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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20534/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'agente e sulla riconducibilità dei fatti all'imputato, oltre che sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 2) violazione di legge per l'ammissione d'ufficio del teste; 3) ulteriore vizio di motivazione sui medesimi profili di attribuzione del fatto; 4) violazione di legge sulla qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato; 5) contestazione della recidiva; 6) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio; 7) ulteriore motivo di vizio di motivazione sull'identificazione e sulla riferibilità dei fatti all'imputato. La Corte ha ritenuto gran parte delle doglianze dirette a una rivalutazione del compendio probatorio, quindi estranee al giudizio di legittimità, e ha reputato gli altri motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto indeducibili i motivi che chiedevano una rivalutazione delle prove sull'identificazione dell'agente e sulla riferibilità del fatto all'imputato, nonché sul mancato riconoscimento dell'attenuante. Ha ritenuto manifestamente infondati il motivo sull'ammissione d'ufficio del teste, richiamando il potere del giudice ex art. 507 c.p.p.; quello sulla consumazione del furto, ribadendo che il delitto si consuma quando la cosa sottratta entra anche solo per breve tempo nella disponibilità autonoma dell'agente; quello sulla recidiva, perché già dedotto e disatteso in appello e comunque motivato in relazione ai precedenti dell'imputato; e quello sul trattamento sanzionatorio, evidenziando la discrezionalità del giudice di merito entro i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. All'esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 n. 2 c.p.

    fattispecie di furto oggetto della condanna confermata in appello e scrutinata in cassazione

  • art. 61 n. 5 c.p.

    circostanza aggravante contestata e confermata nel giudizio di merito

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità dedotta dalla difesa e non riconosciuta dai giudici di merito

  • art. 507 c.p.p.

    il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche con riguardo a prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno richiesto

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono indeducibili i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle risultanze di merito, in assenza di specifici travisamenti della prova.
  • Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto.
  • Il furto è consumato quando la cosa sottratta passa, anche solo per un breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente; non è necessaria una disponibilità stabile o prolungata.
  • La censura sulla recidiva è inammissibile se si limita a riproporre questioni già dedotte e confutate in appello; in ogni caso è sufficiente una motivazione che evidenzi il collegamento tra i precedenti dell'imputato e il nuovo reato, anche sotto il profilo della maggiore pericolosità.
  • La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti rilevanti alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

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