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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/966

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/966 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, che modifica il regolamento (CE) n. 1966/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3176/94

Normativa europea32024R0966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiarisce la corretta classificazione doganale di un articolo tessile in cotone destinato a essere riempito dopo l’importazione e trasformato in cuscino. La Commissione ritiene necessario uniformare l’applicazione della nomenclatura combinata, eliminando precedenti atti che non fornivano criteri sufficientemente oggettivi per distinguere tra le voci 6302 e 6307. Viene inoltre prevista una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili con la nuova classificazione.

Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci costituite da involucri/gusci in tessuto di cotone destinati a essere riempiti dopo l’importazione, con soppressione di una precedente voce di classificazione e abrogazione di un regolamento analogo.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), delle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare articoli in tessuto a trama molto fitta, monocolore, 100 % cotone, con apertura per il riempimento e destinati a diventare cuscini dopo l’importazione. Incide sui soggetti che importano, classificano o rilasciano informazioni tariffarie vincolanti relative a tali merci nell’Unione europea. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con una disciplina transitoria di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/966 interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata alle merci tessili descritte nell’allegato, in particolare a un involucro/guscio in cotone destinato a essere riempito dopo l’importazione e trasformato in cuscino. La Commissione rileva che i precedenti regolamenti di classificazione non offrivano motivazioni sufficientemente precise per distinguere in modo oggettivo tra le voci 6302 e 6307, rendendo necessario un nuovo atto chiarificatore.

Contesto e finalità dell’intervento

L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2, nonché sulle regole generali del regolamento (CEE) n. 2658/87 relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. La Commissione richiama l’esigenza di garantire coerenza nella classificazione doganale delle merci simili a quelle già considerate dai regolamenti (CE) n. 1966/94 e n. 3176/94.

Ambito di classificazione e voce NC applicabile

L’allegato descrive un articolo in forma di involucro/guscio in tessuto a trama molto fitta, monocolore, composto al 100 % di cotone, di dimensioni approssimative 80 cm x 80 cm, con bordi rinforzati e un’apertura di circa 25 cm su uno dei lati per consentirne il riempimento. Il prodotto è destinato a essere imbottito dopo l’importazione, ad esempio con piume e/o lanuggine, e successivamente chiuso in modo permanente per diventare un cuscino.

Per tale merce viene conferito il codice NC 6307 90 98. La Commissione esclude la classificazione nella voce 9404, perché l’articolo non presenta il carattere essenziale di un articolo completo ai sensi della regola generale 2 a), essendo ancora non imbottito e privo di materiale interno. Viene altresì esclusa la voce 6302, poiché l’oggetto non ha le caratteristiche della biancheria da letto: non è una fodera removibile, non è destinato a rivestire semplicemente un cuscino, e dopo il riempimento diventa parte integrante del cuscino stesso.

Effetti sui precedenti atti di classificazione

Per evitare sovrapposizioni e incoerenze, il regolamento dispone la soppressione della riga relativa al punto 7 nella tabella dell’allegato del regolamento (CE) n. 1966/94 e l’abrogazione integrale del regolamento (CE) n. 3176/94. La ragione è che tali atti non garantivano una classificazione uniforme e non fornivano criteri oggettivi sufficienti per distinguere le merci della voce 6302 da quelle della voce 6307.

Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio

Il regolamento prevede una tutela transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate ma non conformi al nuovo assetto classificatorio. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in base all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulla prassi doganale e sulle classificazioni in corso.

Disposizioni principali

Classificazione delle merci nell’allegato

Le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per l’articolo descritto come involucro/guscio in tessuto di cotone, di circa 80 cm x 80 cm, con apertura per il riempimento e destinato a diventare un cuscino dopo l’importazione, la classificazione è nel codice NC 6307 90 98.

Motivazione della classificazione

La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98. È esclusa la voce 9404 perché l’articolo non ha il carattere essenziale di un articolo completo; è esclusa la voce 6302 perché il prodotto non presenta le caratteristiche della biancheria da letto, non è una fodera facilmente removibile e diventa parte integrante del cuscino dopo il riempimento e la chiusura permanente.

Utilizzo temporaneo delle informazioni tariffarie vincolanti

Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Soppressione di una precedente classificazione

Nella tabella dell’allegato del regolamento (CE) n. 1966/94, la riga relativa al punto 7 è soppressa.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 3176/94

Il regolamento (CE) n. 3176/94 è abrogato, in quanto non garantiva una classificazione uniforme e non forniva motivazioni sufficienti per distinguere gli articoli della voce 6302 da quelli della voce 6307.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione delle mercinomenclatura combinatainformazioni tariffarie vincolanti

Testo integrale

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