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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23329/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si contestava a Monica Dal Maso, in concorso con Marangoni (assolto), di avere, tramite dichiarazioni attestanti fatti non veritieri (in particolare la "comunicazione di fine lavori" del 31.12.2010), ottenuto indebitamente contributi agevolati erogati dal GSE per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul capannone della società Mamir s.r.l.; alla Mamir veniva altresì contestata la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 (art. 24). L'importo complessivo indebitamente percepito è stato quantificato in euro 2.623.504 (rate dal settembre 2011 al marzo 2017). I ricorsi in cassazione deducevano, tra l'altro: inesigente responsabilità personale della Dal Maso perché "testa di legno"; errori di valutazione della prova circa la data di ultimazione dei lavori (31.12.2010); illegittimità/irretroattività della confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.) e possibilità di compensare quanto percepito con gli importi che sarebbero spettati alla società in base al Terzo Conto Energia; eccessività delle sanzioni interdittive imposte alla Mamir.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Monica Dal Maso (confermando la colpevolezza e le conseguenti misure economiche e la confisca, nonché condannando la Dal Maso al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, oltre al rifusione delle spese liquidate alla parte civile). Il ricorso della Mamir s.r.l. è stato dichiarato inammissibile nella maggior parte dei motivi, ma la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle sanzioni interdittive a carico della Mamir, ritenendo carente la motivazione sulla rilevanza del "profitto di rilevante entità" richiesta dall'art. 13 d.lgs.231/2001; per quel punto la sentenza è stata annullata senza rinvio. Invece sono state confermate le statuizioni di merito relative all'indebita percezione dei contributi, alla responsabilità penale della Dal Maso (art. 316-ter c.p.) e alla confisca per equivalente con riferimento alla consumazione prolungata del reato fino all'ultimo rateo percepito (marzo 2017).

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma che punisce la condotta di attestare falsamente fatti idonei a ottenere erogazioni pubbliche; applicata alla Dal Maso per il falso che ha consentito la percezione di contributi

  • art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Norma che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Mamir è stata ritenuta responsabile sulla base del reato presupposto

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma che prevede la confisca del profitto del reato, anche per equivalente; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca perché il reato è stato consumato in modo protratto fino all'ultimo contributo percepito (consumazione prolungata)

  • art. 23, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    Prevedeva che chi abbia reso dichiarazioni false per ottenere incentivi non può beneficiare di agevolazioni per 10 anni; i ricorrenti hanno invocato la dichiarazione di incostituzionalità della norma (sent. n.51/2017), ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non decisive ai fini della compensazione dei profitti

  • legge n. 129 del 13.8.2010 (art. 1-septies)

    "Le tariffe incentivanti ... sono riconosciute a tutti i soggetti che ... abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato ... la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011."

    Ha previsto la proroga/condizione di accesso alle tariffe del Secondo Conto Energia per impianti ultimati entro il 31.12.2010 e entrati in esercizio entro il 30.6.2011; il falso attestante la conclusione dei lavori è stato ritenuto decisivo per l'accesso ai benefici

  • D.M. 19/02/2007 (II Conto Energia) e D.M. 06/08/2010 (Terzo Conto Energia)

    Regolamentano i requisiti e le tariffe per l'accesso agli incentivi fotovoltaici; la Corte ha distinto le condizioni per il Secondo Conto (necessità di fine lavori al 31.12.2010) e la non automatica possibilità, senza prova puntuale, di compensazione con quanto sarebbe spettato al Terzo Conto Energia

  • d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e Direttiva 2001/77/CE

    Quadro normativo europeo e nazionale di riferimento sull'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili, richiamato per inquadrare il sistema del Conto Energia

  • art. 13 d.lgs. 231/2001

    Prevede le sanzioni interdittive per gli enti; la Corte ha richiamato la necessità di motivare la rilevanza del profitto ai fini dell'applicazione della sanzione interdittiva

Massime di principio

  • Quando la percezione di erogazioni pubbliche avviene in rate periodiche protratte nel tempo, il reato è considerato unitario a consumazione prolungata e la consumazione si estingue con l'ultimo pagamento: la confisca per equivalente può quindi riferirsi all'intero profitto fino all'ultimo rateo.
  • La qualifica di "rappresentante formale" non esclude responsabilità se emergono elementi concreti di gestione (accesso al conto societario, firma di atti rilevanti, interazione con autorità, incarichi richiesti), che il giudice di merito può valutare come prova di ruolo effettivo.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui fatti è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito con una diversa valutazione delle prove salvo vizio logico-giuridico chiaro; quindi contestazioni che si limitano a una diversa lettura delle stesse risultanze sono, di norma, inammissibili.
  • Per ottenere la compensazione del profitto illecito con un diverso regime incentivante (es. Terzo Conto Energia) è necessaria una prova concreta e puntuale che l'ente avrebbe effettivamente potuto beneficiare di quell'alternativa; mere ipotesi astratte non sono persuasive.
  • L'applicazione di sanzioni interdittive ex d.lgs. 231 richiede motivazione specifica circa la "rilevanza" del profitto e/o la sussistenza delle condizioni legali (posizione apicale o gravi carenze organizzative, reiterazione): carenze motivazionali su questo punto possono portare all'annullamento della sanzione.
  • Eventuali modifiche legislative intervenute dopo la condotta iniziale (es. ampliamento della confisca per equivalente) possono trovare applicazione se la conseguenza illecita si è protratta oltre l'entrata in vigore della norma; rileva la durata temporale del conseguimento del profitto.

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