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Sentenza

Sentenza n. 4459/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità delle ricorrenti dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51242 del 13.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 128 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalle ricorrenti ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 56535 del 23.04.2025, resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza delle ricorrenti non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato; nonché per la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad ottenere il contributo ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25 o, in subordine, del diritto ad ottenere il contributo per la riparazione delle parti comuni dell’edificio condominiale;

Giustizia amministrativa202603781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica di un'unità immobiliare e delle parti comuni di un edificio condominiale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti comunali con cui è stata respinta la domanda di contributo prevista dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024, relativa ai danni conseguenti agli eventi sismici del 2024 e del 2025. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto documentazione idonea ad attestare la regolarità dell'unità immobiliare, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre censurato il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non consentirebbe il contributo per immobili con difformità sanabili e l'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo, poiché la disciplina legislativa e il decreto interministeriale hanno configurato il contributo come beneficio vincolato: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e condizioni predeterminati, senza effettuare una valutazione discrezionale degli interessi pubblici e privati. La formazione della graduatoria non muta tale qualificazione, perché si fonda su criteri oggettivi e serve a disciplinare l'erogazione seriale di diritti omogenei in presenza di risorse limitate; la disponibilità finanziaria costituisce un elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non un limite esterno a un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto uno dei presupposti del contributo e non trasforma la lite in una controversia sull'uso o sull'assetto del territorio. Anche la subordinata impugnazione del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina del contributo post-sismico configura una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti e condizioni predeterminati.

  • Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Individua puntualmente beneficiari, requisiti oggettivi, interventi ammissibili, stato legittimo dell'immobile, documentazione, criteri di determinazione del contributo, procedimento e criteri oggettivi di graduazione.

  • art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla presenza del prescritto titolo abilitativo o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari

    La graduatoria opera sulla base di criteri predeterminati e oggettivi, senza selezione qualitativa o comparativa dei progetti; la limitatezza delle risorse non attribuisce all'amministrazione un potere discrezionale.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo dell'immobile è un presupposto edilizio per l'accesso al contributo, ma la sua verifica non rende la controversia attinente alla materia urbanistico-edilizia ai fini della giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non comprende la controversia sul riconoscimento di un contributo post-sismico, avente a oggetto immediato una provvidenza economica.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario dichiarato munito di giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    La devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa di particolari materie, incluse le controversie su sovvenzioni e contributi, richiede una scelta legislativa e non è costituzionalmente necessitata.

Massime di principio

  • Quando una provvidenza economica è disciplinata da requisiti, condizioni, documentazione e criteri di quantificazione predeterminati, e l'amministrazione deve limitarsi a verificarne la sussistenza senza comparare discrezionalmente interessi pubblici e privati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La formazione di una graduatoria non attribuisce natura di interesse legittimo alla posizione del richiedente quando la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati e serve soltanto a organizzare l'erogazione seriale di benefici omogenei in presenza di risorse limitate.
  • Quando una prestazione patrimoniale pubblica è finanziata entro un plafond e la normativa subordina il beneficio alla disponibilità della provvista o alla collocazione utile nella graduatoria, la disponibilità finanziaria può costituire elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di un contributo post-sismico non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica se l'oggetto immediato è la spettanza della provvidenza economica; la verifica dello stato legittimo dell'immobile costituisce soltanto un presupposto del contributo e non rende la lite attinente all'uso o all'assetto del territorio.
  • La subordinata impugnazione dell'atto generale o regolamentare che disciplina il contributo conserva natura strumentale alla pretesa patrimoniale quando è proposta soltanto per rimuovere l'ostacolo normativo al riconoscimento del beneficio; in tal caso non si configura una controversia autonoma sull'atto generale idonea a modificare il riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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