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Circolare

Circolare numero 117 del 21-6-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra criteri, condizioni e modalità operative per il riscatto, da parte degli iscritti alla Gestione Separata, di periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell’obbligo contributivo. Vengono chiariti i requisiti documentali, i limiti massimi di annualità riscattabili, i criteri di calcolo dell’onere, le regole di pagamento in unica soluzione o rateale e le conseguenze del mancato versamento. Sono inoltre richiamati gli effetti pensionistici dei periodi riscattati e allegato il fac-simile di domanda con le tabelle di riferimento per reddito minimo e massimale contributivo.

Riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa pregressa nella Gestione Separata

Riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa pregressa nella Gestione Separata

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’esercizio della facoltà di riscatto prevista dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come resa attuabile dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001. L’istituto riguarda i soli iscritti alla Gestione Separata e consente di valorizzare, ai fini previdenziali, periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti in epoca antecedente all’obbligo contributivo.

Ambito applicativo e requisiti soggettivi

La facoltà è riconosciuta esclusivamente ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il riscatto è ammesso fino a un massimo di cinque annualità e riguarda solo periodi per i quali non risulti alcuna copertura contributiva in altro regime previdenziale obbligatorio.

La domanda può essere presentata in qualunque momento:

  • dal diretto interessato;
  • dai superstiti, nei casi previsti.

La richiesta va presentata alla sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.

Documentazione richiesta e prova dei periodi

Il riconoscimento del riscatto richiede la prova del rapporto con documenti aventi data certa, dai quali risultino in modo oggettivo:

  • l’effettiva esistenza della collaborazione coordinata e continuativa;
  • la durata del rapporto;
  • i compensi percepiti.

La circolare richiama, tra gli esempi di documentazione idonea, il contratto, la dichiarazione dei redditi e la ricevuta degli emolumenti erogati ex articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come richiamato dall’articolo 1, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Sono considerate utilizzabili anche dichiarazioni rese "ora per allora" soltanto se rilasciate da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili, in quanto fondate su atti d’ufficio.

Criteri di ammissione nei casi di documentazione incompleta

La circolare precisa che, per i periodi interessati, possono risultare già accreditati contributi per effetto di un rapporto di lavoro contemporaneo: in tal caso la domanda di riscatto deve essere respinta.

Se il periodo risulta effettivamente scoperto, la Sede deve valutare l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare gli elementi essenziali del rapporto.

Quando la documentazione provi l’esistenza della collaborazione, ma non consenta di rilevare la durata dei periodi lavorati, il riscatto può essere riconosciuto per l’intero anno interessato, o per il minor periodo richiesto, a condizione che:

  • il periodo sia privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo;
  • i compensi percepiti siano almeno pari al reddito minimo stabilito per il medesimo anno nella gestione degli esercenti attività commerciali.

In assenza di prova sia della durata sia dell’ammontare dei compensi, il periodo riscattabile deve essere ridotto proporzionalmente al rapporto tra il reddito del richiedente e il minimale di reddito della gestione commercianti.

Determinazione dell’onere di riscatto

L’onere di riscatto è determinato applicando l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata vigente alla data della domanda. La circolare evidenzia che occorre considerare la posizione previdenziale dell’iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nei casi in cui l’interessato sia o non sia assicurato, oppure sia titolare di pensione diretta presso altra forma di previdenza obbligatoria.

La base di calcolo è costituita dal compenso percepito nei periodi oggetto di riscatto, rivalutato dal primo anno successivo a quello di percezione mediante l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Se la documentazione non consente di provare i compensi, l’onere è calcolato assumendo il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti nell’anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo il medesimo criterio ISTAT.

L’importo complessivo dei compensi riscattabili per ciascun anno non può comunque superare il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, anch’esso rapportato all’anno considerato e rivalutato con l’indice ISTAT richiamato.

Una volta accreditato il periodo riscattato, questo assume la stessa retribuzione posta a base del calcolo dell’onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.

Pagamento dell’onere: termine, modalità e rateazione

Esaurita la fase istruttoria e determinato l’onere, deve essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda. La norma non fissa modalità e termini di pagamento, demandando la disciplina al Comitato Amministratore della Gestione Separata; il Comitato, con deliberazione n. 13 del 27 maggio 2002, ha stabilito l’applicazione dei medesimi criteri previsti nell’Assicurazione generale obbligatoria.

Nel provvedimento di accoglimento deve essere assegnato al richiedente un termine perentorio di 60 giorni per il versamento, decorrente dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento. Alla comunicazione deve essere allegato un bollettino di conto corrente postale già predisposto, recante il numero di conto della sede, la causale e l’importo da versare.

Decorso inutilmente il termine, la pratica viene archiviata, ferma restando la possibilità per l’interessato di riproporre domanda.

Quando non sia necessario utilizzare immediatamente i contributi da riscatto per liquidare una prestazione pensionistica, è consentito il pagamento rateale:

  • fino a un massimo di 60 rate mensili uguali;
  • con importo minimo non inferiore a 26 euro;
  • con applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data della domanda.

Prima della scadenza del termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, l’interessato può chiedere un diverso piano di ammortamento, con un numero di rate inferiore a quello originariamente concesso.

Se interviene il pensionamento nel corso della rateazione, il pagamento rateale non può proseguire oltre la decorrenza della pensione e deve essere completato con il versamento in unica soluzione della quota ancora dovuta. Tale versamento deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Istituto, che deve indicare l’importo residuo, depurato dagli interessi per dilazione, e avvisare che, in difetto, si procederà alla riduzione del periodo di riscatto in proporzione ai versamenti eseguiti.

Decadenza, nuova domanda e trattamento delle somme versate

Il termine di pagamento dell’onere o della prima rata è perentorio. Il ritardo nel versamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; lo stesso effetto si produce se il pagamento viene interrotto.

Poiché la norma non prevede limiti temporali per la presentazione della domanda, una richiesta non andata a buon fine per rinuncia o decadenza può essere ripresentata. Il pagamento tardivo dell’intero onere o della prima rata può essere considerato come nuova domanda, con rideterminazione dell’onere sulla base dei nuovi elementi di calcolo, vale a dire reddito imponibile e aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento.

In caso di interruzione della rateazione:

  • l’importo già versato non è rimborsabile;
  • la somma resta acquisita alla Gestione Separata;
  • viene accreditato un periodo di durata proporzionale alla quota di capitale effettivamente corrisposta.

L’operazione deve essere comunicata con raccomandata, indicando il periodo coperto e il numero di contributi mensili accreditati. Se si procede alla riduzione del periodo riscattato per effetto del pagamento parziale, l’accredito avviene a partire dall’inizio del periodo richiesto, per il numero di mesi corrispondente all’importo versato, arrotondato per eccesso.

Effetti previdenziali dei periodi riscattati

I periodi riscattati, una volta perfezionato il pagamento dell’onere, sono efficaci ai fini pensionistici come normale contribuzione obbligatoria e risultano utili anche per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Essi concorrono al diritto e alla misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare con il sistema contributivo a carico della Gestione Separata.

La circolare richiama inoltre le aliquote di computo applicabili ai periodi accreditati nella gestione separata:

  • 10 per cento per i lavoratori in parola, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 112 del 25 maggio 1966;
  • dal 1° gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, 14,50 per cento nel biennio 2000/2001 e 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 2 ottobre 2001 e dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto e si applica al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione dell’anno della domanda.

Istruzioni contabili e allegati

Per la rilevazione contabile dei fatti gestionali la circolare rinvia a successive istruzioni.

Sono allegati:

  • la tabella del reddito minimo della gestione speciale esercenti attività commerciali, utile per i criteri di determinazione del riscatto nei periodi privi di idonea documentazione;
  • la serie storica del massimale contributivo dal 1965 al 1996;
  • il fac-simile di domanda di riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa pregressa, comprensivo di delega al patronato e ricevuta di presentazione.

Il modulo richiama espressamente che la facoltà è esercitabile per un massimo di cinque annualità e che possono essere riscattati solo i periodi comprovati da documenti di data certa.

Punti principali

Ambito normativo e soggetti interessati

La circolare dà attuazione all’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come disciplinato dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001. La facoltà di riscatto riguarda esclusivamente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Periodi riscattabili e requisiti probatori

Possono essere riscattati, fino a un massimo di cinque annualità, i periodi di collaborazione coordinata e continuativa precedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo, purché per tali periodi non esista alcuna copertura contributiva. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dal diretto interessato o dai superstiti, alla sede competente per residenza, e deve essere supportata da documenti aventi data certa che provino esistenza, durata e compensi del rapporto. Sono considerati idonei, ad esempio, contratto, dichiarazione dei redditi e ricevute degli emolumenti; in via eccezionale possono valere anche dichiarazioni "ora per allora" rilasciate da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili.

Criteri particolari di riconoscimento dei periodi

Se la documentazione prova il rapporto ma non la durata, il riscatto può essere riconosciuto per l’intero anno o per il minor periodo richiesto, a condizione che il periodo sia privo di copertura assicurativa e che i compensi siano almeno pari al reddito minimo della gestione commercianti relativo all’anno interessato. In mancanza di prova della durata e dell’ammontare dei compensi, il periodo riscattabile è ridotto proporzionalmente in rapporto tra il reddito del richiedente e il minimale di reddito della gestione commercianti.

Determinazione dell’onere di riscatto

L’onere è calcolato applicando l’aliquota pensionistica di finanziamento della Gestione separata vigente alla data della domanda, tenendo conto della posizione previdenziale dell’interessato e della eventuale iscrizione o titolarità di pensione presso altre forme obbligatorie. La base di calcolo è il compenso percepito nei periodi da riscattare, rivalutato dall’anno successivo alla percezione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Se i compensi non sono documentati, si assume il reddito minimo della gestione commercianti dell’anno di riferimento, rivalutato. L’importo complessivo annuo non può superare il massimale contributivo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rivalutato ISTAT.

Pagamento, rateazione e decadenza

La domanda accolta deve essere seguita dal versamento dell’onere entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento; decorso inutilmente il termine, la pratica viene archiviata. È ammesso il pagamento rateale, se non vi è immediato utilizzo dei contributi per una prestazione pensionistica: fino a 60 rate mensili uguali, non inferiori a 26 euro, con interessi al tasso legale vigente alla data della domanda. Il piano può essere modificato prima della scadenza del termine di pagamento o della prima rata. Se l’interessato va in pensione durante la rateazione, il residuo deve essere versato in unica soluzione entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto.

Effetti del mancato o parziale pagamento

Il ritardo nel pagamento dell’onere o della prima rata comporta decadenza dalla facoltà esercitata; se il pagamento rateale si interrompe, le somme già versate restano acquisite alla Gestione Separata e danno luogo all’accredito di un periodo proporzionale all’importo corrisposto. L’interessato viene avvisato con raccomandata, con indicazione del periodo coperto e del numero di contributi mensili accreditati. In caso di pagamento parziale, il periodo riscattato viene ridotto con accredito a partire dall’inizio del periodo richiesto, per il numero di mesi corrispondente alla contribuzione versata, arrotondato per eccesso.

Effetti pensionistici e rivalutazione del montante

I periodi riscattati, una volta perfezionato il pagamento, valgono come contribuzione obbligatoria e sono utili anche per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Essi concorrono al diritto e alla misura delle prestazioni pensionistiche liquidate con il sistema contributivo a carico della Gestione separata. La rivalutazione del montante individuale decorre dalla data di presentazione della domanda di riscatto e, per ciascun anno, è effettuata al 31 dicembre, con esclusione dell’anno della domanda.

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