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Circolare

Circolare numero 116 del 21-6-2002

SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.Proroga della possibilità della iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per specifiche categorie di imprese commerciali, turistiche e di vigilanza, con conseguente protrazione degli obblighi contributivi dal gennaio 2002. Vengono inoltre indicate le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi senza sanzioni e interessi se effettuata entro il termine previsto. Infine, viene chiarita la proroga al 31 dicembre 2002 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con le relative modalità operative per la fruizione e il recupero dei benefici contributivi.

Proroga CIGS, mobilità e iscrizione nelle liste di mobilità per il 2002

Proroghe 2002 di CIGS, mobilità e iscrizione nelle liste di mobilità

La circolare chiarisce gli effetti dei decreti del 18 aprile 2002 n. 30956 e 30968 e del D.L. 11 giugno 2002 n. 108 in materia di ammortizzatori sociali e agevolazioni contributive. In particolare, vengono definite le categorie di imprese interessate, la continuità degli obblighi contributivi, le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi e la proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per specifici lavoratori licenziati da aziende sotto soglia.

Proroga dei trattamenti e soggetti interessati

La prima parte della circolare riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2002 dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti da:

  • imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
  • aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici;
  • imprese di vigilanza.

La proroga è richiamata come attuazione dell’art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che consente, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente.

Obblighi contributivi conseguenti

Per le imprese destinatarie dei provvedimenti, la circolare precisa che l’obbligo contributivo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990 e quello dello 0,30% previsto dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 proseguono dal periodo di paga gennaio 2002, senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente.

Viene inoltre ribadito l’ambito di applicazione, in coerenza con le circolari n. 53 del 6 marzo 2001 e n. 201 del 14 novembre 2001:

  • imprese commerciali, comprese quelle che svolgono attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità;
  • agenzie di viaggio e di turismo e operatori turistici con più di 50 addetti;
  • imprese di vigilanza.

Per le imprese di vigilanza la circolare ricorda che i contributi sono dovuti dalle imprese con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende che, dal periodo di paga gennaio 2002, non abbiano versato la contribuzione per CIGS e mobilità possono regolarizzare i periodi omessi. La regolarizzazione va effettuata secondo la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La circolare precisa che, in base all’art. 116, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare non sono assoggettate né a somme aggiuntive né a interessi.

Modalità operative per il versamento

Per il versamento nel modello DM10/2 i datori di lavoro devono utilizzare righi in bianco dei quadri B-C, con le seguenti indicazioni:

  • per la CIGS: dicitura "Vers. Cigs 2002" e codice M210;
  • per la mobilità: dicitura "Vers. Mob. 2002" e codice M211.

In entrambi i casi non devono essere compilate le colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Eventuali note di rettifica generate dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2 dovranno essere definite dalle sedi con successive istruzioni.

Proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per aziende sotto i 15 dipendenti

La seconda parte della circolare riguarda il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato in G.U. n. 135 dell’11 giugno 2002 ed entrato in vigore il giorno successivo. L’art. 2 proroga al 31 dicembre 2002 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

La circolare evidenzia che la modifica interviene sul testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come già modificato dalla legge n. 388/2000, e opera in continuità rispetto alla disciplina precedente. Viene inoltre sottolineato che la previsione della copertura degli oneri relativi al beneficio consente di superare le indicazioni della circolare n. 24 del 23 gennaio 2002.

Benefici contributivi e recupero delle agevolazioni

Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991, in particolare la riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti, i datori di lavoro che assumono soggetti iscritti nelle liste devono attenersi alle modalità indicate al punto 1.1 della circolare n. 19 del 31 gennaio 2000.

Per il recupero delle agevolazioni non operate su assunzioni effettuate dopo il 31 dicembre 2001, la circolare richiede di:

  • determinare il beneficio spettante al netto della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • riportare l’importo in uno dei righi in bianco del quadro D del DM10/2;
  • precedere l’importo con la dicitura "Rec. ex art. 2 DL108/2002" e con il codice L461.

Precisazione finale sull’iscrizione nelle liste di mobilità

La circolare chiude ricordando che, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, l’iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo al trattamento di mobilità. Viene quindi distinta la semplice iscrizione, utile ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione, dal diritto alla prestazione economica.

Punti principali

Proroga CIGS e mobilità per specifiche imprese

I decreti del 18 aprile 2002 n. 30956 e 30968 prorogano fino al 31 dicembre 2002 l’accesso ai trattamenti di CIGS e mobilità per i dipendenti di imprese commerciali con più di 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza. La proroga deriva dall’art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001 e comporta la prosecuzione degli obblighi contributivi connessi dal periodo di paga gennaio 2002.

Contribuzione dovuta e ambito soggettivo

Per le imprese destinatarie continuano a essere dovuti il contributo dello 0,90% di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione dello 0,30% di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991. La circolare richiama l’applicazione per imprese commerciali, comprese quelle di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità, per agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con più di 50 addetti, e per imprese di vigilanza; per queste ultime la soglia è superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e contratti di formazione e lavoro.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende che non abbiano versato la contribuzione CIGS e mobilità dal gennaio 2002 possono regolarizzare i periodi omessi applicando la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. Se la regolarizzazione avviene entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, non sono dovute somme aggiuntive né interessi, in base all’art. 116, comma 13, della legge n. 388/2000.

Modalità di versamento nel modello DM10/2

Per la contribuzione CIGS occorre usare un rigo in bianco dei quadri B-C del DM10/2 con la dicitura "Vers. Cigs 2002" e il codice M210. Per la mobilità si usa un rigo in bianco dei medesimi quadri con la dicitura "Vers. Mob. 2002" e il codice M211. In entrambi i casi non devono essere compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Iscrizione nelle liste di mobilità per aziende con meno di 15 dipendenti

Il D.L. 11 giugno 2002 n. 108 proroga al 31 dicembre 2002 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità. La proroga si applica senza soluzione di continuità rispetto alla disciplina previgente e supera le indicazioni della circolare n. 24/2002.

Benefici contributivi e recupero delle agevolazioni

Per la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, i datori di lavoro devono seguire le modalità della circolare n. 19 del 31 gennaio 2000. Per recuperare agevolazioni non operate su assunzioni successive al 31 dicembre 2001, occorre determinare il beneficio al netto della quota a carico del datore e indicarlo nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "Rec. ex art. 2 DL108/2002" e il codice L461.

Precisazioni finali

La circolare ribadisce che l’iscrizione nelle liste di mobilità non attribuisce di per sé il diritto al trattamento di mobilità, richiamando la legge n. 236/1993. Nel testo è inoltre riportato l’art. 2 del D.L. n. 108/2002 che modifica il termine del 31 dicembre 2001 con quello del 31 dicembre 2002 e aggiorna la copertura finanziaria.

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