Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/968

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 della Commissione, del 21 marzo 2024, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32024R0968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappa delle restrizioni territoriali per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La revisione tiene conto dei nuovi focolai nei suini selvatici e, in alcuni casi, del miglioramento della situazione epidemiologica, con riclassificazione di zone tra le categorie I, II e III o soppressione di talune aree. L’obiettivo è adeguare le misure di controllo al rischio effettivo e contenere la diffusione della malattia. L’allegato II resta richiamato come quadro delle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese protezione e sorveglianza.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree specificamente elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ossia alle zone soggette a restrizioni determinate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana. Incide principalmente sui suini detenuti e selvatici, nonché sui movimenti degli animali e dei relativi prodotti nei territori interessati. Le modifiche riguardano, tra gli altri, Cechia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia, con aggiornamenti di delimitazione, riclassificazione e soppressione di alcune zone; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/968 – modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento interviene in modo puntuale ma sostanzialmente operativo sul sistema delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione giustifica l’intervento con l’evoluzione molto dinamica della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione, soprattutto in relazione ai nuovi focolai in suini selvatici e, in alcuni casi, al miglioramento del quadro sanitario in determinate aree. L’obiettivo è riallineare il perimetro delle restrizioni al rischio effettivo, così da preservare la sicurezza sanitaria e ridurre gli impatti sui movimenti degli animali e dei prodotti.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando la Commissione richiama la natura altamente infettiva della peste suina africana, i potenziali effetti gravi sulla popolazione suina e sulla redditività dell’allevamento, nonché le perturbazioni per i movimenti intra-UE e per le esportazioni verso paesi terzi. La revisione delle aree soggette a restrizioni deve poggiare, secondo il testo, sulla situazione epidemiologica locale e generale, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e sugli standard WOAH.

Ambito territoriale e soggetti interessati

Le misure si applicano agli Stati membri e, in particolare, alle zone elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le misure speciali di controllo per la peste suina africana. Il regolamento aggiorna le delimitazioni territoriali delle zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Lituania, Romania e Bulgaria. In termini pratici, l’incidenza riguarda operatori della filiera suinicola, autorità veterinarie e soggetti coinvolti nella movimentazione di suini detenuti, suini selvatici e relativi prodotti nelle aree interessate.

Criteri di aggiornamento delle restrizioni

La Commissione precisa che l’aggiornamento delle zone deve riflettere:

  • la situazione epidemiologica nelle aree colpite;
  • la situazione epidemiologica generale nello Stato membro interessato;
  • il rischio di ulteriore diffusione;
  • i criteri scientificamente validi elaborati negli orientamenti sulla PSA;
  • le norme internazionali della WOAH;
  • le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti.

Questo impianto conferma che la delimitazione delle zone non è statica ma dipende da una valutazione continua del rischio e dell’andamento dei focolai.

Principali riclassificazioni e soppressioni

Il testo descrive numerosi aggiornamenti territoriali, con alcune tendenze ricorrenti.

In Cechia, nuovi focolai in suini selvatici, in particolare nella regione di Liberec, determinano il passaggio di talune aree da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni II, con conseguente ridefinizione dei confini della zona I.

In Italia, nuovi focolai in suini selvatici in Lombardia ed Emilia-Romagna portano a riclassificazioni verso la zona II di aree prima in zona I e alla ridefinizione delle delimitazioni delle zone I. Per alcune aree italiane, soprattutto in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e Campania, l’allegato distingue puntualmente comuni e porzioni di territorio tra zone I, II e III.

In Polonia, il regolamento prevede sia innalzamenti di livello di restrizione in seguito a nuovi focolai sia soppressioni di aree dopo dodici mesi senza focolai nei suini detenuti e selvatici. Alcune zone passano dalla categoria III alla II, altre dalla II alla I, mentre altre ancora vengono eliminate dagli elenchi per assenza prolungata di casi.

In Lettonia e Lituania, alcune zone prima soggette a restrizioni III vengono declassate a restrizioni II in ragione dell’efficacia delle misure di controllo e dell’assenza di focolai nei suini detenuti per il periodo rilevante, pur permanendo la circolazione della malattia nei suini selvatici.

Allegato II e aree istituite a livello dell’Unione

Il testo richiama anche l’allegato II del regolamento (UE) 2023/594, che disciplina le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza. Nel corpo del regolamento tale allegato è richiamato in relazione alle aree istituite a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta coerente con l’urgenza evidenziata nei considerando. La Commissione sottolinea infatti la necessità di far produrre effetti alle modifiche il prima possibile, vista la rapidità di evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione. Come atto di esecuzione, il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

La revisione delle zone è motivata dai recenti focolai in suini selvatici in Cechia, Italia, Polonia e Slovacchia, e dal miglioramento della situazione in alcune zone di Lettonia, Lituania e Polonia. Sono quindi ridefinite, riclassificate o soppresse varie aree in base al rischio epidemiologico, con particolare attenzione alle delimitazioni territoriali e alle aree confinanti.

Criteri scientifici e coordinamento con norme internazionali

Le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione e sui principi scientifici degli orientamenti della Commissione sulla PSA, tenendo conto anche del codice sanitario WOAH per gli animali terrestri e delle giustificazioni fornite dagli Stati membri.

Riclassificazioni rilevanti in alcuni Stati membri

Tra le principali variazioni: aree della Cechia, Italia, Polonia e Slovacchia vengono ricalibrate tra zone I e II a seguito di nuovi focolai; alcune zone della Lettonia e della Lituania passano da restrizioni III a II per assenza di focolai nei suini detenuti nel periodo rilevante; talune aree della Polonia sono declassate o soppresse per assenza di focolai per dodici mesi.

Aggiornamento degli allegati territoriali

Il testo sostituisce non solo l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III dell’allegato I, ma richiama anche l’allegato II sulle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacommercio intrauemovimentazione degli animaliprevenzione e controllo delle malattie animali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.