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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12629/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di sequestro preventivo consistente in apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali per tre motivi principali: 1) nullità del decreto del G.I.P. per mancata indicazione degli elementi essenziali della fattispecie (luogo, tempo, azione) e indebita integrazione del decreto da parte del Tribunale; 2) errata qualificazione del fumus commissi delicti come falso materiale (art. 476 c.p.) mentre, secondo il ricorrente e giurisprudenza, il sistema avrebbe solo segnalato potenziali infrazioni lasciando all'operatore la verifica, con la conseguenza che al più sussisterebbe un vizio amministrativo e non un falso; 3) carenza di motivazione sul periculum in mora, in particolare rispetto alla rilevazione che le apparecchiature sarebbero state spente antecedentemente alla richiesta del PM.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente, qualificatosi come terzo interessato alla restituzione dei beni, abbia dedotto censure esclusivamente concernenti i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum) senza allegare uno specifico interesse concreto e attuale a contestarli, ossia senza dimostrare il pregiudizio effettivo che il mantenimento del vincolo arrecava alla titolarità o alla disponibilità del bene (le apparecchiature erano noleggiate). La Corte ha inoltre osservato la discrepanza tra la norma incriminatrice richiamata (art. 476 c.p.) e la descrizione motivazionale che ricorreva ad aspetti riconducibili al falso ideologico (art. 479 c.p.). Per questi motivi le censure sono state ritenute inammissibili per mancanza della prova di un interesse utilmente deducibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici

    La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato richiamava tale norma ma la motivazione descriveva profili più attinenti al falso ideologico; pertanto la qualificazione giuridica della condotta era conflittuale rispetto alla descrizione dei fatti.

  • art. 479 cod. pen.

    Nella motivazione del provvedimento impugnato sono emergenti elementi riconducibili al falso ideologico (attestazione non veritiera di circostanze relative alla presenza fisica dell'operatore), fattispecie che la Corte ha rilevato come distinta dal falso materiale evocato in dispositivo.

  • art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis, Codice della Strada

    norma che consente la contestazione differita solo se il dispositivo di rilevamento è omologato/approvato

    La Corte ha richiamato tale previsione per spiegare la rilevanza dell'omologazione dei dispositivi al fine di legittimare la contestazione differita; l'assenza di omologazione è elemento nella ricostruzione accusatoria.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Riconosce al terzo che vanta il diritto alla restituzione delle cose sequestrate la facoltà di richiedere il riesame anche nel merito; la Corte però richiede che il terzo dimostri un interesse specifico e concreto alla deduzione dei vizi del sequestro.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    distinzione tra comma 1 (sequestro impeditivo) e comma 2 (sequestro propedeutico alla confisca)

    La Corte ha sottolineato che trattandosi di sequestro impeditivo (art. 321 comma 1) il mantenimento del vincolo non ha immediata funzione espropriativa, il che influisce sulla valutazione del pregiudizio concreto necessario perché il terzo possa contestare i presupposti della misura.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione come parametro per valutare le censure sulla motivazione: le censure devono denunciare la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione tale da integrare nullità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Il terzo che agisce per la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo deve allegare e provare un interesse concreto e attuale a contestare i presupposti della misura (fumus e/o periculum), ossia chiarire come il mantenimento del vincolo incida effettivamente sui propri diritti patrimoniali o contrattuali.
  • La legittimazione formale del terzo non autorizza automaticamente a impugnare ogni profilo della misura cautelare: le censure meritevoli di riesame devono essere funzionalmente collegate a un pregiudizio rilevante per la titolarità o la disponibilità del bene.
  • Quando il decreto di sequestro richiama una specifica fattispecie di reato, è essenziale che la motivazione descriva coerentemente gli elementi costitutivi della fattispecie; discrepanze tra la norma invocata e la ricostruzione fattuale (es. richiamo al falso materiale ma descrizione di falso ideologico) possono indebolire la validità del provvedimento.
  • Problemi di carattere amministrativo o procedurale relativi a modalità di contestazione (p.es. utilizzo di dispositivi non omologati) non comportano automaticamente l'integrazione del reato di falso materiale: va individuato con precisione l'atto falso e il relativo autore per configurare responsabilità penale.
  • Nel caso di sequestro impeditivo (non finalizzato alla confisca) il terzo deve mostrare specifici oneri contrattuali o ricadute patrimoniali dirette (p.es. clausole contrattuali con il noleggiatore) per dimostrare il danno concreto derivante dal vincolo.
  • Prima di proporre impugnazioni, il terzo dovrebbe raccogliere e allegare documentazione probante: titoli contrattuali (contratto di noleggio), attestazioni di disponibilità/downtime delle apparecchiature, certificazioni di omologazione o loro assenza, e ogni elemento che dimostri l'assenza di collegamento concorsuale con il reato o il danno concreto derivante dal sequestro.
  • Le doglianze formali sul decreto (mancata specificazione di luogo/tempo/azione) sono rilevanti ma, in sede di ricorso del terzo, trovano efficacia solo se connesse all'interesse concreto del terzo a ottenere la restituzione e se la carenza di motivazione sia tale da integrare una nullità rilevabile per violazione di legge.

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