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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2280

Regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio

Normativa europea32026R2280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce norme direttamente applicabili per adottare ed eseguire decisioni di rimpatrio, disciplinando partenza volontaria, allontanamento, divieti d’ingresso, trattenimento, garanzie procedurali e cooperazione tra Stati membri e con paesi terzi. Introduce l’ordine europeo di rimpatrio e consente, su base facoltativa, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni adottate da un altro Stato membro. Le misure devono rispettare i diritti fondamentali e il principio di non respingimento; il nuovo quadro sostituisce, dal 17 ottobre 2027, la direttiva 2008/115/CE, la direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE.

Istituisce una procedura e un sistema comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, sostituendo il precedente quadro normativo.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare e vincola direttamente gli Stati membri cui si applica l’acquis di Schengen. Esclude, in via generale, i beneficiari del diritto alla libera circolazione UE, le persone respinte alle frontiere esterne, quelle fermate durante l’attraversamento irregolare della frontiera esterna senza successiva autorizzazione o diritto di soggiorno, quelle sottoposte a rimpatrio come sanzione penale e quelle soggette a estradizione; uno Stato membro può estendere l’applicazione alle prime tre categorie escluse, con notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Restano impregiudicati i regolamenti (UE) 2024/1351, 2024/1348 e 2024/1349 e il diritto penale nazionale, purché non comprometta rimpatri efficaci. Il regolamento è entrato in vigore il 16 ottobre 2026; le disposizioni elencate all’articolo 50, paragrafo 2, si applicano da tale data, mentre le restanti disposizioni si applicano dal 17 ottobre 2027. La Danimarca non è vincolata, salvo eventuale recepimento secondo il protocollo n. 22; l’Irlanda non è vincolata. Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i rispettivi accordi.

Sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare

Il regolamento (UE) 2026/2280 istituisce norme comuni direttamente applicabili per rendere più efficaci i rimpatri, coordinando procedure nazionali, cooperazione tra Stati membri e collaborazione con paesi terzi. La disciplina è motivata dall’esigenza di aggiornare il quadro della direttiva 2008/115/CE e di sostenere l’approccio globale del regolamento (UE) 2024/1351, garantendo al contempo diritti fondamentali e non respingimento.

Ambito di applicazione e principi

Il regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio di uno Stato membro non soddisfa più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza. Non si applica, in via generale, ai beneficiari del diritto alla libera circolazione UE, a chi è respinto alla frontiera esterna, a chi è fermato durante l’attraversamento irregolare della frontiera esterna senza aver successivamente ottenuto un titolo di soggiorno, a chi è sottoposto a rimpatrio come sanzione penale e a chi è soggetto a estradizione. Uno Stato membro può decidere di applicare il regolamento alle prime tre categorie indicate dall’articolo 2, paragrafo 4, lettere a), b) e c), notificando la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri; se lo estende ai rimpatri come sanzione penale, non si applicano gli articoli 5, 7 e 8.

La disciplina lascia impregiudicati i regolamenti (UE) 2024/1351, 2024/1348 e 2024/1349 e il diritto penale nazionale, purché le procedure penali e le sanzioni non compromettano rimpatri efficaci. Gli Stati membri devono rispettare la Carta, gli obblighi internazionali e di accesso alla protezione internazionale, il divieto di espulsione collettiva e il principio di non respingimento. Lo Stato membro nel cui territorio è individuata la persona è responsabile di assicurarne il rimpatrio.

Decisione di rimpatrio e ordine europeo

Le autorità competenti adottano una decisione di rimpatrio per ogni cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, salvo le deroghe dell’articolo 6. La decisione impone di lasciare il territorio degli Stati membri e stabilisce, di regola, un periodo per la partenza non superiore a 30 giorni oppure l’obbligo di partenza immediata. Il diritto nazionale può disciplinare le circostanze in cui concedere il periodo o imporre la partenza immediata; il periodo può superare 30 giorni per circostanze specifiche del caso e può essere prorogato, in particolare per partecipazione a programmi di rimpatrio e reintegrazione o per cooperazione. Può essere ridotto in caso di mancata cooperazione.

La decisione è scritta, motivata in fatto e in diritto, notificata quanto prima e accompagnata dall’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. La comunicazione dei motivi di fatto può essere limitata nei casi previsti dall’articolo 5, paragrafo 8, ma devono essere forniti i motivi sostanziali necessari a garantire un ricorso effettivo. Su richiesta, gli elementi principali sono tradotti in una lingua comprensibile. La decisione di rimpatrio può essere adottata contestualmente o dopo la cessazione del soggiorno regolare, senza indebito ritardo e nel rispetto delle garanzie applicabili. Un ostacolo all’allontanamento non impedisce di adottare la decisione, ma può comportare il rinvio dell’esecuzione.

La decisione può individuare uno o più paesi di rimpatrio; la loro determinazione è comunque necessaria prima dell’allontanamento. Se sono stati individuati più paesi, la persona deve essere informata con sufficiente anticipo di quello verso cui sarà effettivamente allontanata. Se sceglie il rimpatrio volontario verso un paese diverso da quelli individuati, non è necessaria una nuova decisione sul paese di rimpatrio.

La Commissione adotta entro il 17 aprile 2027, mediante atto di esecuzione secondo la procedura d’esame, il modello dell’ordine europeo di rimpatrio, che riporta gli elementi principali della decisione e, se del caso, della decisione di allontanamento. Gli Stati membri devono utilizzare l’ordine e renderlo disponibile tramite il sistema d’informazione Schengen, secondo il regolamento (UE) 2018/1860. Entro la data di adozione dell’atto di esecuzione devono iniziare le necessarie attività giuridiche e tecniche; entro il 17 ottobre 2027 la Commissione e le agenzie pertinenti, tra cui eu-LISA, devono attuare misure per rendere possibile il trattamento automatizzato. Gli Stati membri notificano entro quella stessa data le misure necessarie attuate.

Deroghe e riconoscimento delle decisioni di altri Stati membri

La decisione di rimpatrio può non essere adottata quando la persona è trasferita in un altro Stato membro secondo il codice frontiere Schengen, in virtù di accordi o cooperazione tra Stati membri, oppure quando il soggiorno irregolare è scoperto durante verifiche all’uscita di una frontiera esterna e la partenza può essere evitata senza ritardi. Non si adotta inoltre una decisione se la persona è titolare di un permesso di soggiorno valido, visto di lunga durata o altra autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro: in tal caso le si chiede di recarsi immediatamente in quello Stato. Se non ottempera o la partenza immediata è necessaria per ragioni di ordine pubblico o sicurezza, lo Stato può chiedere cooperazione o adottare una decisione di rimpatrio.

Lo Stato membro in cui la persona soggiorna irregolarmente può riconoscere ed eseguire una decisione esecutiva di rimpatrio, e se del caso di allontanamento, adottata da un altro Stato membro, sulla base delle informazioni dell’ordine europeo e delle procedure nazionali. Il riconoscimento non richiede necessariamente una procedura o un atto amministrativo. Se la decisione non è riconosciuta o eseguita, lo Stato di esecuzione adotta una propria decisione; sospende l’allontanamento quando la decisione originaria è sospesa e adotta una propria decisione se quella originaria è revocata, sospesa o annullata. Il ricorso contro la decisione originaria resta nello Stato che l’ha adottata. La Commissione valuta entro il 17 ottobre 2029 l’efficacia e l’attuazione giuridica e tecnica del riconoscimento, il carico sui sistemi nazionali e i risultati delle attività formative e dei progetti pilota; sulla base della valutazione può proporre il riconoscimento e l’esecuzione obbligatori.

Divieti d’ingresso e allontanamento

Il divieto d’ingresso accompagna obbligatoriamente la decisione di rimpatrio quando la persona è soggetta ad allontanamento, non ha rispettato il termine per partire o costituisce un pericolo per la sicurezza. Negli altri casi può essere disposto valutando le circostanze, compreso il livello di cooperazione. Può essere adottato anche senza una decisione di rimpatrio quando il soggiorno irregolare è scoperto alle verifiche in uscita o quando la persona ha già lasciato il territorio prima dell’adozione della decisione. L’autorità può astenersi per motivi umanitari, nei casi di vittime di tratta o di cooperazione adeguata, anche attraverso un programma di rimpatrio e reintegrazione.

La durata è determinata caso per caso e non supera normalmente 10 anni. Per motivi debitamente motivati può essere fissata fino a 20 anni, fatto salvo il regime speciale dell’articolo 13 per i pericoli per la sicurezza. Il periodo decorre dalla partenza dal territorio degli Stati membri. Il divieto può essere revocato, sospeso o ridotto, in particolare se la persona dimostra di essere rimpatriata volontariamente; una richiesta motivata può essere presentata dopo la partenza. Chi è soggetto a un divieto superiore a 10 anni può chiedere, dopo 10 anni dalla partenza, un riesame che consideri anche la permanenza del rischio per la sicurezza e la necessità del divieto. Gli Stati possono subordinare la revoca al rimborso delle spese di allontanamento.

L’allontanamento è disposto quando la persona non parte nei termini, non coopera, ricade nell’articolo 13, si sposta senza autorizzazione in un altro Stato membro o quando l’autorità lo ritiene necessario e proporzionato secondo il diritto nazionale. Può comunque essere consentito o agevolato il rimpatrio volontario. Le misure coercitive devono essere necessarie e proporzionate, non superare l’uso ragionevole della forza e rispettare dignità, integrità fisica e diritti fondamentali. In caso di allontanamento aereo si tiene conto degli orientamenti allegati alla decisione 2004/573/CE.

Non respingimento, rinvio e monitoraggio

L’allontanamento è rinviato se violerebbe il principio di non respingimento o se è sospesa l’esecuzione della decisione ai sensi dell’articolo 28. Può essere rinviato anche in considerazione delle circostanze individuali; la richiesta della persona deve essere motivata. Il rinvio è confermato per iscritto, con indicazione dei diritti durante il periodo, e riesaminato se cambiano le circostanze. Durante il rinvio si considerano i bisogni primari, l’unità familiare, le cure urgenti e il trattamento essenziale delle malattie, l’accesso dei minori all’istruzione di base e le esigenze delle persone vulnerabili. Possono essere imposte misure di disponibilità, alternative al trattenimento o, se ne ricorrono i presupposti, trattenimento.

Quando la persona dichiara, o le autorità rilevano indizi pertinenti, che l’allontanamento violerebbe il non respingimento, essa è rinviata alla procedura appropriata, eventualmente di asilo ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, oppure le autorità valutano il rischio secondo il diritto nazionale. La persona deve presentare quanto prima le informazioni pertinenti sulla propria situazione; le autorità possono utilizzare valutazioni precedenti e svolgono ulteriori valutazioni se le informazioni rilevanti sono comprovate. Gli Stati membri devono predisporre un sistema indipendente di monitoraggio dei rimpatri, potendo utilizzare meccanismi esistenti, inclusi quelli pertinenti del regolamento (UE) 2024/1356.

Regime per i pericoli per la sicurezza

L’articolo 13 si applica a chi rappresenta una minaccia per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza nazionale, anche se segnalato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861; a chi è ragionevolmente sospettato di reati gravi individuati dalla decisione quadro 2002/584/GAI o di reati puniti con almeno due anni di reclusione, o di più reati puniti con almeno un anno; a chi presenta indizi concreti di coinvolgimento in reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541; a chi manifesta ragionevoli indizi di intenzione di commettere tali reati o costituisce altre minacce individuate dal diritto nazionale. Il regime comprende anche l’istigazione o il concorso nei casi indicati.

I rimpatri sono gestiti ed eseguiti prioritariamente. In deroga alle regole ordinarie possono essere imposti divieti d’ingresso oltre i limiti generali o di durata indeterminata, se giustificati e proporzionati; è possibile il trattenimento in istituti penitenziari, per quanto possibile separato dai detenuti ordinari, e il trattenimento aggiuntivo oltre i massimi ordinari, disposto da un giudice e riesaminato almeno ogni tre mesi. Le misure devono restare proporzionate al rischio e possono basarsi su valutazioni di sicurezza precedenti compiute, tra l’altro, in procedure di asilo, rilascio di visti o controllo alle frontiere.

Accordi con paesi terzi e riammissione

Il rimpatrio verso un paese terzo con cui esiste un accordo o un’intesa ai sensi dell’articolo 3, punto 3, lettera g), richiede che il paese rispetti le norme internazionali sui diritti umani e il non respingimento. L’accordo deve stabilire le procedure di rimpatrio, le condizioni di soggiorno, gli obblighi e le responsabilità delle parti e le conseguenze delle violazioni o di cambiamenti negativi rilevanti. Se è previsto il successivo rimpatrio verso un altro paese, occorre disciplinare anche l’impossibilità del rimpatrio successivo e istituire un organismo o meccanismo indipendente di monitoraggio. Gli Stati membri informano in tempo utile gli Stati confinanti interessati dei negoziati e informano Commissione e altri Stati membri degli accordi prima dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria, nonché delle successive modifiche o risoluzioni. I minori non accompagnati non possono essere rimpatriati verso tali paesi in base a questi accordi.

Dopo la decisione di rimpatrio, le autorità avviano, ove necessario e con possibile sostegno di Frontex, le attività di riammissione, comprese conferma della cittadinanza, rilascio di documenti di viaggio e organizzazione delle operazioni. Può essere utilizzato il documento di viaggio europeo per il rimpatrio previsto dal regolamento (UE) 2016/1953. L’Unione e gli Stati membri possono utilizzare strumenti pertinenti, anche in materia di visti, commercio e sviluppo, per sostenere una cooperazione effettiva e duratura, nei limiti degli atti UE applicabili.

Minori e obblighi della persona interessata

L’interesse superiore del minore è preminente in ogni fase. Se vi sono dubbi sull’età, l’autorità può procedere a un accertamento ai sensi del diritto UE o nazionale, anche tenendo conto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1348; può utilizzare accertamenti già effettuati e riconoscere quelli di un altro Stato membro se conformi al diritto UE. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, anche medico, non blocca la procedura e può costituire presunzione relativa che la persona non sia minore.

I minori non accompagnati ricevono assistenza da organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio e sono rappresentati da una persona adeguatamente formata, che li assiste e, se necessario, agisce in loro nome. Devono essere ascoltati. Prima dell’allontanamento, lo Stato verifica che saranno ricondotti a un familiare, a un tutore designato o collocati in strutture di accoglienza adeguate nel paese di rimpatrio.

La persona deve lasciare il territorio e cooperare durante l’intera procedura. Deve, tra l’altro, rimanere a disposizione delle autorità, non fuggire né ostacolare fisicamente o verbalmente il rimpatrio, fornire senza indebito ritardo informazioni e documenti pertinenti a identità e cittadinanza, cooperare per ottenere documenti di viaggio, fornire dati biometrici e recapiti aggiornati, presentarsi alle autorità nazionali o dei paesi terzi e partecipare alla consulenza quando richiesto. Se l’autorità trattiene documenti necessari, deve rilasciare senza indebito ritardo una fotocopia o altra prova; nel rimpatrio volontario i documenti sono restituiti alla partenza o all’arrivo.

Rischio di fuga, misure e conseguenze dell’inadempimento

Salvo prova contraria, il rischio di fuga sussiste se la persona è entrata o si è spostata senza autorizzazione, è soggetta a una decisione di rimpatrio di un altro Stato membro, non rispetta le misure imposte o è rientrata violando un divieto d’ingresso. Negli altri casi si effettua una valutazione complessiva, considerando, tra l’altro, assenza di domicilio o indirizzo affidabile, mancata partenza, intenzione di sottrarsi, uso o distruzione di documenti falsi, mancata partecipazione alla consulenza, scarsi legami sociali o inosservanza degli obblighi di cooperazione. Il diritto nazionale può prevedere ulteriori criteri.

Per preparare o assicurare il rimpatrio possono essere imposti l’obbligo di restare in una zona geografica, di risiedere a un indirizzo, di presentarsi periodicamente o altre misure nazionali. Le misure devono rispettare vulnerabilità e interesse del minore; le decisioni su residenza e presentazione sono scritte e proporzionate. La persona può chiedere un’autorizzazione temporanea a non rispettarle e non deve chiederla per presentarsi a un’autorità o a un giudice quando la presenza è necessaria, informandone anticipatamente le autorità competenti.

In caso di mancata cooperazione possono essere imposte misure di disponibilità e, se previste dal diritto nazionale, riduzione o rifiuto di prestazioni senza privare dei bisogni primari, riduzione degli incentivi e dell’assistenza ai programmi, rifiuto o revoca del permesso di lavoro, estensione del divieto d’ingresso fino al massimo applicabile, sanzioni penali incluse quelle detentive, sanzioni pecuniarie o altre conseguenze nazionali. Le alternative al trattenimento possono includere garanzie finanziarie, sorveglianza elettronica o altre misure; la decisione deve essere motivata e sottoposta a riesame giudiziario su richiesta o d’ufficio.

Garanzie procedurali e ricorsi

Le autorità informano senza indebito ritardo la persona, in una lingua comprensibile, sulla finalità della procedura, sugli obblighi e sulle conseguenze del mancato rispetto, sull’eventuale segnalazione nel sistema d’informazione Schengen, sul riconoscimento di decisioni di altri Stati, sui programmi disponibili e sui diritti procedurali. Per i minori non accompagnati l’informazione è adeguata all’età e fornita con il coinvolgimento del rappresentante.

In caso di ricorso dinanzi a un giudice, gli Stati membri assicurano su richiesta assistenza e rappresentanza legali gratuite, fornite da soggetti qualificati secondo il diritto nazionale. Possono applicare le esclusioni dell’articolo 25, tra cui disponibilità di risorse, ricorso manifestamente privo di prospettive o abusivo, impugnazione in secondo grado o assistenza già ricevuta; per i minori non accompagnati non si applicano le facoltà di limitazione economica o temporale previste dal paragrafo 6. Il rifiuto dell’assistenza per manifesta infondatezza o abuso, se adottato da un’autorità diversa da un giudice, è impugnabile dinanzi a un giudice.

È garantito un ricorso effettivo con esame completo dei fatti e del diritto contro decisioni di rimpatrio, divieti d’ingresso e decisioni di allontanamento. Se dagli elementi del fascicolo, integrati o chiariti in contraddittorio, emerge un rischio di respingimento, il giudice ne verifica il rispetto. Il termine ordinario per il ricorso di primo grado non supera 14 giorni. Gli Stati che entro il 16 ottobre 2026 prevedevano termini pari o superiori a 30 giorni possono mantenere o stabilire un termine non superiore a 30 giorni. Divieto d’ingresso e decisione di allontanamento adottati contestualmente alla decisione di rimpatrio sono impugnati insieme, davanti allo stesso giudice e negli stessi termini.

Il regolamento non attribuisce al ricorso effetto sospensivo automatico, ma gli Stati devono garantire che il giudice competente di primo grado possa sospendere l’allontanamento prima dell’esecuzione. La sospensione può essere chiesta fino alla scadenza del termine di ricorso e, se il ricorso è presentato, durante il relativo esame; restano ferme le norme nazionali che prevedono sospensione automatica o d’ufficio. Per le impugnazioni successive, l’allontanamento non è sospeso salvo effetto sospensivo previsto dal diritto nazionale o sospensione concessa dal giudice su richiesta, considerate le circostanze del caso.

Trattenimento e relative condizioni

Il trattenimento è ammesso soltanto per finalità di rimpatrio, preparazione, riammissione o allontanamento, sulla base di una valutazione individuale e se proporzionato. I motivi comprendono rischio di fuga, condotte che evitano o ostacolano la procedura, pericolo per la sicurezza, necessità di accertare identità o cittadinanza, inosservanza degli obblighi specificamente elencati e altri motivi nazionali necessari e proporzionati. La decisione, amministrativa o giudiziaria, è scritta, motivata in fatto e in diritto e comunicata in una lingua comprensibile; si tiene conto della vulnerabilità.

Il trattenimento deve durare il meno possibile e cessare quando vengono meno i presupposti. Il limite ordinario è di 12 mesi per Stato membro; può arrivare a 24 mesi se la procedura rischia di protrarsi per mancata cooperazione, ritardi nella documentazione o altre circostanze eccezionali previste dal diritto nazionale. Se la persona si sposta in un altro Stato membro e la sua condotta costituisce motivo di trattenimento, si applica un nuovo periodo. Dopo il massimo di 24 mesi sono possibili ulteriori periodi, complessivamente non superiori a sei mesi, soltanto in presenza di rischio di fuga e di una ragionevole prospettiva di allontanamento derivante da nuove informazioni significative sull’identità, dall’ottenimento o dalla ragionevole possibilità di ottenere un documento di viaggio, oppure dal miglioramento della cooperazione con il paese terzo. I casi devono essere trattati prioritariamente per limitare la durata. Per i pericoli per la sicurezza l’articolo 13 consente periodi ulteriori determinati da un giudice e sottoposti a riesame almeno ogni tre mesi.

Il trattenimento è riesaminato almeno ogni sei mesi, su richiesta o d’ufficio; quello dei minori non accompagnati almeno ogni tre mesi. Se disposto o prorogato da autorità amministrative, deve essere previsto il riesame giudiziario nei tempi più brevi secondo le modalità nazionali. Oltre i 24 mesi, quando l’ulteriore proroga supera tre mesi, il riesame giudiziario è almeno trimestrale. La collocazione avviene normalmente in centri appositi; se si ricorre a istituti penitenziari, le persone sono tenute per quanto possibile separate dai detenuti ordinari. Sono garantiti spazi all’aperto, contatti con legali, familiari e autorità consolari, assistenza sanitaria urgente e trattamento essenziale delle malattie, con attenzione alle vulnerabilità. Minori non accompagnati e famiglie con minori sono trattenuti solo come ultima istanza, per il periodo adeguato più breve, in sistemazioni che rispettino la vita privata e consentano attività ricreative e, per i minori, accesso all’istruzione o ad attività educative.

Cooperazione tra Stati, Frontex e reintegrazione

Gli Stati membri designano le autorità competenti e cooperano per consentire il transito, fornire assistenza logistica e materiale, facilitare trasferimenti e sostenere la partenza verso lo Stato in cui la persona ha diritto di soggiornare. La cooperazione può riguardare anche contatti con paesi terzi, verifica dell’identità, acquisizione di documenti e organizzazione pratica delle operazioni. Gli Stati possono chiedere l’assistenza di esperti sostenuti o inviati da Frontex e devono comunicare le esigenze pianificate per consentire la programmazione del sostegno.

Gli Stati assicurano consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione il prima possibile e comunque forniscono le relative informazioni non oltre l’adozione della decisione. Devono essere disponibili programmi sostenuti o finanziati dall’Unione o a livello nazionale, che possono offrire assistenza logistica, finanziaria, materiale o in natura, anche nel paese di rimpatrio. L’assistenza non è un diritto individuale e non è condizione preliminare della riammissione; può essere modulata in base alla cooperazione, alla partenza volontaria o forzata, alla cittadinanza, a precedenti condanne e alle esigenze di vulnerabilità, età o situazione familiare. Non è concessa un’assistenza già accordata dall’Unione o da uno Stato membro; Unione, Stati e Frontex ne coordinano la coerenza.

Dati personali e scambio di informazioni

Lo scambio tra Stati membri avviene, su richiesta motivata, tra autorità competenti e per finalità di rimpatrio, riammissione e assistenza alla reintegrazione. Può riguardare identità e familiari, dati biometrici, cittadinanza e documenti, residenza e itinerari, status di soggiorno, operazioni di rimpatrio, vulnerabilità e salute, rispetto degli obblighi, trattenimento, precedenti penali e rischi per la sicurezza. Lo Stato richiesto risponde al più presto e comunque entro due settimane. L’assenza o il ritardo della risposta non impediscono l’esecuzione della decisione sulla base delle informazioni già disponibili. Se le informazioni possono essere scambiate mediante sistemi UE, in generale si utilizzano tali sistemi; i documenti di viaggio originali sono trasferiti su richiesta quando necessari.

Il trasferimento verso paesi terzi di dati ordinari è consentito solo nella misura necessaria alle finalità stabilite e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, secondo il soggetto che tratta i dati. I trasferimenti di dati relativi a condanne penali sono ammessi caso per caso alle condizioni dell’articolo 38: condanna per terrorismo nei 25 anni precedenti o, per gli altri reati indicati, nei 15 anni precedenti, oppure reati con pena detentiva di almeno due anni o più reati con pena non inferiore a un anno; il trasferimento deve essere necessario e verificato rispetto al non respingimento e all’articolo 50 della Carta. I dati di assistenza medica necessari durante l’operazione possono essere trasferiti se necessario e se non vi è rischio di violazione del non respingimento. I dati sanitari per la reintegrazione richiedono che il trasferimento sia necessario a un’assistenza adeguata alle esigenze mediche e il consenso della persona. I trasferimenti devono essere documentati e la documentazione resa disponibile all’autorità di controllo competente su richiesta.

Emergenze, monitoraggio e calendario di applicazione

In caso di un numero eccezionalmente elevato di rimpatri che determini un onere imprevisto e notevole per la capacità dei centri o per il personale amministrativo o giudiziario, lo Stato può adottare, per la durata della situazione, misure temporanee sui termini di ricorso, sui riesami giudiziari e sui tempi di risposta allo scambio di informazioni, derogare a determinate condizioni di trattenimento e adeguare procedure o obblighi interni di comunicazione. Le misure devono essere strettamente necessarie; la Commissione è informata senza indugio e nuovamente quando cessano i presupposti. Non è consentito derogare all’obbligo generale di adottare le misure necessarie per attuare il regolamento.

La Commissione può chiedere annualmente a Frontex statistiche, disaggregate per paese terzo, sulle richieste e risposte di conferma della cittadinanza e sulle richieste e sul rilascio di documenti di viaggio. Gli Stati forniscono inoltre, su richiesta, dati per la valutazione del riconoscimento reciproco. Entro il 17 ottobre 2031 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta una relazione sull’applicazione e, se necessario, propone modifiche.

Il regolamento è entrato in vigore il 16 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 15 ottobre 2026. Gli articoli elencati all’articolo 50, paragrafo 2, si applicano dal 16 ottobre 2026; le restanti disposizioni si applicano dal 17 ottobre 2027. Da quest’ultima data, per gli Stati membri vincolati, sono abrogate la direttiva 2008/115/CE, la direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE.

Disposizioni principali

Ambito, finalità e garanzie fondamentali

Gli articoli 1-4 istituiscono il sistema comune per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e impongono il rispetto della Carta, del diritto internazionale, degli obblighi di accesso alla protezione internazionale e del principio di non respingimento. L’articolo 2 esclude, di regola, beneficiari della libera circolazione, persone respinte alla frontiera, fermate durante un attraversamento irregolare della frontiera esterna senza successivo titolo, persone soggette a rimpatrio penale e persone in estradizione. Gli Stati membri possono estendere l’applicazione ad alcune categorie escluse, notificando la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Decisione di rimpatrio e ordine europeo

Ai sensi dell’articolo 5, le autorità adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. La decisione prevede normalmente un periodo per la partenza non superiore a 30 giorni oppure l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio; il periodo può essere prorogato per circostanze individuali e ridotto in caso di mancata cooperazione. La decisione è scritta, motivata, notificata e accompagnata da informazioni sui ricorsi; su richiesta sono tradotti i suoi elementi principali. La Commissione deve adottare entro il 17 aprile 2027 l’atto di esecuzione che stabilisce il modello dell’ordine europeo di rimpatrio. Gli Stati membri lo utilizzano e lo rendono disponibile nel sistema d’informazione Schengen; entro il 17 ottobre 2027 devono notificare le misure tecniche e giuridiche attuate.

Riconoscimento tra Stati membri

L’articolo 7 consente allo Stato membro in cui la persona è rintracciata di riconoscere ed eseguire una decisione esecutiva di rimpatrio, e se del caso di allontanamento, adottata da un altro Stato membro, sulla base delle informazioni nell’ordine europeo e delle procedure nazionali. Se non riconosce o non esegue la decisione, lo Stato adotta una propria decisione. Il riconoscimento non richiede necessariamente un distinto atto amministrativo. Entro il 17 ottobre 2029 la Commissione valuta l’attuazione e può proporre norme per rendere obbligatori riconoscimento ed esecuzione.

Divieti d’ingresso

L’articolo 8 impone il divieto d’ingresso quando la persona è soggetta ad allontanamento, non ha rispettato l’obbligo di partenza o costituisce un pericolo per la sicurezza; negli altri casi può essere disposto valutando le circostanze, incluso il grado di cooperazione. La durata ordinaria non supera 10 anni; per motivi debitamente giustificati può arrivare a 20 anni, fatto salvo il regime speciale per i pericoli per la sicurezza. Il periodo decorre dalla partenza dal territorio degli Stati membri. L’articolo 9 consente revoca, sospensione o riduzione, in particolare in caso di rimpatrio volontario; per divieti superiori a 10 anni è possibile chiedere il riesame dopo 10 anni dalla partenza.

Allontanamento e non respingimento

L’articolo 10 impone agli Stati di adottare le misure necessarie all’allontanamento, tra l’altro in caso di mancata partenza, mancata cooperazione, pericolo per la sicurezza o spostamento non autorizzato verso un altro Stato membro. Il paese di rimpatrio deve essere determinato prima dell’allontanamento. Se emergono indicazioni che l’allontanamento violerebbe il principio di non respingimento, la persona è rinviata alla procedura appropriata, anche di protezione internazionale, oppure le autorità valutano il rischio secondo il diritto nazionale. Le misure coercitive devono essere necessarie, proporzionate e rispettare dignità e integrità fisica. Gli articoli 11-12 disciplinano il rinvio dell’allontanamento, i bisogni e diritti durante il rinvio e il monitoraggio indipendente dei rimpatri.

Pericolo per la sicurezza e rimpatrio verso paesi terzi convenzionati

L’articolo 13 individua le categorie di persone che rappresentano una minaccia per ordine pubblico o sicurezza, sono ragionevolmente sospettate di reati gravi o terrorismo, o costituiscono altre minacce previste dal diritto nazionale; i relativi rimpatri sono prioritari. Sono previste deroghe, proporzionate al rischio, che possono includere divieti d’ingresso superiori ai limiti ordinari o indeterminati, trattenimento in istituti penitenziari separati dagli altri detenuti e periodi di trattenimento aggiuntivi soggetti a controllo giudiziario almeno ogni tre mesi. L’articolo 14 permette il rimpatrio verso un paese terzo convenzionato solo sulla base di un accordo o intesa che rispetti i diritti umani e il non respingimento e disciplini procedure, soggiorno, responsabilità, violazioni e, se previsto il successivo rimpatrio, monitoraggio indipendente. I minori non accompagnati non possono essere rimpatriati verso tali paesi in base a questi accordi.

Minori e persone vulnerabili

Gli articoli 15-17 stabiliscono che l’interesse superiore del minore è considerazione preminente. Se vi sono dubbi sull’età, può essere effettuato un accertamento secondo il diritto UE o nazionale; il rifiuto di sottoporvisi non impedisce la procedura e può costituire presunzione relativa di maggiore età. I minori non accompagnati devono essere assistiti da un rappresentante o persona designata, ascoltati e, prima dell’allontanamento, destinati a un familiare, tutore o struttura di accoglienza adeguata nel paese di rimpatrio.

Obblighi di cooperazione e rischio di fuga

L’articolo 18 impone di lasciare il territorio e cooperare in tutte le fasi: restare a disposizione e reperibili, non fuggire né ostacolare il rimpatrio, fornire informazioni, documenti, dati biometrici e recapiti, collaborare all’ottenimento dei documenti di viaggio e presentarsi alle autorità quando richiesto. L’articolo 19 individua presunzioni di rischio di fuga, salvo prova contraria, tra cui ingresso o spostamento non autorizzato, decisione di rimpatrio di un altro Stato membro, inosservanza delle misure imposte e rientro in violazione di un divieto d’ingresso; negli altri casi si procede a una valutazione complessiva dei criteri elencati.

Misure di disponibilità, indagini e conseguenze dell’inadempimento

Gli articoli 20-23 consentono obblighi di permanenza in una zona, residenza a un indirizzo, presentazione periodica e altre misure nazionali, nel rispetto delle esigenze delle persone vulnerabili e dell’interesse del minore. Se necessario, proporzionato e debitamente giustificato, possono essere disposte perquisizioni, acquisizione di dati biometrici, sequestro di effetti o dispositivi e altre misure investigative secondo le garanzie nazionali e UE. La mancata cooperazione può comportare misure di disponibilità e, se previste dal diritto nazionale, riduzione di prestazioni senza privare dei bisogni primari, riduzione degli incentivi, revoca del permesso di lavoro, proroga del divieto d’ingresso, sanzioni penali o pecuniarie. Sono previste garanzie finanziarie, sorveglianza elettronica e altre alternative al trattenimento, soggette a motivazione e riesame giudiziario.

Informazione, assistenza legale e ricorsi

Gli articoli 24-28 garantiscono informazioni comprensibili sulla procedura, sugli obblighi, sulle conseguenze, sui programmi di rimpatrio e sui diritti procedurali. In caso di ricorso dinanzi a un giudice, è prevista, su richiesta, assistenza e rappresentanza legali gratuite, con esclusioni e limiti ammessi alle condizioni dell’articolo 25; per i minori non accompagnati l’assistenza non può essere esclusa secondo le deroghe indicate. Il ricorso, con esame completo in fatto e in diritto, riguarda le decisioni di rimpatrio, i divieti d’ingresso e le decisioni di allontanamento. Il termine ordinario nazionale non può superare 14 giorni; gli Stati che entro il 16 ottobre 2026 prevedevano termini pari o superiori a 30 giorni possono mantenere o fissare un termine fino a 30 giorni. Non vi è sospensione automatica generale, ma il giudice di primo grado deve poter sospendere l’allontanamento su richiesta o d’ufficio secondo il diritto nazionale.

Trattenimento

Gli articoli 29-33 consentono il trattenimento, con valutazione individuale e proporzionalità, esclusivamente per finalità di rimpatrio, riammissione o allontanamento, nei casi indicati, tra cui rischio di fuga, ostacolo alla procedura, pericolo per la sicurezza, verifica dell’identità o inosservanza degli obblighi. La durata deve essere la più breve possibile: massimo ordinario 12 mesi, estendibile fino a 24 mesi in caso di mancata cooperazione, ritardi documentali o altre circostanze eccezionali previste dal diritto nazionale. Dopo i 24 mesi sono ammessi ulteriori periodi complessivi non superiori a sei mesi, in presenza di rischio di fuga e di nuove circostanze che indichino una ragionevole prospettiva di allontanamento. Per i pericoli per la sicurezza sono possibili periodi ulteriori secondo l’articolo 13. Il trattenimento è riesaminato almeno ogni sei mesi; quello dei minori non accompagnati almeno ogni tre mesi. Sono disciplinati condizioni materiali, assistenza, contatti e accesso ai centri; minori non accompagnati e famiglie con minori possono essere trattenuti solo in ultima istanza e per il periodo più breve adeguato.

Riammissione, cooperazione e sostegno al rimpatrio

Gli articoli 34-35 prevedono l’avvio, dopo la decisione di rimpatrio e ove necessario, delle attività di riammissione, inclusa la conferma della cittadinanza e l’ottenimento dei documenti di viaggio, con possibile sostegno di Frontex e dei funzionari di collegamento per i rimpatri dell’Unione. La cooperazione con paesi terzi può essere sostenuta mediante strumenti e politiche UE, compresa la condizionalità in materia di visti, commercio e sviluppo, nei limiti degli atti applicabili. Gli articoli 41-44 disciplinano le autorità competenti, l’assistenza tra Stati membri, il sostegno di Frontex e la disponibilità di consulenza e programmi di rimpatrio e reintegrazione. L’assistenza non è un diritto individuale né condizione preliminare della riammissione e può essere modulata in funzione della cooperazione e delle esigenze individuali.

Scambio e trasferimento dei dati

Gli articoli 36-39 regolano lo scambio, su richiesta motivata, di informazioni tra autorità competenti, da utilizzare esclusivamente per rimpatrio, riammissione e reintegrazione. La risposta deve essere fornita al più presto e comunque entro due settimane; la mancata o tardiva risposta non impedisce l’esecuzione. I dati personali possono essere trasferiti a paesi terzi o a soggetti incaricati, nei limiti degli articoli 37-39 e dei capi V dei regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725. Il trasferimento di dati sulle condanne penali è ammesso soltanto nei casi e alle condizioni dell’articolo 38, comprese le soglie temporali di 25 anni per reati di terrorismo e 15 anni per gli altri reati indicati, nonché le verifiche sul non respingimento e sull’articolo 50 della Carta. I dati sanitari sono trasferibili secondo le condizioni specifiche dell’articolo 39, incluso, per l’assistenza alla reintegrazione, il consenso dell’interessato.

Emergenze, statistiche, relazioni e abrogazioni

In caso di un numero eccezionalmente elevato di persone da rimpatriare che produca un onere imprevisto e notevole, l’articolo 45 consente misure temporanee e strettamente necessarie su alcuni termini e condizioni di trattenimento, con immediata informazione alla Commissione. L’articolo 46 disciplina statistiche sulla cooperazione dei paesi terzi e sul riconoscimento reciproco. La Commissione presenta entro il 17 ottobre 2031, e poi ogni cinque anni, una relazione sull’applicazione. Ai sensi dell’articolo 49, la direttiva 2008/115/CE, la direttiva 2001/40/CE e la decisione 2004/191/CE sono abrogate dal 17 ottobre 2027 per gli Stati membri vincolati.

Come è indicizzato

Materieimmigrazione e asilospazio di libertà, sicurezza e giustiziadiritti fondamentaliprotezione dei dati personalicooperazione giudiziaria e amministrativa

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