L.R. Toscana 22/2016
Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la promozione economica e turistica della Toscana, definendo programmazione, funzioni e riparto tra Regione, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica. Riforma APET in Toscana promozione turistica, ne regola organi, bilancio e finanziamento, e detta norme transitorie per il trasferimento di funzioni e personale dal 1° aprile 2016.
Disciplina della promozione economica e turistica regionale e riforma di Toscana Promozione Turistica
Disciplina della promozione economica e turistica e riforma di APET
La legge regionale toscana organizza il sistema di promozione economica e turistica della Regione, attribuendo le diverse attività ai soggetti pubblici competenti e riformando l’APET, che assume la denominazione di Toscana promozione turistica. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Toscana e coordina programmazione, funzioni, finanziamento e governance dell’ente.
Ambito della promozione economica
La promozione economica è definita come l’insieme delle attività volte a valorizzare immagine, risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e a migliorarne la conoscenza in Italia e all’estero. Essa è qualificata come strumento per lo sviluppo dell’economia regionale e comprende:
- promozione dell’immagine complessiva della Toscana;
- sostegno all’internazionalizzazione e alla competitività delle imprese toscane;
- promozione dell’offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza locale;
- attrazione di investimenti esogeni nel territorio regionale.
Riparto delle funzioni tra Regione, Agenzia e Fondazione
Le attività di promozione sono ripartite tra più soggetti:
- la promozione dell’immagine complessiva della Toscana è svolta dalla Fondazione Sistema Toscana;
- la promozione turistica è svolta da Toscana promozione turistica;
- le attività di internazionalizzazione e attrazione investimenti sono svolte dalle strutture competenti della Giunta regionale. Resta quindi un modello organizzativo misto, con funzioni di promozione economica e turistica distribuite tra ente regionale, agenzia e fondazione.
Programmazione regionale degli interventi
La Regione definisce le strategie di intervento nel Programma regionale di sviluppo (PRS). Ogni anno il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il PRS, stabilisce le priorità per l’anno successivo; la nota di aggiornamento individua poi gli interventi da realizzare tenendo conto delle risorse di bilancio. Le priorità contenute nel DEFR riguardano, in particolare:
- attività di promozione turistica affidate all’Agenzia;
- attività della Fondazione Sistema Toscana connesse alla promozione dell’immagine delle risorse produttive e turistiche;
- iniziative strategiche proposte o realizzate da soggetti terzi;
- attività di internazionalizzazione e attrazione investimenti svolte dalla Giunta. La Giunta, nei limiti del bilancio, stabilisce con proprie deliberazioni le modalità attuative degli interventi della nota di aggiornamento relative alle iniziative di soggetti terzi e alle attività di competenza regionale.
Toscana promozione turistica: natura e funzioni
L’APET è riformata e diventa Toscana promozione turistica, quale Agenzia regionale di promozione turistica. L’ente ha personalità giuridica pubblica e autonomia amministrativa, organizzativa e contabile. L’Agenzia realizza le iniziative regionali in materia di promozione turistica e le attua direttamente oppure partecipando a progetti di altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale. Opera sulla base di un programma operativo approvato secondo la procedura prevista dalla legge.
Indirizzi regionali, programma operativo e performance
La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 novembre, specifici indirizzi per l’elaborazione del programma operativo dell’Agenzia, in coerenza con la programmazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili. Il Direttore dell’Agenzia:
- adotta e trasmette alla Giunta, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la proposta di programma operativo;
- riceve eventuali prescrizioni di modifica da parte della Giunta per assicurare l’allineamento al budget economico. La Giunta approva il programma operativo nei termini previsti per il parere consiliare sul budget economico. È inoltre previsto un piano della qualità della prestazione organizzativa, con proiezione triennale, che fissa obiettivi, indicatori e valori attesi; esso è approvato dalla Giunta entro il 31 gennaio. Il Direttore predispone anche la relazione finale sulla qualità della prestazione, approvata dalla Giunta entro il 30 aprile di ogni anno.
Organi dell’Agenzia e Direttore
Gli organi dell’Agenzia sono il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con:
- età non superiore a 65 anni;
- laurea magistrale o equivalente;
- comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica, oppure esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa. L’incarico dura quanto la legislatura, è regolato da contratto di diritto privato ed è esclusivo. Per i dipendenti pubblici è previsto il collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. La valutazione del Direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’organismo indipendente di valutazione. Il contratto può essere risolto anticipatamente, oltre che nei casi previsti dalla disciplina sulle nomine regionali, anche per grave perdita del conto economico, mancato conseguimento dei risultati del programma, valutazione negativa sugli obiettivi di performance o mancata/ritardata adozione del budget economico o del bilancio di esercizio per causa imputabile al Direttore.
Attribuzioni del Direttore
Il Direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva nel rispetto degli indirizzi della Giunta. Tra i principali compiti rientrano:
- adozione della relazione previsionale e programmatica, del budget economico e del bilancio di esercizio;
- adozione della proposta di programma operativo;
- provvedimenti in materia di personale e utilizzo delle risorse finanziarie;
- adozione del regolamento di amministrazione e contabilità;
- adozione della proposta di piano della qualità della prestazione e della relativa relazione;
- adozione degli ulteriori atti necessari alla gestione dell’Agenzia.
Bilancio, budget e controlli contabili
L’esercizio finanziario dell’Agenzia coincide con l’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il contenuto del budget economico e del bilancio di esercizio è stabilito dalla Giunta in conformità alla disciplina statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici. Il budget economico è adottato dal Direttore e trasmesso alla Giunta entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con la relazione del Collegio dei revisori; segue istruttoria regionale, richiesta di parere al Consiglio regionale e approvazione finale da parte della Giunta. In caso di rilievi, è prevista una fase di integrazione o riadozione con termini specifici. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo, con la relazione del Collegio; la Giunta svolge l’istruttoria e il Consiglio regionale lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, che ne individua anche il presidente. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Collegio:
- esamina gli atti dell’Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa;
- esprime il parere sul budget economico e il giudizio sul bilancio di esercizio;
- vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- può effettuare ispezioni e controlli e richiedere informazioni sull’andamento delle operazioni;
- formula rilievi e proposte per migliorare efficacia, produttività ed economicità della gestione. Gli atti sono trasmessi al Collegio dal Direttore entro cinque giorni dall’adozione; il Collegio si pronuncia entro quindici giorni. Se il Direttore non si adegua ai rilievi, deve motivare le proprie determinazioni.
Compensi e rimborso spese dei revisori
Al Presidente del Collegio spetta un’indennità annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino a 10.000 euro annui. Ai componenti spetta un’indennità annua pari all’1 per mille del valore della produzione, fino a 7.000 euro annui. Ai membri residenti in comuni diversi da quello della sede dell’Agenzia è riconosciuto, per le sedute, il rimborso delle spese di viaggio secondo la misura prevista per i dirigenti regionali.
Finanziamento dell’Agenzia
Le entrate dell’Agenzia derivano da:
- finanziamento regionale per le attività del programma operativo;
- finanziamenti europei, nazionali e di altri enti pubblici per iniziative promosse dagli stessi soggetti;
- compartecipazione di soggetti terzi pubblici e privati alle attività regionali di promozione turistica;
- stanziamenti regionali per le spese di funzionamento.
Decorrenza della riforma e regime transitorio
L’Agenzia opera dal 1° aprile 2016. Fino all’adozione degli atti organizzativi dell’Agenzia continuano ad applicarsi quelli dell’APET. Dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nelle funzioni di promozione turistica prima svolte dall’APET, nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente connessi, nonché nelle risorse e nel patrimonio mobiliare relativo a tali funzioni. Dalla stessa data il personale individuato per il trasferimento passa nei ruoli organici regionali. Gli oneri del subentro sono detratti dai contributi regionali destinati all’Agenzia.
Trasferimento di funzioni, personale e posizioni in essere
Il Direttore dell’APET in carica alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Ai fini del trasferimento delle funzioni e del personale deve essere effettuata una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio mobiliare esistenti al 31 marzo 2016. Il personale trasferito mantiene la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso l’APET. Restano valide fino a scadenza le posizioni organizzative in essere al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016 cessano gli eventuali comandi presso altre amministrazioni. La dotazione organica della Giunta regionale viene incrementata delle unità trasferite e quella dell’Agenzia viene ridotta in conformità alla delibera regionale di trasferimento.
Norma finanziaria e coperture
Per le funzioni di promozione turistica di competenza dell’Agenzia è autorizzata una spesa massima di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sul bilancio di previsione 2016-2018. Le somme residue del bilancio 2016-2018, pari a 2 milioni di euro annui, sono riallocate sul bilancio regionale per le funzioni di internazionalizzazione di competenza regionale. La legge dettaglia inoltre le variazioni di bilancio per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e stima in 1,8 milioni per il 2016 e in 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Abrogazioni e disposizioni finali
Sono abrogate la legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, e la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6, che costituiva l’APET. È inoltre abrogata la disposizione della l.r. 53/2008 relativa alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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