Cassazione Civile, Sentenza n. 28729/2020 del 16/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Veneto n. 112/05/2011, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio per ricostruire corrispettivi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2004 (raffronto fra corrispettivi di vendita e mutui degli acquirenti, confronto costi/ricavi e antieconomicità delle operazioni). Il ricorso per cassazione era articolato in più motivi (A-N). Successivamente la ricorrente comunicava di aver avviato una domanda agevolata di definizione della lite e dichiarava la rinuncia agli atti del giudizio e al ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia comunicata dalla ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso è atto "recettizio" ai sensi dell'art. 390 c.p.c.: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con "visto", ma non richiede l'accettazione della controparte per avere effetti. In assenza della formale accettazione, e verificata la sopravvenuta inesistenza dell'interesse, il ricorso è diventato inammissibile. Inoltre è stato rilevato che, perciò, non sussistevano i presupposti processuali previsti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato) per l'eventuale procedura richiamata, essendo sopravvenuta l'inammissibilità durante il giudizio. Nulla a carico della resistente per spese, essendosi costituita solo per eventuale partecipazione all'udienza.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso è atto recettizio: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori che vi appongono il visto; non necessita dell'accettazione della controparte per produrre effetti. In mancanza dei requisiti formali o per sopravvenuta mancanza di interesse, il ricorso va dichiarato inammissibile.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012)
La Corte ha rilevato l'assenza dei presupposti processuali per l'applicazione della disposizione richiamata, in quanto la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ha fatto venir meno le condizioni necessarie per la prosecuzione o definizione ex arte.
Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010, n. 3876
Giurisprudenza richiamata sul carattere recettizio della rinuncia e sulle modalità di efficacia della stessa.
Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259
Conferma che la rinuncia non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
Ulteriori precedenti giurisprudenziali citati a sostegno dei principi relativi alla rinuncia recettizia e alle conseguenze processuali della mancata accettazione e della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione è atto recettizio: deve essere trasmessa alle parti costituite o ai loro difensori con il visto per essere efficace; tuttavia non è necessaria l'accettazione della controparte.
- Se la parte rinuncia agli atti del giudizio e al ricorso e manca l'interesse a proseguire, il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La comunicazione di avvio di procedure di definizione agevolata della lite può portare alla rinuncia del ricorso; occorre tuttavia verificare la regolarità formale della rinuncia per evitare effetti negativi (inammissibilità).
- Quando la resistente si costituisce soltanto per eventuale partecipazione all'udienza, la Corte può non irrogare spese a suo carico in caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di rinunciare a un ricorso pendente, è consigliabile notificare correttamente l'atto alle controparti e ai loro difensori per assicurare l'efficacia processuale della rinuncia e prevenire contestazioni procedurali.
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