L.R. Toscana 21/2016
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997e 42/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 21/2016 rialloca ai comuni capoluogo di provincia le funzioni già svolte dalle Province in materia di registro del volontariato, albo delle cooperative sociali e registro delle associazioni di promozione sociale, con invio telematico delle domande tramite il comune sede legale. Prevede inoltre la conclusione da parte dei comuni capoluogo dei procedimenti già avviati alla sua entrata in vigore.
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi e registri regionali del terzo settore
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi e registri del terzo settore
La legge regionale Toscana n. 21 del 1 marzo 2016 riorganizza le competenze amministrative relative a volontariato, cooperative sociali e associazionismo di promozione sociale, sostituendo alle Province i comuni capoluogo di provincia come soggetti competenti per la gestione dei relativi registri e albi regionali.
Volontariato: registro regionale e attività connesse
Per le organizzazioni di volontariato, il registro regionale resta articolato in sezioni provinciali, ma sono i comuni capoluogo di provincia a tenerle. La domanda di iscrizione è presentata al comune del territorio in cui l’organizzazione ha sede legale; tale comune trasmette telematicamente domanda e documentazione al comune capoluogo entro tre giorni dalla presentazione. Il comune capoluogo decide entro novanta giorni dal ricevimento, verificando i requisiti e adottando l’atto di iscrizione o, se mancano i presupposti, il diniego motivato.
Restano in capo ai comuni capoluogo anche:
- la consultazione delle organizzazioni di volontariato;
- la disciplina delle consulte comunali e della Consulta regionale, con soppressione dei riferimenti alle consulte provinciali;
- la qualificazione e l’aggiornamento dei volontari;
- la revisione periodica del registro;
- la cancellazione dal registro.
Per i componenti della Consulta regionale è previsto il rimborso spese secondo la disciplina vigente per i dirigenti regionali.
Cooperative sociali: iscrizione e gestione dell’albo regionale
La legge interviene sulla disciplina delle cooperative sociali sostituendo, dove previsto, le Province con i comuni capoluogo di provincia nelle funzioni relative all’albo regionale e ai relativi procedimenti. La domanda di iscrizione è presentata al comune capoluogo tramite il comune in cui la cooperativa o il consorzio ha sede legale; quest’ultimo trasmette la documentazione via telematica entro tre giorni.
Le modifiche originarie alla disciplina dell’albo, della revisione, della cancellazione e del ricorso in opposizione risultano tuttavia successivamente abrogate dalla l.r. 31 ottobre 2018, n. 58, art. 22, con conseguente attuale limitata utilità pratica della parte in materia.
Associazioni di promozione sociale: competenze dei comuni capoluogo
Per le associazioni di promozione sociale, le funzioni già attribuite alle Province sono conferite ai comuni capoluogo di provincia, che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento. La domanda di iscrizione al registro regionale si presenta al comune capoluogo tramite il comune di sede legale, che la trasmette telematicamente entro tre giorni.
I comuni capoluogo sono anche competenti per i ricorsi avverso provvedimenti di iscrizione e cancellazione, per i rapporti con Regione ed enti locali e per i profili organizzativi connessi. Per la Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale è riconosciuto il rimborso spese secondo la disciplina vigente per i dirigenti regionali.
Regolamento di esecuzione e disciplina procedurale
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del comma novellato, i comuni capoluogo di provincia devono approvare un regolamento che disciplini:
- il procedimento di iscrizione e cancellazione delle associazioni di promozione sociale;
- la revisione annuale del registro regionale;
- i requisiti identificativi da riportare sul registro.
Regime transitorio
I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia. La disciplina si applica nel solo ambito territoriale della Regione Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 mar 2016L.R. Toscana 20/2016
- Legge · 29 feb 2016L.R. Toscana 18/2016
- Legge · 29 feb 2016L.R. Toscana 19/2016
- Legge · 4 mar 2016L.R. Toscana 22/2016
- Legge · 25 feb 2016L.R. Toscana 16/2016
- Legge · 25 feb 2016L.R. Toscana 17/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →