Regolamento (UE) 2026/2287
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2287 della Commissione, del 8 ottobre 2026, recante 362esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione alla decisione del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 settembre 2026, modificando i dati identificativi della voce relativa a KTJ nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica aggiorna la denominazione e gli alias dell’entità, senza cambiare la data originaria di designazione né le informazioni descrittive riportate nella voce.
Aggiornamento dei dati identificativi dell’entità Khatiba Jama'at al-Tawhid wal-Jihad (KTJ) nell’elenco UE delle persone ed entità soggette a misure restrittive per legami con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica esclusivamente una voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, riguardante l’entità KTJ. L’aggiornamento si inserisce nel regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche applicabile alle persone, ai gruppi e alle entità iscritti nell’elenco. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 10 ottobre 2026.
Aggiornamento della voce relativa a KTJ nell’elenco delle misure restrittive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2287 modifica per la 362ª volta il regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce la decisione adottata il 28 settembre 2026 dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in conformità alle risoluzioni 1267 (1999), 1989 (2011) e 2253 (2015), di aggiornare i dati identificativi di una voce dell’elenco.
Ambito e oggetto della modifica
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nel quale sono elencati i soggetti sottoposti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La voce interessata è quella dell’entità KTJ, inserita nella sezione «Persone giuridiche, gruppi ed entità».
Denominazione e alias aggiornati
La denominazione riportata nella voce è sostituita con «KHATIBA JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)», con nome nella grafia originale Катиба Джамаат ат-Таухид валь-Джихад. Gli alias indicati sono:
- JANNAT OSHIKLARI;
- Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, con la grafia originale riportata nell’allegato;
- Katiba al-Tawhid wal-Jihad, con la grafia originale riportata nell’allegato.
Rispetto alla voce precedente, non compare più l’indicazione dell’indirizzo «n.d.» né la formula «in precedenza JANNAT OSHIKLARI» associata alla denominazione. Le informazioni descrittive restano invece sostanzialmente invariate.
Informazioni sull’entità e data di designazione
La voce descrive KTJ come un’organizzazione terroristica operante nell’ambito dell’organizzazione terroristica internazionale Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Indica che il gruppo opera principalmente nelle province siriane di Hama, Idlib e Ladhiqiyah e svolge operazioni anche in Turchia, Kirghizistan, Uzbekistan, Federazione russa, Tagikistan, Kazakhstan, Egitto, Afghanistan e Ucraina. La consistenza è indicata in circa 500 combattenti; sono inoltre menzionate le collaborazioni con Khatiba Imam al-Bukhari e con il Gruppo della Jihad islamica. La data di designazione prevista dall’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002 resta il 7 marzo 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, il 10 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I conformemente all’allegato del regolamento. La voce identificativa di Khatiba al-Tawhid wal-Jihad è sostituita con una voce aggiornata per Khatiba Jama'at al-Tawhid wal-Jihad (KTJ).
Dati identificativi aggiornati di KTJ
La nuova denominazione è «KHATIBA JAMA'AT AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)», con nome nella grafia originale Катиба Джамаат ат-Таухид валь-Джихад. Gli alias elencati sono JANNAT OSHIKLARI, Jama'at al-Tawhid wal-Jihad e Katiba al-Tawhid wal-Jihad, con le rispettive grafie originali riportate nell’allegato. Sono eliminati dalla voce sostituita l’indirizzo «n.d.» e la precedente formulazione «in precedenza JANNAT OSHIKLARI».
Informazioni descrittive e data di designazione
La voce mantiene le informazioni secondo cui KTJ opera nell’ambito di Al-Nusrah Front for the People of the Levant, principalmente nelle province siriane di Hama, Idlib e Ladhiqiyah, e svolge operazioni anche in Turchia, Kirghizistan, Uzbekistan, Federazione russa, Tagikistan, Kazakhstan, Egitto, Afghanistan e Ucraina. È indicato che conta circa 500 combattenti e coopera con Khatiba Imam al-Bukhari e il Gruppo della Jihad islamica. La data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), resta il 7 marzo 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: essendo stato pubblicato il 9 ottobre 2026, entra in vigore il 10 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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