Cassazione Civile, Sentenza n. 28709/2020 del 16/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata al socio illimitatamente responsabile a seguito di avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato; dedotta la nullità della notificazione dell'avviso alla società e, soprattutto, la violazione del beneficium excussionis (obbligo di escussione preventiva del patrimonio sociale prima di agire contro il socio).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha affermato che il socio/coobbligato può impugnare la cartella di pagamento e può eccepire in tale giudizio la violazione del beneficium excussionis; tuttavia, nel caso concreto il giudice d'appello ha accertato che l'avviso di accertamento era stato regolarmente notificato alla società (nella compagine risultante al tempo della notifica) e che la società non aveva patrimonio capiente (dallo scioglimento/assenza di attività), per cui la censura sul beneficio di preventiva escussione è risultata infondata. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso e ha fissato il principio di diritto secondo cui il socio può contestare in sede tributaria la cartella e eccepire il beneficium excussionis; l'onere della prova circa la capienza patrimoniale varia a seconda della tipologia societaria (cfr. motivazione).
Norme richiamate
art. 2304 c.c.
Norma sul beneficium excussionis per soci illimitatamente responsabili: disciplina il diritto del socio a far valere la preventiva escussione del patrimonio sociale; nella sentenza viene riconosciuto che tale eccezione è proponibile nell'impugnazione della cartella di pagamento.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione sugli atti di riscossione prodromici; la Corte ne trae che la cartella, pur prodromica all'esecuzione, è sindacabile davanti al giudice tributario e consente al ricorrente di proporre contestazioni anche di natura 'esecutiva' come il beneficium excussionis.
art. 25, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"
Stabilisce destinatari della cartella; la Corte sottolinea che la cartella vale come notificazione del ruolo e che quindi la controversia relativa alla cartella appartiene alla giurisdizione tributaria.
art. 47, d.lgs. n. 546/1992
Consente al giudice tributario, investito di ricorso avverso atti di riscossione, di disporre la sospensione dell'esecuzione quando sussistono danni gravi e irreparabili; la sentenza ricorda che questa tutela è adeguata rispetto alla sospensione prevista nel giudice civile.
art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina la responsabilità del cessionario d'azienda: il cessionario risponde in via sussidiaria e gode del beneficio della preventiva escussione; la sentenza estende i ragionamenti sul beneficium excussionis anche a posizioni analoghe (cessionario/conferitario).
art. 2290 c.c.
Prevede la responsabilità dei soci per debiti sociali anche dopo recesso in certi limiti; la Corte lo richiama per affermare che la responsabilità del socio è 'da posizione' e può essere contestata davanti al giudice tributario.
Corte costituzionale, sent. n. 114/2018
Richiamata per chiarire che non sussiste più l'argomento che lasciava senza tutela il coobbligato sussidiario: la Corte costituzionale ha affermato la continuità della tutela giurisdizionale, ma la Cassazione ritiene comunque necessario riconoscere al giudice tributario la cognizione dell'eccezione sul beneficium excussionis.
Massime di principio
- Il socio illimitatamente responsabile (o altro coobbligato sussidiario, come cessionario/conferitario) può impugnare la cartella di pagamento e, in tale giudizio tributario, sollevare anche l'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale (beneficium excussionis).
- La cartella di pagamento è sindacabile davanti al giudice tributario nella sua interezza: è possibile contestare sia l'esistenza del titolo/credito (avviso di accertamento) sia la propria responsabilità personale societaria, inclusa la sussidiarietà dell'obbligo.
- L'onere della prova sulla capienza o incapienza del patrimonio sociale varia in base alla forma societaria: nella società semplice è sul socio dimostrare che il creditore può soddisfarsi sui beni sociali; nella società in nome collettivo, accomandita semplice o nelle società per azioni è il creditore che deve provare l'insufficienza (salvo prova 'aliunde' certa di incapienza, es. cancellazione).
- La mera notifica della cartella al coobbligato prima dell'escussione dei beni sociali non è di per sé nulla: la violazione dell'ordine di escussione non invalida automaticamente la cartella, ma costituisce un'eccezione che può giustificare la sospensione o l'annullamento dell'atto se adeguatamente provata.
- Il giudice tributario può disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 47 d.lgs. 546/92 quando il ricorrente dimostri il fumus boni iuris e il periculum in mora (danno grave e irreparabile); tale strumento sostituisce efficacemente la tutela cautelare ordinaria prevista per l'opposizione all'esecuzione.
- In presenza di prova certa dell'incapienza patrimoniale della società (es. cancellazione, elementi concreti di insufficienza) il creditore non è tenuto a esperire l'esecuzione sulla società prima di agire contro il socio; viceversa, se la capienza è provata dal socio, la responsabilità sussidiaria non opera.
- Prassi consigliata per il coobbligato: raccolta tempestiva di documentazione sul patrimonio sociale (bilanci, atti di scioglimento, cancellazioni, esiti pignoramenti), formulazione tempestiva dell'eccezione di beneficium excussionis nella impugnazione della cartella e richiesta motivata di sospensione dell'esecuzione al giudice tributario.
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