Circolare numero 114 del 21-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per regolarizzare i contributi previdenziali sospesi a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nei Comuni delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, relativi al periodo novembre 1990-novembre 1992. In attuazione della Finanziaria 2002, viene fissato il nuovo termine del 30 giugno 2002 per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, senza la maggiorazione del 15%, con possibilità di dilazione fino a 12 rate semestrali. Sono indicate le modalità di versamento per le diverse gestioni, gli effetti del mancato pagamento entro la scadenza, il mantenimento dei regimi sanzionatori e la sospensione delle azioni di riscossione coattiva fino al 30 giugno 2002.
Regolarizzazione agevolata dei contributi sospesi per il sisma del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa
Regolarizzazione contributi sospesi per il sisma del 1990
La circolare disciplina la regolarizzazione dei contributi previdenziali sospesi a seguito del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa. Le indicazioni riguardano i contributi relativi al periodo novembre 1990-novembre 1992 e aggiornano il quadro operativo alla luce della Finanziaria 2002.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricostruisce l’evoluzione delle norme applicabili. L’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva la regolarizzazione dei contributi sospesi mediante versamento, entro il 30 settembre 2001, dell’importo dovuto a titolo di capitale maggiorato del 15%, con possibilità di rateazione in 10 rate semestrali di pari importo e applicazione degli interessi legali. Il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata era stato poi prorogato al 27 dicembre 2001 dal D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417.
La Finanziaria 2002, con l’art. 52, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituisce i commi da 1 a 7 dell’art. 138 della legge n. 388/2000 e introduce il comma 7-bis. La nuova disciplina fissa al 30 giugno 2002 il termine per la regolarizzazione agevolata dei contributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992, eliminando la maggiorazione del 15%.
Determinazione delle somme da versare
Ai fini del calcolo dell’importo agevolato, i contribuenti devono detrarre dai contributi originariamente dovuti le somme già versate in occasione delle precedenti disposizioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi. La circolare precisa quindi che la nuova agevolazione opera sul residuo effettivamente dovuto, dopo lo scomputo di quanto già corrisposto.
Modalità di pagamento e rateazione
Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in forma dilazionata fino a un massimo di 12 rate semestrali di uguale importo, senza ulteriori aggravi. Il termine del 30 giugno 2002 vale sia per il versamento in unica soluzione sia per il pagamento della prima rata.
La disciplina evidenzia che la rateazione riguarda solo la suddivisione dell’importo dovuto a titolo di capitale e non prevede gli oneri aggiuntivi che caratterizzavano la precedente formulazione normativa.
Istruzioni operative per le diverse gestioni
Per il pagamento relativo alle gestioni "aziende agricole", "agricoli autonomi", "artigiani" e "commercianti" devono essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale con la causale "Rec.Contr.Sosp.art.52 L.448/2001". La circolare indica inoltre conti d’incasso distinti per ciascuna gestione:
- gestione aziende agricole: conto GPA 54/34;
- gestione agricoli autonomi: conto GPA 54/36;
- gestione artigiani: conto GPA 52/55;
- gestione commercianti: conto GPA 52/56.
Per le aziende che operano con il sistema DM, il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilato utilizzando il codice DSOS istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002. Viene inoltre riportato un esempio di compilazione dei dati identificativi del versamento. Per l’imputazione contabile dei versamenti, la circolare precisa che deve essere interessato il conto GPA 06/50, rinviando a successive istruzioni per l’aggiornamento della procedura.
Effetti del mancato pagamento e regimi sanzionatori
Qualora entro il 30 giugno 2002 non sia stato effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, le posizioni irregolari rimangono assoggettate ai vigenti regimi sanzionatori. La decorrenza delle sanzioni è individuata nell’1 luglio 2002 oppure, in caso di interruzione della rateazione, nel giorno successivo all’ultima rata versata.
Le somme dovute e non versate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, da rendere esecutiva entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.
Sospensione delle azioni di recupero
In base al comma 7-bis introdotto dalla Finanziaria 2002, i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relative ai contributi in oggetto sono sospesi fino al 30 giugno 2002. La circolare segnala infine che con successivi messaggi saranno resi disponibili i programmi operativi per la gestione dei crediti contributivi interessati.
Punti principali
Ambito soggettivo e oggetto della regolarizzazione
La disciplina riguarda i soggetti operanti nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, con riferimento ai contributi previdenziali sospesi nel triennio 1990-1992, in particolare dal novembre 1990 al novembre 1992.
Evoluzione normativa e nuova scadenza
Dopo precedenti proroghe e dopo la disciplina introdotta dall'art. 138 della legge n. 388/2000, la Finanziaria 2002 (art. 52, comma 24, della legge n. 448/2001) sostituisce i commi da 1 a 7 dell'art. 138 e introduce il comma 7-bis, fissando al 30 giugno 2002 il termine per la regolarizzazione agevolata senza la maggiorazione del 15%.
Determinazione dell'importo dovuto
Per calcolare le somme da versare, i contribuenti devono sottrarre dai contributi originariamente dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 quanto già versato in base alle precedenti disposizioni, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi.
Modalità di pagamento e rateazione
Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale fino a un massimo di 12 rate semestrali di uguale importo, senza ulteriori aggravi. Il termine del 30 giugno 2002 vale anche per il pagamento della prima rata.
Istruzioni di pagamento per le diverse gestioni
Per le gestioni artigiani, commercianti, aziende agricole e autonomi agricoli devono essere utilizzati bollettini di c/c postale con causale 'Rec.Contr.Sosp.art.52 L.448/2001' e con conti d'incasso distinti per gestione. Per le aziende con sistema DM deve essere utilizzato il modello F24 con il codice DSOS istituito con circolare n. 98 del 28 maggio 2002.
Conseguenze del mancato pagamento e riscossione coattiva
Se entro il 30 giugno 2002 non avviene il pagamento in unica soluzione o della prima rata, le posizioni restano soggette ai regimi sanzionatori vigenti, con decorrenza delle sanzioni dall'1 luglio 2002 o, in caso di interruzione della rateazione, dal giorno successivo all'ultima rata versata. Le somme non pagate sono recuperate mediante iscrizione a ruolo esecutiva entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
Sospensione delle procedure di recupero
In base al comma 7-bis, i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relative ai contributi oggetto della circolare restano sospesi fino al 30 giugno 2002.
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