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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2555

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano

Normativa europea32024R2555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per ridurre la soglia di HBCDD consentita come contaminante non intenzionale in tracce da 100 mg/kg a 75 mg/kg, mantenendo una soglia più elevata per uno specifico impiego del polistirene riciclato in materiali isolanti EPS e XPS. La modifica tiene conto della presenza dell’HBCDD nei flussi di rifiuti e nelle plastiche riciclate, delle esigenze di tutela della salute e dell’ambiente e dei limiti attuali dei metodi analitici. È prevista una revisione della deroga entro il 1° gennaio 2026.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, abbassando e articolando le soglie di tolleranza per l’esabromociclododecano (HBCDD) presente come contaminante non intenzionale in tracce.

Ambito di applicazione

Si applica a sostanze, miscele e articoli rientranti nel regolamento (UE) 2019/1021, con particolare riferimento all’esabromociclododecano (HBCDD) presente come contaminante non intenzionale in tracce o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma. Incide anche, in via specifica, sull’uso di polistirene riciclato nella produzione di materiali isolanti in EPS e XPS destinati a edifici o opere di ingegneria civile. Non disciplina nuovi divieti generali autonomi, ma modifica un’esenzione/deroga già prevista nell’allegato I del regolamento POP.

Modifica del regolamento POP per l’esabromociclododecano

Il regolamento delegato (UE) 2024/2555 modifica il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, con riferimento specifico all’esabromociclododecano (HBCDD). L’intervento è motivato dalla presenza della sostanza nei materiali plastici riciclati, dai rischi per la salute umana e per l’ambiente e dalla necessità di adeguare le soglie ai limiti attuali dei metodi analitici.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione derivanti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e dal relativo protocollo della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. In base all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I sono vietati, salvo le deroghe previste dall’articolo 4.

L’HBCDD è già inserito nell’allegato I con una soglia di 100 mg/kg (0,01 % in peso) quale contaminante non intenzionale in tracce. La Commissione osserva tuttavia che il suo impiego è stato in gran parte eliminato nell’Unione, ma la sostanza permane nei flussi di rifiuti e nella plastica riciclata, con potenziali ricadute su prodotti come giocattoli, articoli a contatto con alimenti e imballaggi in polistirene.

Modifica delle soglie applicabili all’HBCDD

La modifica centrale riguarda la sostituzione del punto 1 della voce "esabromociclododecano" nell’allegato I, parte A, quarta colonna, relativa alle deroghe specifiche. In via generale, la deroga dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica soltanto se l’HBCDD è presente in concentrazioni pari o inferiori a 75 mg/kg (0,0075 % in peso) in sostanze, miscele, articoli o componenti di articoli nei quali la sostanza è utilizzata come ritardante di fiamma.

Deroga specifica per polistirene riciclato in EPS e XPS

Il regolamento introduce una disciplina particolare per l’uso di polistirene riciclato nella produzione di materiali isolanti in EPS e XPS destinati a edifici o opere di ingegneria civile. In questo caso, la deroga resta applicabile fino alla soglia più elevata di 100 mg/kg (0,01 % in peso). La previsione riflette la presenza dell’HBCDD nei flussi di riciclo e la necessità di bilanciare tutela ambientale, salute pubblica e sviluppo del riciclaggio di materiali isolanti provenienti da demolizioni.

Motivazione tecnica e prospettive di revisione

La Commissione richiama il fatto che gli attuali limiti di quantificazione dei metodi analitici non consentono una misurazione affidabile per una soglia significativamente inferiore a quella vigente, complicando l’attività delle autorità di controllo. Per questo, il regolamento prevede che le deroghe siano riesaminate e valutate dalla Commissione entro il 1° gennaio 2026, anche alla luce dell’evoluzione delle tecnologie di riciclaggio, incluse quelle basate su solventi.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento POP

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato.

Nuova soglia per l’HBCDD come contaminante non intenzionale in tracce

Nella voce relativa all’esabromociclododecano, il punto 1 della quarta colonna è sostituito: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’HBCDD presente in concentrazioni pari o inferiori a 75 mg/kg (0,0075 % in peso) in sostanze, miscele, articoli o come componente di articoli in cui è utilizzato come ritardante di fiamma.

Deroga specifica per polistirene riciclato in EPS e XPS

Per l’uso di polistirene riciclato nella produzione di materiale isolante di EPS e XPS destinato a edifici o opere di ingegneria civile, la deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), continua ad applicarsi fino a concentrazioni di HBCDD pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso).

Revisione della deroga

Le deroghe previste dal nuovo punto 1 devono essere riesaminate e valutate dalla Commissione entro il 1° gennaio 2026.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinquinanti organici persistentiambientegestione dei rifiutisicurezza chimicariciclaggio

Testo integrale

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