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Legge

L.R. Lazio 9/2017

Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 9/2017 reca interventi integrativi e di coordinamento di bilancio e numerose misure settoriali: fondi per comuni, opere pubbliche, progettazione e contenziosi; valorizzazione del patrimonio regionale; norme su ATER, usi civici, sanità, welfare del personale, agricoltura, ambiente, commercio, mobilità e organizzazione istituzionale. Molte disposizioni erano riferite agli esercizi 2017-2019 o a termini specifici, quindi oggi sono in larga parte superate o transitorie.

Misure di finanza pubblica regionale e interventi vari in materia di patrimonio, enti locali, sanità, ambiente e agricoltura

Misure di finanza pubblica regionale e disposizioni varie

La legge interviene in modo ampio sulla finanza pubblica regionale del Lazio, istituendo e rifinanziando fondi a favore di comuni e altri enti, e introducendo numerose modifiche settoriali in materia di patrimonio, edilizia residenziale pubblica, sanità, agricoltura, ambiente, commercio e organizzazione regionale. Molte previsioni sono collegate a esercizi finanziari determinati o a termini attuativi ormai scaduti.

Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni

La disciplina del fondo per prevenire il dissesto dei comuni viene aggiornata nei criteri di accesso e nella governance. La commissione tecnica di supporto è composta dal direttore della direzione bilancio, da due dirigenti regionali e da un rappresentante ANCI Lazio; può audire i comuni interessati. Sono previste premialità per i comuni che abbiano razionalizzato la spesa negli ultimi tre anni. La Giunta deve approvare un provvedimento attuativo entro 60 giorni e presentare una relazione annuale sull’attuazione.

Valorizzazione del patrimonio regionale, ATER e aziende sanitarie

Viene riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto per immobili del patrimonio disponibile regionale a chi vi abita o vi esercita attività da almeno dieci anni, con esclusioni per gli immobili ERP e per gli occupanti senza titolo. Per immobili non residenziali di pregio già concessi, sono previsti rinnovi fino a procedure pubbliche e comunque non oltre il 30 giugno 2027, con canone di mercato, obblighi manutentivi e indennizzo per occupazioni pregresse. Sono inoltre previste ricognizioni ATER dei beni immobili e interventi di coordinamento sui beni delle aziende sanitarie, inclusa la trascrivibilità delle ricognizioni e la possibilità di accordi con i comuni per destinare immobili non strumentali a finalità sociali.

Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)

La Giunta deve definire indicatori dimensionali per stabilire se i consigli di amministrazione delle ATER siano composti da tre o cinque membri. È riformato il collegio dei revisori, con durata triennale e possibilità di un solo rinnovo, e si introduce la certificazione del bilancio di esercizio da parte di revisore legale o società di revisione. Sono previsti termini stringenti per le nuove nomine.

Fondi per progettazione e completamento di opere pubbliche locali

Sono istituiti due fondi regionali: uno per la progettazione di infrastrutture di interesse locale e uno per il completamento di opere pubbliche locali. Entrambi sono destinati a comuni sotto i 20.000 abitanti e alle unioni di comuni, con limiti percentuali sul costo dell’opera e divieto di cumulo con altri finanziamenti analoghi. Le risorse sono stanziate soprattutto per il biennio 2017-2018, con possibilità di rifinanziamento negli anni successivi. La Giunta deve definire criteri e modalità di riparto.

Servizio civile e sovraindebitamento/usura

Sono apportate modifiche alla legge sul servizio civile regionale, anche per coordinarla con il piano di rientro sanitario. Per la legge sul sovraindebitamento e l’usura vengono soppressi il Comitato regionale antiusura e varie procedure precedenti, sostituiti da un avviso pubblico annuale, da adottarsi entro il 30 aprile di ogni esercizio finanziario. Per i procedimenti pendenti restano applicabili le norme previgenti.

Numero unico europeo di emergenza 112 NUE

Per garantire la piena operatività del 112 NUE, l’ASL Roma 1 può supportare le funzioni regionali anche mediante assunzione di personale non dirigente a tempo indeterminato, fino a 116 unità, poi poste alle dipendenze funzionali della Regione. Si applicano i profili giuridici ed economici del comparto sanità, nei limiti del piano di rientro e dei programmi operativi sanitari.

Fondo per contenziosi derivanti da sentenze esecutive

È istituito un fondo per far fronte a sentenze esecutive o accordi transattivi collegati a calamità, destinato a comuni sotto i 20.000 abitanti e unioni di comuni quando l’esborso superi il 10% della spesa corrente media degli ultimi tre rendiconti. Le risorse non sono cumulabili con altri finanziamenti e sono ripartite con criteri fissati dalla Giunta.

Usi civici

La legge rafforza e sistematizza la disciplina degli usi civici: introduce un canone annuo minimo pari al 2% del capitale di affrancazione, ridefinisce le regole per affrancazioni e cessazione dei diritti, e istituisce una disciplina specifica per l’impiego dei corrispettivi derivanti da affrancazioni e alienazioni. È riformato anche l’albo regionale dei periti e istruttori, con regolamento attuativo entro 90 giorni, aggiornamento semestrale dell’albo e adeguamento degli incarichi in essere.

Benessere organizzativo del personale regionale

La Regione istituisce assistenza sanitaria integrativa e misure di supporto alla genitorialità per il personale non dirigente a tempo indeterminato di Giunta e Consiglio. La Giunta, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio, definisce prestazioni e modalità. Sono previsti stanziamenti per il 2017 e dal 2018 in avanti, con monitoraggio degli effetti finanziari.

Valle dell’Aniene

Per gli esercizi 2019-2021, e poi anche per il 2024-2025, le finalità della legge regionale sulla valle dell’Aniene sono perseguite dai comuni interessati mediante trasferimento di risorse regionali. Una quota è ripartita in proporzione alla popolazione e una in parti uguali; una parte è destinata anche a contributi a fondo perduto per imprese dei territori interessati, secondo criteri di Giunta e nel rispetto del regime de minimis.

Nomine negli enti e nelle società partecipate

La legge disciplina audizioni e informativa consiliari sulle nomine degli organi di amministrazione degli enti pubblici dipendenti e degli amministratori di società o enti privati partecipati dalla Regione. Il Presidente della Regione deve informare la commissione consiliare competente entro 10 giorni dalla nomina; la commissione può audire il nominato.

Comunità montane, unioni di comuni e poteri sostitutivi

La disciplina delle comunità montane e delle unioni di comuni viene riformata: i comuni fino a 3.000 abitanti possono svolgere funzioni fondamentali mediante unione o, in certi casi, convenzione triennale se più efficiente. Sono ridefiniti i requisiti demografici, la fase transitoria e le regole di estinzione e costituzione delle unioni montane. È sostituito anche l’articolo sui poteri sostitutivi regionali, con diffida, termine minimo di 60 giorni, eventuale commissario e addebito degli oneri agli enti inadempienti.

Interventi diversi in materia istituzionale, economica e territoriale

La legge contiene numerose misure puntuali: contributi alla Film Commission, riduzione della compartecipazione dei comuni agli investimenti, relazione annuale delle fondazioni culturali partecipate, incentivi per la destituzionalizzazione, gratuità e limiti agli incarichi in organi collegiali, canoni idrici ai consorzi di bonifica, sanzioni in materia di aree protette e randagismo, proroghe e correzioni in materia di affitti agricoli e crediti regionali, collegamenti informativi sugli amministratori di condominio, e interventi di vario tipo su fauna, funghi, cammini, edilizia, demanio marittimo, foreste vetuste, riserve naturali, antiche strutture culturali e altre materie.

Fauna selvatica, pesca, funghi e foreste

Viene riformata la disciplina della fauna selvatica, con trasferimento alla Regione di funzioni prima provinciali, nuova regolazione dei piani di abbattimento, dei programmi operativi, dei danni da fauna e dei rapporti con ATC e ISPRA. La normativa sui funghi è profondamente aggiornata: nuovi limiti, contributi annuali per la raccolta, autorizzazioni speciali permanenti e temporanee, ispettorati micologici ASL, regole per la vendita e per la certificazione dei funghi freschi. Sono inoltre introdotte tutele per foreste vetuste e faggete depresse con divieti di utilizzazione e istituzione di un elenco regionale.

Agricoltura, multifunzionalità e agriturismo

La legge riforma la disciplina dell’agriturismo, ampliandola alla multifunzionalità agricola, definendo attività aziendali tradizionali e connesse, modalità di SCIA, PUA, elenchi regionali degli operatori e regolamento attuativo entro 120 giorni. Sono inoltre introdotti criteri per il calcolo del reddito ai fini del rilascio delle qualifiche di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto, con riferimento all’imponibile IRAP e al reddito globale da lavoro.

Edilizia, rigenerazione urbana e patrimonio immobiliare

Sono introdotte modifiche al governo del territorio per consentire, in specifici ambiti urbani storici, interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria anche con frazionamenti o accorpamenti, purché non si modifichi la volumetria complessiva e si mantenga la destinazione d’uso. Si interviene anche in materia di definizione di illeciti edilizi e di piani di cessione di alloggi di elevato pregio, con criteri di abbattimento basati su parametri fissati dalla Giunta.

Mobilità, trasporto pubblico e accessibilità

Le società di trasporto pubblico regionale devono adeguare il parco mezzi con tecnologie idonee a favorire l’accesso delle persone con disabilità o mobilità ridotta. Sono inoltre previste norme sulla rete dei cammini, con particolare attenzione all’integrazione con aree naturali protette e alla necessità di nulla osta degli enti gestori.

Servizio idrico integrato e ambiti territoriali ottimali

Il servizio idrico integrato regionale è organizzato su base idrografica attraverso una pluralità di ambiti territoriali ottimali. La Giunta deve individuare gli ATO di bacino idrografico entro 60 giorni, tenendo conto di criteri di proporzionalità, efficienza e differenziazione territoriale; in caso di inerzia delle Autorità d’ambito, può esercitare poteri sostitutivi.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. Molte disposizioni sono però oggi superate perché riferite a stanziamenti, procedure o termini già scaduti; alcuni commi risultano espressamente abrogati o dichiarati incostituzionali. Per l’uso pratico, l’atto ha quindi rilevanza soprattutto ricostruttiva o storica, non ordinariamente applicativa.

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