’area di Malcontenta.

Nel pre-accordo di programma "Vallone Moranzani", sottoscritto il 3 agosto 2007, sono stati concordati interventi finalizzati sia alla gestione dei fanghi di dragaggio sia alla riqualificazione ambientale della zona. Gli interventi indicati comprendono:

  • interramento di 4 elettrodotti;
  • interventi sulla viabilità comunale, provinciale, regionale e statale;
  • interventi sulla rete idraulica con creazione di bacini di espansione attrezzati a bosco;
  • realizzazione di un parco urbano sopra una vecchia discarica dimessa vicino all’abitato di Malcontenta;
  • bonifica di altre discariche dimesse;
  • creazione di una cintura verde nel quadrante sud-occidentale di Marghera;
  • delocalizzazione del deposito di carburanti situato a ridosso dell’abitato di Malcontenta.

Quesito posto dal Commissario

Il quesito riguarda il regime IVA applicabile a una serie di attività, ritenute dal contribuente riconducibili ad adeguamenti tecnico-funzionali del Porto di Venezia e quindi da fatturare in non imponibilità IVA ex art. 1, comma 992, della legge n. 296/2006.

Le attività elencate sono:

  • infrastrutturazione nell’area "43 ettari", comprensiva di infrastrutture per ricezione, disidratazione e caratterizzazione dei fanghi di dragaggio, impianti di inertizzazione/stabilizzazione, impianto di smaltimento definitivo e impianto per la gestione transitoria;
  • interventi sulle linee elettriche, inclusi interramento e razionalizzazione della rete, ampliamento e risistemazione di stazioni elettriche esistenti, realizzazione di un ulteriore nodo di connessione;
  • interventi sulla viabilità, tra cui svincoli a rotatoria, nuove carreggiate, percorso ciclabile e adeguamento della viabilità di accesso nell’area portuale;
  • interventi sulla rete idraulica;
  • tombinamento di un canale di scarico e trasformazione della sede in pista ciclabile;
  • ulteriori interventi sulla rete idraulica;
  • realizzazione di un parco urbano;
  • realizzazione di un bosco;
  • sistemazione dell’area di smaltimento dei rifiuti, con demolizioni di impianti esistenti, bonifica dell’area, realizzazione di banchina e di nuovi serbatoi per lo stoccaggio carburanti;
  • interventi di miglioramento ambientale in fregio al bordo lagunare.

Posizione del contribuente

Il Commissario interpellante sostiene che tutti gli interventi elencati costituiscano adeguamenti tecnico-funzionali alle attività del Porto di Venezia e che, conseguentemente, debbano essere fatturati in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 1, comma 992, della legge finanziaria 2007.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 9, primo comma, n. 6, del DPR n. 633/1972, che prevede la non imponibilità IVA per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riguardano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto.

Viene poi richiamato l’art. 3, comma 13, del DL n. 90/1990, convertito dalla legge n. 165/1990, che estende il beneficio ai lavori relativi a:

  • rifacimento;
  • completamento;
  • ampliamento;
  • ammodernamento;
  • ristrutturazione;
  • riqualificazione degli impianti già esistenti, anche se dislocati in sede diversa all’interno dei medesimi luoghi.

L’Agenzia ricorda inoltre che la prassi ministeriale ha sempre escluso l’agevolazione per la realizzazione di opere ex novo.

Effetti della legge finanziaria 2007

L’art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene qualificato come norma interpretativa. Esso stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del DL n. 90/1990, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti, oppure qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, deve intendersi come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione.

La circolare n. 41/2008 viene richiamata per chiarire che la norma riconosce la non imponibilità IVA alle prestazioni relative a opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, purché:

  • siano previste nel piano regolatore portuale o nelle eventuali varianti;
  • siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.

Soggetti che possono rendere le prestazioni agevolate

La risoluzione richiama anche la risoluzione n. 118 del 31 marzo 2008, precisando che il regime di non imponibilità IVA si applica alle prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale solo quando siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento.

In particolare, tali prestazioni possono essere rese:

  • dall’appaltatore principale a favore del committente;
  • dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  • per analogia, da soggetti che effettuano una prestazione di manutenzione portuale a un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile alle figure tipiche di appalto e subappalto, come nel caso delle prestazioni rese dai consorziati a favore della società consortile aggiudicataria dei lavori.

Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non formula un giudizio definitivo sulla riconducibilità dei singoli interventi alle ipotesi agevolate, perché tale verifica attiene a una questione di fatto che non rientra nelle competenze esercitabili in sede di interpello.

La risoluzione, quindi, non qualifica direttamente tutti gli interventi elencati come non imponibili, ma si limita a ribadire i principi generali applicabili:

  • il regime di non imponibilità IVA riguarda le prestazioni relative a opere portuali già esistenti e qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali;
  • resta necessaria la concreta verifica dei presupposti di fatto e documentali;
  • le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme.

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