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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28728/2020 del 16/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del "silenzio-rifiuto" sul diniego di sgravio/rimborso in autotutela relativo a una cartella esattoriale per INVIM 1988. Il ricorrente deduce violazioni di norme processuali e tributarie e censura carenza/insufficiente motivazione del provvedimento di diniego; contesta inoltre la condanna alle spese sostenendo che l'azione è proseguita per inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui l'impugnazione del silenzio-rifiuto è inammissibile se atta a eludere i termini di impugnazione dell'atto primario (avviso di liquidazione) che non era stato tempestivamente impugnato; la cartella di pagamento è impugnabile solo per i vizi intrinseci della cartella stessa e, se i vizi riguardano l'avviso di liquidazione non impugnato, il credito tributario si considera consolidato. È stata inoltre respinta la censura sulle spese: la Corte richiede in cassazione la sola denuncia della violazione della regola della soccombenza per rimettere in discussione la decisione sulle spese. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 2.800,00 oltre oneri) e all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 19; artt. 19 e 21 in riferimento alla decadenza

    L'art. 19 esclude l'impugnabilità, come limite processuale, di alcuni atti (in particolare l'atto di diniego in autotutela non consente di rimettere in termini); gli artt. 19 e 21 sono interpretati in senso restrittivo per garantire certezza delle situazioni giuridiche e la decadenza dei termini di impugnazione.

  • D.Lgs. n. 507/1993

    Richiamato dal ricorrente come norma eventualmente violata nell'emissione dell'atto; la Corte non ha ritenuto che il richiamo potesse disancorare il limite di impugnazione fissato dal D.Lgs. 546/1992.

  • Codice di procedura civile

    artt. 141, 170, 330; art. 360, n. 3-4-5

    I riferimenti al codice civile/processuale sono usati per contestare vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate in quanto non sono dirette a mostrare la violazione dei limiti di impugnazione stabiliti dalla normativa tributaria speciale.

  • Legge n. 241/1990

    Richiamata per censurare carenza/insufficiente motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto che la questione non superi l'ostacolo dell'inammissibilità dell'impugnazione del silenzio-rifiuto.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocata in tema di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi tributari; comunque non idonea a superare il problema della tardività o inammissibilità dell'impugnazione dell'atto finale (cartella) quando l'atto impugnato non è quello decisivo e il precedente avviso non è stato impugnato nei termini.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale maggiorazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione del diniego o del "silenzio-rifiuto" di istanza di autotutela non può essere usata per eludere i termini ordinari di impugnazione degli atti impositivi: se il vizio riguarda un avviso di liquidazione non impugnato tempestivamente, il credito si consolida e la cartella non è più impugnabile su quella base.
  • La cartella di pagamento è impugnabile solo per i vizi intrinseci della cartella stessa; vizi riconducibili ad atti antecedenti (es. avviso di liquidazione) devono essere contestati nei termini contro quegli atti, altrimenti perdono efficacia impugnatoria.
  • Le doglianze sulla motivazione dell'atto amministrativo (art. 3 L.241/90, art.7 Statuto del contribuente) non superano l'ostacolo dell'inammissibilità se il rimedio è strumentale a rimettere in termini un'impugnazione scaduta.
  • In Cassazione le questioni sulle spese di lite possono essere riesaminate solo se si denuncia la violazione della regola della soccombenza; non è ammesso impugnare liberamente la liquidazione delle spese senza specifico vizio di diritto.
  • Prima di proporre azioni giudiziarie contro una cartella esattoriale è essenziale verificare quali siano gli atti impugnati a monte e rispettare i termini di legge per impugnare quegli atti; l'attivazione dell'autotutela amministrativa, se negativa, non rinnova o sospende automaticamente i termini di impugnazione giurisdizionale.
  • La giurisprudenza di legittimità è coerente nel valorizzare la certezza del credito tributario: il ricorso tardivo o improprio tende a essere dichiarato inammissibile.

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