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Sentenza

Sentenza n. 4456/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità della ricorrente dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51213 del 13.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 125 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota del 23.04.2025, resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza della ricorrente non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato; nonché per la declaratoria del diritto ad ottenere il contributo ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25 o, in subordine, del diritto ad ottenere il contributo per la riparazione delle parti comuni dell’edificio condominiale.

Giustizia amministrativa202603814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, graduatoria e atti istruttori relativi alla domanda di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un'unità immobiliare e delle parti comuni condominiali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha riconosciuto un esito positivo parziale e poi rigettato la domanda di contributo prevista dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, ritenendo non dimostrato lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto di aver prodotto documentazione sufficiente, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato, in parte qua, il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, nella parte in cui non consentirebbe il contributo per immobili con difformità sanabili e l'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni condominiali, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto al contributo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno chiesto il rigetto e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo, poiché la disciplina dell'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: il Comune deve verificare requisiti, documentazione, stato legittimo, nesso causale, inagibilità e criteri di quantificazione, senza compiere valutazioni discrezionali o comparazioni qualitative tra interessi. Anche la formazione della graduatoria e il limite delle risorse non trasformano il diritto in interesse legittimo: la graduatoria costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei e la provvista finanziaria integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto. La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, perché l'oggetto immediato è l'erogazione di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto un presupposto del contributo. Neppure l'impugnazione subordinata del decreto interministeriale modifica il riparto, essendo strumentale all'ottenimento della medesima prestazione patrimoniale. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina legislativa del contributo post-sismico configura, secondo il TAR, una fattispecie legale tipica e vincolata, basata sulla verifica di presupposti predeterminati.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile è un presupposto documentale e sostanziale per l'accesso al contributo, ma la relativa verifica non rende la controversia urbanistico-edilizia ai fini della giurisdizione.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla presenza del titolo abilitativo o del titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari

    La graduatoria applica criteri oggettivi e predeterminati, senza selezione discrezionale dei progetti; la limitatezza delle risorse non determina, da sola, una posizione di interesse legittimo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario in caso di declinatoria della giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica non si estende alle controversie sui contributi post-sismici, estranee all'uso e all'assetto del territorio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando una prestazione economica pubblica è disciplinata da una fattispecie normativa tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti e documenti predeterminati e non su valutazioni comparative discrezionali, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • La formazione di una graduatoria e la limitatezza delle risorse finanziarie non trasformano il diritto al beneficio in interesse legittimo se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, senza selezione qualitativa o comparazione discrezionale degli interessi.
  • Quando la normativa subordina l'erogazione di un contributo post-sismico alla verifica dello stato legittimo dell'immobile, tale verifica costituisce un presupposto della prestazione economica e non rende la controversia riconducibile alla materia urbanistico-edilizia o alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
  • L'impugnazione subordinata di un atto generale o regolamentare, diretta esclusivamente a rimuovere un ostacolo all'erogazione di una provvidenza economica, resta strumentale all'accertamento del diritto patrimoniale e non modifica il riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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