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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28729/2020 del 16/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Veneto n. 112/05/2011, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio per ricostruire corrispettivi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2004 (raffronto fra corrispettivi di vendita e mutui degli acquirenti, confronto costi/ricavi e antieconomicità delle operazioni). Il ricorso per cassazione era articolato in più motivi (A-N). Successivamente la ricorrente comunicava di aver avviato una domanda agevolata di definizione della lite e dichiarava la rinuncia agli atti del giudizio e al ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia comunicata dalla ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso è atto "recettizio" ai sensi dell'art. 390 c.p.c.: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con "visto", ma non richiede l'accettazione della controparte per avere effetti. In assenza della formale accettazione, e verificata la sopravvenuta inesistenza dell'interesse, il ricorso è diventato inammissibile. Inoltre è stato rilevato che, perciò, non sussistevano i presupposti processuali previsti dall'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato) per l'eventuale procedura richiamata, essendo sopravvenuta l'inammissibilità durante il giudizio. Nulla a carico della resistente per spese, essendosi costituita solo per eventuale partecipazione all'udienza.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso è atto recettizio: deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai rispettivi difensori che vi appongono il visto; non necessita dell'accettazione della controparte per produrre effetti. In mancanza dei requisiti formali o per sopravvenuta mancanza di interesse, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012)

    La Corte ha rilevato l'assenza dei presupposti processuali per l'applicazione della disposizione richiamata, in quanto la sopravvenuta inammissibilità del ricorso ha fatto venir meno le condizioni necessarie per la prosecuzione o definizione ex arte.

  • Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010, n. 3876

    Giurisprudenza richiamata sul carattere recettizio della rinuncia e sulle modalità di efficacia della stessa.

  • Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259

    Conferma che la rinuncia non richiede accettazione della controparte per produrre effetti processuali.

  • Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971

    Ulteriori precedenti giurisprudenziali citati a sostegno dei principi relativi alla rinuncia recettizia e alle conseguenze processuali della mancata accettazione e della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione è atto recettizio: deve essere trasmessa alle parti costituite o ai loro difensori con il visto per essere efficace; tuttavia non è necessaria l'accettazione della controparte.
  • Se la parte rinuncia agli atti del giudizio e al ricorso e manca l'interesse a proseguire, il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La comunicazione di avvio di procedure di definizione agevolata della lite può portare alla rinuncia del ricorso; occorre tuttavia verificare la regolarità formale della rinuncia per evitare effetti negativi (inammissibilità).
  • Quando la resistente si costituisce soltanto per eventuale partecipazione all'udienza, la Corte può non irrogare spese a suo carico in caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di rinunciare a un ricorso pendente, è consigliabile notificare correttamente l'atto alle controparti e ai loro difensori per assicurare l'efficacia processuale della rinuncia e prevenire contestazioni procedurali.

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