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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21885/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca aveva proposto reclamo ex art. 410‑bis, comma 3, c.p.p., avverso il decreto di archiviazione per frode informatica ritenendo il reclamo tempestivo (termine di 15 giorni dalla conoscenza). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo per presunta tardività. Successivamente la banca aveva chiesto la revoca dell'ordinanza di inammissibilità documentando il deposito telematico entro termine; il Tribunale invece ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca, sostenendo che la competenza fosse della Corte di cassazione. La ricorrente deduceva abnormità funzionale del provvedimento e violazione dell'art. 468 c.p.p. (revocabilità dei provvedimenti diversi dalle sentenze).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'ordinanza del Tribunale che ha dichiarato inammissibile il reclamo per presunta intempestività e ha poi rifiutato di decidere sulla richiesta di revoca, spostando la competenza verso la Cassazione, ha determinato una stasi funzionale ed è viziata da violazione di legge. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice procedente per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 410‑bis, comma 3, cod. proc. pen.

    termine di quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione

    Stabilisce il termine per proporre il reclamo della persona offesa contro il decreto di archiviazione; la presunta intempestività del reclamo deve essere valutata dal giudice e, se l'erronea valutazione comporta il rifiuto del contraddittorio, può essere rimessa con richiesta di revoca al medesimo giudice.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Prevede la revocabilità dei provvedimenti diversi dalle sentenze; può essere invocato per chiedere la revoca di un'ordinanza di inammissibilità (se viziata da violazione di legge), da proporre davanti al giudice che ha emanato il provvedimento.

  • Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021 (Cerroni, Rv. 281693‑01)

    Principio di diritto secondo cui l'ordinanza che abbia erroneamente dichiarato intempestivo il reclamo ex art. 410‑bis e lo abbia reso inammissibile senza instaurare il contraddittorio non è impugnabile per cassazione per mero vizio di abnormità, ma presenta violazione di legge che va dedotta con richiesta di revoca davanti allo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

  • Sez. U, n. 26 del 26/01/2000 (Magnani) e Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Affermano la distinzione tra abnormità di carattere strutturale e abnormità di natura funzionale di un atto: quest'ultima si verifica quando l'atto, pur rientrando nello schema processuale, è emesso al di fuori dei casi consentiti sino a determinare una stasi irreversibile del procedimento.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 410‑bis c.p.p. deve essere valutato sul presupposto della conoscenza del decreto di archiviazione e dei relativi termini di impugnazione; la prova del deposito telematico o della comunicazione è rilevante per la tempestività.
  • Se il giudice dichiara inammissibile il reclamo per presunta tardività senza instaurare il contraddittorio e senza valutare correttamente la documentazione, la parte può chiedere la revoca dell'ordinanza al medesimo giudice ai sensi dell'art. 468 c.p.p.; non è corretta la devoluzione immediata della questione alla Corte di Cassazione per abnormità.
  • La Corte di Cassazione può annullare gli atti che determinano una stasi funzionale del procedimento (abnormità funzionale), ad esempio quando il rifiuto del giudice di decidere sulla revoca impedisce l'ulteriore corso del processo.
  • In presenza di procedimenti telematici, conservare e documentare le ricevute di deposito o comunicazione è essenziale per dimostrare la tempestività degli atti processuali.
  • Quando si contesta l'intempestività di un ricorso/reclamo, valutare sia gli estremi formali (date di notifica/deposito) sia il rispetto del contraddittorio; l'assenza di contraddittorio su una questione decisiva può sostanziare una violazione di legge impugnabile con la revoca.

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