Cassazione Penale, Sentenza n. 20372/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, mediante appello ex art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Piacenza (7/10/2025) che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di accoglienza 'Il Boschetto' applicata a Sandeep Kumar. Il ricorrente deduceva che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (depositata il 2/9/2025) era stata successivamente emendata per errore materiale il 17/9/2025 e che, per tale motivo, mancava un atto dal quale far decorrere il termine per proporre l'impugnazione; quindi, alla data di proposizione dell'appello (7/10/2025) non sarebbe ancora intervenuto il passaggio in cosa giudicata e non poteva esserci carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., rilevando che, nel corso del giudizio di legittimità, è intervenuto l'ordine di esecuzione della pena applicata con la sentenza impugnata e che il difensore ha altresì formalizzato la rinuncia all'impugnazione. Pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto. Inoltre la Corte ha precisato che, in tali ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, non si applicano provvedimenti accessori di condanna (spese o sanzioni pecuniarie), in conformità a costante giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; la Corte richiama che l'appello esperibile ai sensi di tale norma può divenire inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse quando intervenga il passaggio alla fase esecutiva della pena.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta; qui la sentenza ex art. 444 è l'atto di cognizione che, divenendo definitivo e scaturendo in ordine di esecuzione, determina la cessazione dell'interesse a impugnare determinate decisioni cautelari.
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamata nella ricostruzione difensiva in relazione alla mancata fissazione dell'udienza per la correzione; la Corte non ha ritenuto decisiva questa circostanza rispetto alla sopravvenuta esecutività dell'ordine di esecuzione.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; applicata dalla Corte alla luce dell'intervenuto ordine di esecuzione e della rinuncia dell'imputato all'impugnazione.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del gravame o durante il giudizio di legittimità, interviene un fatto sopravvenuto che rende impossibile ottenere l'accoglimento della doglianza (es. emissione dell'ordine di esecuzione per una pena divenuta definitiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale all'impugnazione da parte del difensore costituisce prova della sopravvenuta mancanza di interesse e rende inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
- La correzione di un errore materiale nella sentenza di cognizione può incidere sul dies a quo per le impugnazioni; tuttavia, perché ciò impedisca la dichiarazione di inammissibilità per passaggio alla fase esecutiva è necessario che sussista un concreto vizio o un atto idoneo a sospendere o a far decorrere diversamente i termini: il mero errore materiale emendato non sempre impedisce la decorrenza dell'effetto esecutivo se, nel frattempo, è stato emesso ordine di esecuzione.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse non si applicano automaticamente provvedimenti accessori di condanna (spese processuali o sanzioni pecuniarie), salvo diverso comportamento attribuibile al ricorrente, in linea con la giurisprudenza consolidata.
- Prassi difensiva consigliata: monitorare immediatamente l'iter della sentenza di cognizione (deposito, eventuali rettifiche, emissione di ordine di esecuzione) e valutare tempestivamente impugnazioni o misure cautelari processuali (es. istanze di sospensione) per preservare l'interesse ad agire; in alternativa, considerare la rinuncia se sopravviene l'esecuzione rendendo priva di oggetto l'impugnazione.
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