Circolare numero 112 del 18-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per le domande di ricongiunzione presentate nel 2002 i coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990. Le nuove tabelle sono state adeguate al tasso medio annuo ISTAT 2001, pari al 2,7%, e sostituiscono quelle precedentemente diffuse per il 2001. Vengono quindi fornite la tabella per il calcolo della rata mensile costante e quella per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione dei pagamenti, insieme alle istruzioni operative per il loro impiego.
Ricongiunzione periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione oneri 2002
Ricongiunzione dei periodi assicurativi per liberi professionisti: rateizzazione degli oneri per le domande 2002
La circolare disciplina l’aggiornamento dei coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2002, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. L’aggiornamento recepisce il tasso medio annuo ISTAT relativo al 2001 e sostituisce le tabelle applicate per l’anno precedente.
Quadro normativo e aggiornamento dei coefficienti
La circolare richiama il terzo comma dell’art. 2 della legge n. 45/1990, che prevede l’adeguamento dei coefficienti in base alla variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dopo la circolare n. 88 dell’11 aprile 2001, riferita alle domande presentate nel 2001 e aggiornata sul tasso ISTAT 2000, vengono ora predisposte le tabelle per il 2002 in base al tasso del 2001, pari al 2,7%.
Tabelle allegate
Sono allegati tre documenti:
- le istruzioni operative per il corretto utilizzo delle tabelle, riportate nell’allegato 1;
- la tabella I/2002, nell’allegato 2, contenente l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare, al tasso annuo composto del 2,7%, un capitale unitario da 2 a 120 mensilità;
- la tabella II/2002, nell’allegato 3, contenente i coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo del 2,7%.
Modalità di determinazione della rata mensile
In caso di concessione della dilazione del pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata mensile si calcola moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2002, individuato in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per l’ammortamento.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione
Qualora il piano di rateizzazione venga interrotto prima dell’estinzione del debito, la circolare indica di individuare nella tabella II/2002 il coefficiente corrispondente alle rate residue ancora da corrispondere. Il numero delle rate residue è dato dalla differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già pagate. L’importo da versare in unica soluzione, riferito alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si ottiene moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente trovato in tabella.
Ambito applicativo
Le indicazioni contenute nella circolare si riferiscono ai piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2002. Il documento è quindi operativo per la gestione dei casi di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, nei limiti e con le modalità definite dalla legge n. 45/1990.
Punti principali
Aggiornamento delle tabelle per il 2002
Per i piani di ammortamento relativi alle domande presentate nel corso del 2002, l’INPS dispone l’aggiornamento dei coefficienti già contenuti nella circolare n. 88 del 11 aprile 2001. L’adeguamento avviene in base al tasso medio annuo di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, rilevato per il 2001, pari al 2,7%.
Tabelle allegate e contenuto
La circolare allega tre documenti: le istruzioni per l’uso corretto delle tabelle (allegato 1), la tabella I/2002 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata da 2 a 120 mensilità al tasso composto del 2,7% (allegato 2), e la tabella II/2002 per i coefficienti di determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell’estinzione del debito (allegato 3).
Calcolo della rata mensile di ammortamento
Quando viene concessa la dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata mensile si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2002, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente va individuato nella tabella II/2002 in corrispondenza del numero di rate residue ancora da pagare. Tale numero si ricava dalla differenza tra le rate originariamente concesse e quelle già corrisposte. La somma da versare in unica soluzione, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente così individuato.
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