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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/883

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/883 della Commissione, del 21 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 per quanto riguarda l’alloggiamento della seconda targa di immatricolazione posteriore per i rimorchi e la massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia e che rettifica tale regolamento

Normativa europea32024R0883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, introducendo nuove prescrizioni e rinviando l’applicazione di alcune regole transitorie per consentire l’adeguamento dei costruttori e delle autorità nazionali. Le modifiche riguardano tra l’altro l’alloggiamento delle targhe di immatricolazione, la tracciabilità tramite VIN, i requisiti di lavacristalli e sbrinamento, la capacità di traino dei veicoli e la registrazione della massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia per i veicoli a zero emissioni. Il testo rettifica inoltre diversi errori materiali e aggiorna alcuni modelli di certificato e allegati tecnici.

Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 in materia di omologazione UE dei veicoli, con aggiornamenti su targhe, VIN, lavacristalli, sbrinamento/disappannamento, capacità di traino e indicazione della massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia nei veicoli a zero emissioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure e alle specifiche tecniche uniformi per l’omologazione UE di veicoli e di determinati sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/2144. Incide in particolare sui veicoli delle categorie O3 e O4 per la seconda targa posteriore, sui veicoli in relazione al VIN e alla targa anteriore, sui sistemi lavacristalli e di sbrinamento/disappannamento del parabrezza, sui dispositivi di traino e sui veicoli a zero emissioni della categoria N1 ai fini dei dati di massa e di monitoraggio CO2. Alcune disposizioni si applicano solo ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date previste; il punto 6 dell’allegato I si applica dal 1 gennaio 2025.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535

Il regolamento interviene sul sistema di omologazione UE dei veicoli disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, in attuazione del regolamento (UE) 2019/2144. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di concedere più tempo ai costruttori per adeguarsi ad alcune prescrizioni tecniche, di introdurre regole più chiare su tracciabilità e trainabilità dei veicoli e di allineare taluni dati tecnici alle esigenze del monitoraggio delle emissioni di CO2.

Ambito e finalità delle modifiche

Il regolamento modifica varie parti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 e ne rettifica alcuni errori materiali emersi dopo la data di applicazione. Le modifiche interessano sia le condizioni di omologazione UE per nuovi tipi di veicoli sia le fasi successive di immatricolazione, immissione sul mercato e messa in circolazione. Parte delle nuove prescrizioni è immediatamente rilevante per i nuovi tipi, mentre altre entrano nella fase di mercato successiva secondo date transitorie differenziate.

Targhe di immatricolazione: seconda targa posteriore e targa anteriore

Per i rimorchi delle categorie O3 e O4, viene precisato che dal 7 luglio 2024 le autorità di omologazione devono rifiutare l’omologazione UE per i nuovi tipi non conformi alle specifiche tecniche sull’alloggiamento per il montaggio e il fissaggio della seconda targa di immatricolazione posteriore. Dal 7 luglio 2026, il divieto si estende alla fase di mercato: le autorità nazionali devono rifiutare immatricolazione, immissione sul mercato e messa in circolazione dei veicoli non conformi.

La disciplina della targa anteriore viene resa più flessibile per tenere conto di vincoli tecnici e progettuali connessi, in particolare, alla presenza di sensori, radar e telecamere anteriori richiesti per i sistemi di sicurezza del regolamento (UE) 2019/2144. È quindi prevista una tolleranza fino a ± 15° per il posizionamento fuori asse, su richiesta del costruttore e per motivi tecnici, aerodinamici o altri motivi analoghi.

È inoltre previsto che i veicoli della categoria O2 siano esentati dalla prescrizione relativa alla seconda targa posteriore per limiti di progettazione e di spazio.

VIN e tracciabilità del veicolo

Nel nuovo testo dell’allegato II è inserita una disciplina espressa del VIN. Ogni veicolo deve recare il VIN, che deve essere unico e attribuito in modo inequivocabile a un veicolo specifico. Il VIN deve essere apposto sul telaio o sul veicolo al momento in cui il veicolo lascia la linea di produzione.

Il costruttore deve garantire la tracciabilità del veicolo mediante VIN per un periodo di 30 anni. In sede di omologazione, tuttavia, può non essere verificata l’effettiva esistenza delle misure adottate dal costruttore per assicurare tale tracciabilità.

Lavacristalli e sbrinamento/disappannamento del parabrezza

Il regolamento integra i requisiti tecnici relativi ai lavacristalli, ammettendo una funzione di attenuazione delle pressioni eccessive quando gli ugelli sono ostruiti, ad esempio tramite una valvola di sicurezza. Tale deroga è consentita solo se:

  • i liquidi non penetrano in nessun compartimento del veicolo, inclusa l’area sotto il cofano, salvo specifico convogliamento verso il suolo a veicolo fermo e in marcia normale;
  • il lavacristallo riprende a funzionare normalmente dopo la rimozione completa dell’ostruzione;
  • il ripristino del funzionamento non richiede ulteriori interventi manuali dell’utente su parti del sistema, del circuito elettrico o di altri sistemi pertinenti.

Sono inoltre modificate le procedure di prova per lo sbrinamento e il disappannamento del parabrezza, con l’obiettivo di razionalizzare le attività in camera di prova e migliorare le condizioni di salute e sicurezza degli operatori. Tra le principali novità figurano:

  • maggiore flessibilità nella scelta dello sgrassatore, potendo usare alcool denaturato o un prodotto equivalente;
  • uso di soluzione di ammoniaca fino al 2% o soluzione commerciale senza additivi profumati;
  • possibilità di ridurre il periodo di 24 ore o di 10 ore se la stabilizzazione delle temperature pertinenti può essere verificata;
  • diversa collocazione/valutazione della temperatura della camera di prova;
  • precisazioni sul posizionamento del generatore di vapore.

Capacità di traino dei veicoli bloccati

Una nuova disciplina è dedicata alla capacità di essere trainati, così da consentire la rimozione in sicurezza dei veicoli che ostacolano il traffico. Dal 7 luglio 2025 le autorità di omologazione rifiutano l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli i cui dispositivi di traino non rispettano le specifiche tecniche dell’allegato VII, parte 2. Dal 7 luglio 2027 le autorità nazionali rifiutano immatricolazione, immissione sul mercato e messa in circolazione dei veicoli non conformi.

La regola impone che un veicolo a motore bloccato possa essere trainato o messo in modalità di traino, con la chiave del veicolo e senza attrezzi speciali o smontaggio di parti non progettate per questo scopo, secondo la procedura indicata dal costruttore nel manuale per l’utente. Il costruttore può limitare velocità e distanza per evitare danni irreversibili, ma deve comunque essere garantita una distanza minima di 100 m in meno di 10 minuti.

Per i veicoli M1 e N1 con ruote azionate direttamente da motori elettrici, il manuale per l’utente deve fornire istruzioni che consentano ai soccorritori di rimuovere il veicolo con attrezzi speciali se, durante il traino, non è possibile far ruotare le ruote. La prescrizione non si applica quando il veicolo è così danneggiato da rendere fisicamente impossibile o non sicuro il traino sulle ruote, oppure quando un difetto tecnico impedisce l’attivazione dell’interruttore generale.

Massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia e dati CO2

Il regolamento introduce una disciplina specifica per i veicoli a zero emissioni della categoria N1 ai fini della determinazione della massa del sistema di stoccaggio dell’energia. Tale massa deve essere determinata sulla base della documentazione fornita dal costruttore e verificata dal servizio tecnico in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione.

Il costruttore deve riportare un simbolo aggiuntivo e il valore della massa sulla targhetta regolamentare, in caratteri di almeno 4 mm, oltre alle indicazioni obbligatorie già previste. Fino all’introduzione di una voce specifica nel certificato di conformità, la massa deve essere indicata anche nella sezione «Osservazioni» con la formula «Massa aggiuntiva dovuta alle batterie: …… kg», così da poter essere trascritta nei documenti di immatricolazione a bordo del veicolo.

Il regolamento precisa anche il trattamento di casi particolari, come i veicoli ibridi a pile a combustibile (FCHV), i veicoli elettrici e i veicoli con battery swapping, specificando come determinare il valore da riportare e quando il campo non sia applicabile. La finalità dichiarata è consentire, a decorrere dal 1 gennaio 2025, l’inclusione di tali veicoli nel calcolo delle emissioni specifiche medie dei veicoli N1 ai sensi del regolamento (UE) 2019/631.

Rettifiche e aggiornamento degli allegati

Oltre alle modifiche sostanziali, il regolamento rettifica errori di riferimento e aggiorna gli allegati II, VIII, XIII e XIV del regolamento (UE) 2021/535. Le rettifiche chiariscono, tra l’altro, la definizione di asse sollevabile, il raggio di curvatura posteriore, l’esclusione di specifici dispositivi ai fini delle dimensioni esterne e alcune formule/codifiche tecniche nei certificati di omologazione.

È anche aggiornata la documentazione per l’omologazione UE di veicoli e componenti a idrogeno, con revisione delle sezioni e dei modelli informativi dell’allegato XIV.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 6 dell’allegato I, relativo alla massa del sistema di stoccaggio dell’energia, si applica dal 1 gennaio 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche su targhe di immatricolazione e transizioni

Dal 7 luglio 2024 le autorità di omologazione rifiutano l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli delle categorie O3 e O4 che non rispettano le specifiche tecniche per l’alloggiamento della seconda targa posteriore. Dal 7 luglio 2026 le autorità nazionali rifiutano immatricolazione, immissione sul mercato e messa in circolazione dei veicoli non conformi alle prescrizioni su targa anteriore e seconda targa posteriore per O3 e O4. I veicoli della categoria O2 sono esentati dalla prescrizione sulla seconda targa posteriore per ragioni di progettazione e spazio.

Vincolo sul VIN e tracciabilità

È introdotto l’obbligo di apposizione del VIN su ogni veicolo, con VIN unico e inequivocabilmente attribuito a un veicolo specifico. Il VIN deve essere apposto sul telaio o sul veicolo al momento dell’uscita dalla linea di produzione e il costruttore deve garantire la tracciabilità del veicolo mediante VIN per 30 anni; in sede di omologazione può non essere verificata l’esistenza delle misure organizzative di tracciabilità.

Posizionamento della targa anteriore

È prevista una tolleranza fino a ± 15° per collocare la targa anteriore fuori dall’asse centrale, su richiesta del costruttore, quando vi siano motivi tecnici, aerodinamici o di altro tipo. La flessibilità tiene conto dei vincoli dovuti a sensori, radar e telecamere installati anteriormente per i sistemi di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/2144.

Lavacristalli e prove di sbrinamento/disappannamento

Sono integrate le prescrizioni tecniche per i lavacristalli che incorporano una funzione di attenuazione delle sovrapressioni in caso di ugelli ostruiti, ammessa a condizione che siano rispettate tre condizioni: assenza di penetrazione dei liquidi nei compartimenti del veicolo, ripristino del normale funzionamento dopo la rimozione dell’ostruzione e assenza di ulteriori interventi manuali dell’utente. Sono anche semplificate e rese più flessibili le procedure di prova per sbrinamento e disappannamento del parabrezza, con modifiche alla pulizia/sgrassaggio, alla misurazione della temperatura, alla durata della prova e al posizionamento del generatore di vapore.

Capacità di traino dei veicoli bloccati

Dal 7 luglio 2025 le autorità di omologazione rifiutano l’omologazione UE per i nuovi tipi di veicoli i cui dispositivi di traino non rispettano le specifiche sulla capacità di essere trainati. Dal 7 luglio 2027 le autorità nazionali rifiutano immatricolazione, immissione sul mercato e messa in circolazione dei veicoli non conformi. La prescrizione impone che un veicolo a motore bloccato possa essere trainato o posto in una modalità di traino senza attrezzi speciali o smontaggi, seguendo la procedura del costruttore; è ammesso limitare velocità e distanza, ma deve essere consentito almeno 100 m in meno di 10 minuti. Sono previste regole specifiche per M1 e N1 elettrici e deroghe per danno grave o difetto tecnico che renda impossibile/sicuro il traino.

Massa dei sistemi di stoccaggio dell’energia e CO2

Per i veicoli a zero emissioni della categoria N1 è introdotto l’obbligo di determinare la massa del sistema di stoccaggio dell’energia sulla base della documentazione del costruttore, con verifica del servizio tecnico, e di indicarla sulla targhetta del costruttore con un simbolo aggiuntivo e il relativo valore. Il valore deve essere riportato anche nella sezione «Osservazioni» del certificato di conformità finché non sarà introdotta una voce specifica, al fine di consentire l’inclusione nei documenti di immatricolazione e nei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2. Per le prescrizioni analoghe relative ai veicoli alimentati con combustibili alternativi e ai veicoli a zero emissioni sono aggiornate anche le regole di indicazione dei pesi aggiuntivi sulla targhetta.

Rettifiche materiali e aggiornamento allegati

Sono corretti errori di riferimento e sono rettificati gli allegati II, VIII, XIII e XIV del regolamento (UE) 2021/535. Tra le rettifiche figurano chiarimenti su dimensioni massime autorizzate, nozione di asse sollevabile, definizione di raggio di curvatura posteriore, esclusione di dispositivi aerodinamici dal calcolo delle dimensioni, formula aggiuntiva per la sezione D dell’allegato XIII e aggiornamenti dei modelli di scheda informativa per l’omologazione UE di impianti e componenti a idrogeno.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradaletrasporto su stradaemissioni di co2veicoli a zero emissioni

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