Cassazione Penale, Sentenza n. 44259/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ardizzone era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, già sottoposto in passato alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso l'8/6/2018 alla guida di un motociclo senza patente dopo che la patente gli era stata revocata. Il ricorso deduceva che la misura di prevenzione era stata eseguita integralmente prima del fatto e che, quindi, mancava l'elemento soggettivo richiesto dalla norma (la persona deve essere ancora sottoposta alla misura al momento della condotta)
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha affermato che l'art. 73 cod. antimafia punisce la condotta solo se il soggetto è al momento del fatto effettivamente sottoposto a misura di prevenzione personale. Nel caso concreto risultava dagli atti che Ardizzone aveva ultimato la misura il 4/4/2018, quindi alla data del reato (8/6/2018) la misura non era più in corso. Pertanto la condotta non integri il reato previsto dall'art. 73 e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono restituiti al giudice del merito perché li trasmetta all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 8/2016
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma incriminatrice punisce penalmente chi, sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale, guida senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata. La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il reato si realizza solo quando la misura di prevenzione sia ancora in vigore al momento della condotta; non è configurabile la responsabilità penale se la misura è stata integralmente eseguita prima del fatto
art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha depenalizzato la guida senza patente (trasformandola in illecito amministrativo), salvo l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio. Tuttavia questa depenalizzazione non ha inciso sull'art. 73 cod. antimafia, norma speciale, che resta penale quando ricorrono i suoi presupposti
art. 116, comma 15, codice della strada
Norma richiamata nel contesto della depenalizzazione della guida senza patente; la Corte distingue tra la disciplina generale del codice della strada (in cui la mancanza di patente è spesso illecito amministrativo) e la disciplina speciale prevista dall'art. 73 cod. antimafia
art. 120 codice della strada
Richiamato per spiegare il nesso tra la misura di prevenzione e l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida: la sanzione penale è giustificata quando la limitazione degli spostamenti associata alla misura di prevenzione aumenta la pericolosità della condotta di guida
art. 25, secondo comma, Cost.
La Corte costituzionale è stata chiamata in più occasioni a verificare la compatibilità dell'art. 73 con il principio di offensività e con l'art. 25 Cost.; la giurisprudenza ha ritenuto lecita la sanzione penale quando lo status di sottoposto a misura di prevenzione si traduce in maggiore pericolosità della condotta, e invece illegittima quando lo status non abbia alcun collegamento con la pericolosità della condotta
art. 9 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Prevede il regime transitorio e l'attribuzione delle competenze amministrative per le condotte che sono diventate illeciti amministrativi; la Corte dispone la restituzione degli atti al giudice del merito perché li trasmetta all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa
Massime di principio
- L'art. 73 cod. antimafia tutela con pena la guida senza patente solo quando il soggetto sia effettivamente e attualmente sottoposto a misura di prevenzione personale al momento della condotta
- Se la misura di prevenzione è stata integralmente eseguita prima del fatto, non si può applicare l'art. 73 e la condotta rileverà, al più, come illecito amministrativo secondo il d.lgs. n. 8/2016 (salvo la recidiva nel biennio)
- Quando la sospensione o revoca della patente deriva direttamente dall'applicazione della misura di prevenzione, l'aggravamento penale può essere giustificato per il maggior disvalore della condotta; se invece la sospensione/revoca deriva da comuni violazioni del codice della strada, non è ammissibile un trattamento penale più grave basato sul passato status di soggetto prevenuto
- In caso di dubbio sulla sussistenza temporale della misura di prevenzione, l'onere di prova circa il mantenimento in vigore della misura grava sull'accusa; l'assenza di prova comporta l'assoluta inesistenza del fatto come reato ai sensi dell'art. 73
- La Cassazione, quando accerta che il fatto non costituisce reato, può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'eventuale sanzione amministrativa
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