Circolare numero 113 del 20-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’indennità riconosciuta ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, pari al trattamento massimo di CIGS, per il periodo 1° agosto 1999-30 dicembre 2001 o fino alla data di individuazione dell’impresa/costituzione dell’Agenzia ex art. 17. Fornisce istruzioni per la liquidazione diretta o il conguaglio da parte delle società, chiarendo che la prestazione è a carico del Fondo per l’occupazione e che, nelle more di ulteriori chiarimenti interpretativi, si applica la disciplina della CIGS. Sono inoltre indicate le modalità procedurali per l’acquisizione delle domande, i codici da utilizzare nel DM10/2, i nuovi conti contabili e il trattamento di recuperi e somme non riscosse.
Lavoratori portuali: indennità ex art. 8 D.I. 6 giugno 2001 n. 30012, istruzioni procedurali, contabili e variazioni al piano dei conti
Lavoratori portuali: indennità ex art. 8 D.I. 6 giugno 2001 n. 30012
La circolare fornisce istruzioni operative e contabili per la gestione dell’indennità riconosciuta ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994. La prestazione è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e comprende la contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
Presupposti normativi e periodo di spettanza
L’art. 8 del D.I. n. 30012 del 6 giugno 2001 prevede il beneficio per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia di cui all’art. 17 della legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge n. 186/2000, e comunque non oltre il 30 dicembre 2001. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni già emanate con le circolari n. 705 G.S. del 18 marzo 1987, n. 179 G.S. dell’11 giugno 1987, n. 117 del 20 maggio 1990 e n. 155 del 19 maggio 1994.
Modalità di erogazione della prestazione
L’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS è subordinata alla ricezione degli elenchi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati. La circolare ribadisce che il pagamento può avvenire sia direttamente ai lavoratori da parte dell’Istituto, sia in forma anticipata da parte delle società interessate, con successivo conguaglio.
È richiamato il principio, già affermato nelle prime istruzioni applicative del 1987, secondo cui il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS e non richiede più autorizzazione ministeriale, essendo questa la modalità ordinaria di corresponsione della provvidenza.
Copertura finanziaria e regime applicativo
La prestazione è posta a carico del Fondo per l’occupazione, in conseguenza dell’abolizione del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali in liquidazione. La circolare precisa che restano riservate successive comunicazioni sull’interpretazione della formula legislativa “indennità pari all’importo massimo di integrazione salariale”; nel frattempo, la liquidazione deve avvenire secondo la normativa prevista per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Sono inoltre richiamati i messaggi della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito n. 2001/0005/000935 del 3 dicembre 2001, n. 2001/0005/000954 del 13 dicembre 2001 e n. 2001/0005/000957 del 19 dicembre 2001, contenenti le prime istruzioni sull’indennità.
Conguaglio da parte delle società
Le società di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994 che anticipano le somme devono utilizzare specifiche causali nel DM10/2. In particolare:
- l’indennità deve essere indicata con la dicitura “IND.PORT.D.M.6/6/01” e con il codice T153;
- gli assegni per il nucleo familiare connessi devono essere esposti con la dicitura “ANF.ARR.IND. ART.8 D.M.6/6/01” e con il codice T154.
Istruzioni procedurali per le Sedi
Per l’acquisizione delle domande, le Sedi devono utilizzare la procedura di Gestione delle domande di CIG straordinaria e inserire nel pannello MCGTS01, nel campo “Emesso per.”, il codice 625.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dell’indennità e degli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/16, per l’indennità erogata direttamente ai lavoratori;
- GAT 30/01, per gli assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità erogata direttamente;
- GAU 30/07, per l’indennità conguagliata nel mod. DM10/2 con codice T153;
- GAT 30/04, per gli assegni per il nucleo familiare conguagliati nel mod. DM10/2 con codice T154.
Per la movimentazione dei conti GAU 30/07 e GAT 30/04, nei casi di registrazioni contabili manuali, devono essere seguite le disposizioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente “1” e del codice documento “95”.
Recuperi e somme non riscosse
Gli eventuali recuperi dell’indennità e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/47. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio esistente 69.
Allegato: conti di nuova istituzione
L’allegato alla circolare riporta la variazione al piano dei conti con la denominazione completa e abbreviata dei conti istituiti, comprese le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, all’indennità erogata direttamente o conguagliata secondo il sistema di denuncia del D.M. 5 febbraio 1969 e ai recuperi/reintroiti dell’indennità e degli ANF.
Punti principali
Ambito della prestazione e base normativa
L’art. 8 del D.I. 6 giugno 2001 n. 30012 riconosce ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994 un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, con contribuzione figurativa e assegni per il nucleo familiare. La prestazione spetta per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data di individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia prevista dall’art. 17 della legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge n. 186/2000, e comunque non oltre il 30 dicembre 2001.
Modalità di erogazione e ruolo dell’INPS
L’indennità può essere corrisposta direttamente ai lavoratori dall’INPS oppure anticipata dalle società interessate, con successivo conguaglio. La circolare richiama le precedenti istruzioni già impartite in materia e ribadisce che non è necessaria autorizzazione ministeriale per il pagamento, essendo l’INPS il soggetto incaricato dell’erogazione. L’erogazione da parte dell’Istituto è subordinata all’acquisizione degli elenchi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori.
Copertura finanziaria e criterio applicativo provvisorio
La prestazione è posta a carico del Fondo per l’occupazione, a seguito dell’abolizione del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali in liquidazione. La circolare segnala che saranno diramate successive comunicazioni sull’interpretazione della formula legislativa “indennità pari all’importo massimo di integrazione salariale”; nelle more, la prestazione deve essere liquidata secondo la normativa prevista per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Conguaglio da parte delle società
Le società di cui all’art. 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, ai fini del conguaglio delle somme anticipate, devono indicare nel DM10/2 l’indennità con la dicitura “IND.PORT.D.M.6/6/01” e il codice T153. Gli assegni per il nucleo familiare connessi devono essere esposti con la dicitura “ANF.ARR.IND. ART.8 D.M.6/6/01” e il codice T154.
Istruzioni procedurali per le Sedi
Per l’acquisizione delle domande le Sedi devono utilizzare la procedura di Gestione delle domande di CIG straordinaria, inserendo nel pannello MCGTS01, nel campo “Emesso per.”, il codice 625.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GAU 30/16 per l’indennità erogata direttamente, GAT 30/01 per gli assegni al nucleo familiare connessi con l’indennità erogata direttamente, GAU 30/07 per l’indennità conguagliata nel DM10/2 con codice T153 e GAT 30/04 per gli assegni al nucleo familiare conguagliati nel DM10/2 con codice T154. Per la movimentazione dei conti GAU 30/07 e GAT 30/04 in caso di registrazioni manuali occorre attenersi alle istruzioni del messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente “1” e del codice documento “95”.
Recuperi e somme non riscosse
Eventuali recuperi dell’indennità e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto GAU 24/47. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio esistente 69.
Variazioni al piano dei conti
L’allegato riporta l’istituzione e la denominazione dei nuovi conti e delle relative causali contabili, includendo i conti per gli assegni al nucleo familiare, per i recuperi/reintroiti e per l’indennità erogata direttamente o conguagliata secondo il sistema di denuncia del D.M. 5 febbraio 1969.
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