Sentenza del 01/06/2016 n. 3455 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Terreno edificabile - Natura pertinenziale - Esclusione da imposizione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del terreno come pertinenza del fabbricato. Il contribuente chiedeva l'esclusione dall'ICI autonoma, sostenendo che l'area fosse destinata in modo effettivo e durevole al servizio del fabbricato. Per ottenere tale qualificazione non è sufficiente la mera vicinanza fisica o la proprietà comune: occorrono sia una concreta destinazione funzionale del terreno al servizio dell'immobile, sia la volontà del proprietario di costituire un rapporto pertinenziale. Inoltre, il vincolo deve essere stato indicato nella denuncia ICI iniziale o in una denuncia di variazione.
La decisione
È stato affermato che le aree pertinenziali non sono autonomamente tassabili ai fini ICI, ma soltanto quando risultino integrati i requisiti sostanziali e formali della pertinenza. La destinazione effettiva e durevole a servizio del fabbricato deve essere accompagnata dalla volontà del proprietario e dalla relativa dichiarazione all'amministrazione comunale. In mancanza di tali elementi, il terreno edificabile resta autonomamente soggetto a imposizione.
Norme richiamate
D.lgs. 504/1992, art. 2, comma 1, lettera a)
La disciplina ICI considera pertinenze le aree che risultano effettivamente e durevolmente destinate al servizio o ornamento di un fabbricato, escludendone l'autonoma tassazione quando il vincolo pertinenziale sia concretamente sussistente e dichiarato.
Massime di principio
- Un terreno non è automaticamente pertinenziale perché appartiene allo stesso proprietario del fabbricato o si trova nelle sue vicinanze.
- La pertinenza richiede una destinazione effettiva, durevole e funzionale al servizio del fabbricato, valutata sulla base di elementi concreti.
- È necessario dimostrare anche la volontà del proprietario di creare il vincolo di strumentalità tra terreno e fabbricato.
- Il vincolo pertinenziale deve essere indicato nella dichiarazione iniziale o in una successiva denuncia di variazione; l'omessa dichiarazione può impedire il riconoscimento dell'esclusione dall'imposta.
- In assenza dei requisiti sostanziali e dichiarativi, un'area edificabile è soggetta a ICI autonomamente, anche se utilizzata di fatto insieme al fabbricato.
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