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Sentenza

Sentenza del 24/05/2022 n. 2272 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Relata - Produzione in giudizio - Copia - Conformità all'originale - Contestazione - Accertamento di fatto - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della conformità tra le copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento prodotte dall'agente della riscossione e gli originali; il ricorrente deduce l'inefficacia probatoria delle copie in mancanza di una rituale certificazione di conformità, richiamando l'art. 2719 c.c.

La decisione

la Corte ha stabilito il principio secondo cui, se l'agente della riscossione produce copie fotostatiche della relata o dell'avviso di ricevimento e il destinatario contesta la loro conformità agli originali, il giudice non può automaticamente negare ogni efficacia probatoria alle copie per il solo motivo della mancata certificazione formale; deve invece esaminare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili (comprese le presunzioni) e valutare anche l'eventuale attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In pratica la decisione impone al giudice del merito un accertamento di fatto motivato sulle discrepanze rilevate, non un'esclusione automatica delle copie.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    rilevanza probatoria delle copie rispetto agli originali e principio secondo cui la conformità formale incide sul valore probatorio; la Corte interpreta la norma richiedendo però un accertamento concreto delle difformità e non l'automatica esclusione delle copie in assenza di certificazione

  • giurisprudenza richiamata 27181/20

    richiamo a precedente giurisprudenziale che sorregge il principio secondo cui l'assenza di una rituale certificazione non fa venir meno di per sé ogni efficacia probatoria delle copie, se esistono altri elementi idonei a fondare la prova

Massime di principio

  • L'assenza di una certificazione formale di conformità delle copie non comporta automaticamente la nullità probatoria: il giudice deve valutare caso per caso le difformità contestate.
  • Le attestazioni dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche in suo possesso possono avere rilievo probatorio e vanno valutate insieme agli altri elementi di prova.
  • È richiesto un accertamento di fatto motivato sulle discrepanze: il giudice deve esaminare documenti, presunzioni e ogni elemento istruttorio disponibile prima di decidere sull'efficacia probatoria delle copie.
  • Il peso della prova può essere integrato da elementi presuntivi e da dichiarazioni dell'agente della riscossione; ciò evita decisioni in astratto che favoriscano automaticamente il ricorrente.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che contesta la notifica deve indicare con precisione le specifiche difformità; l'agente della riscossione deve invece documentare le copie e, se possibile, attestare la conformità alle riproduzioni informatiche originali.

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