Regolamento (UE) 2024/965
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/965 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica calzatura nella nomenclatura combinata, individuandone il codice NC 6404 19 90. La Commissione chiarisce, mediante motivazione tecnica, perché il prodotto non possa essere classificato come calzatura sportiva della voce 6404 11 00. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’utilizzo delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune calzature con tomaia in tessuto felpato di lana e suola di plastica.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, in particolare alla specifica calzatura ivi illustrata e descritta. Opera ai fini della classificazione nella nomenclatura combinata (NC) e, quindi, dell’applicazione delle misure tariffarie e doganali nell’Unione europea. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per merci interessate che risultino non conformi al nuovo inquadramento; tali ITV possono essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune calzature nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/965 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Il provvedimento, adottato sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, fissa la classificazione di una specifica calzatura descritta nell’allegato.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento riguarda le merci descritte nell’allegato, cioè una calzatura con tomaia in tessuto felpato di lana al 100%, fodera in materia tessile e suola di plastica. La finalità è assicurare che prodotti identici o analoghi siano classificati in modo uniforme in tutta l’Unione, in coerenza con le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone che la merce descritta nella colonna 1 dell’allegato sia classificata nel codice NC indicato nella colonna 2, vale a dire 6404 19 90. La classificazione è collegata alla voce delle altre calzature con suola esterna di materia plastica e tomaia di materie tessili.
Ragioni dell’esclusione dalla voce delle calzature sportive
Nell’allegato la Commissione spiega che il prodotto non può essere ricondotto alla sottovoce 6404 11 00, riservata a calzature da tennis, pallacanestro, ginnastica, allenamento e calzature simili. La suola presenta intagli paralleli e uno spessore minore nella parte anteriore, caratteristiche ritenute adatte alla camminata, ma non alla corsa o al salto. Inoltre, la tomaia in tessuto felpato di lana è considerata abbastanza elastica e il sistema di chiusura, con occhielli metallici pressati direttamente nel tessuto, non assicura la stabilità necessaria per movimenti sportivi bruschi. La Commissione conclude quindi che l’articolo è concepito come calzatura casual da tempo libero.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la calzatura descritta in allegato il codice assegnato è 6404 19 90.
Motivazione della classificazione
La classificazione si fonda sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, sulla nota 4 a) e b) del capitolo 64 e sul testo delle voci/sottovoci NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90. La Commissione esclude la classificazione come calzatura da tennis, pallacanestro, ginnastica, allenamento o simili (NC 6404 11 00), ritenendo che il prodotto sia progettato come calzatura casual da tempo libero per la passeggiata e non per attività sportive con corsa, salti, torsioni e arresti improvvisi.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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