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Sentenza

Sentenza del 29/12/2016 n. 27316 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 289/2002. La società aveva regolarizzato le scritture contabili iscrivendo rimanenze finali precedentemente omesse per Euro 1.050.000,00 e riportandole come rimanenze iniziali nell'esercizio 2003, ma non aveva versato l'imposta sostitutiva del 6% prevista dalla legge. La questione era stabilire se la regolarizzazione fosse efficace nonostante l'omesso pagamento dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il versamento dell'imposta sostitutiva del 6% costituisca condizione necessaria per l'efficacia della regolarizzazione contabile. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. della Toscana e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la ripresa fiscale relativa all'anno 2003 applicando tale principio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 14, comma 5

    La disposizione subordinava la regolarizzazione contabile alla corresponsione di un'imposta sostitutiva pari al 6% dei valori o maggiori valori dei beni iscritti.

    La regolarizzazione delle scritture contabili produce effetti soltanto se viene versata l'imposta sostitutiva prevista. Il pagamento non è un adempimento meramente formale, ma una condizione di efficacia della regolarizzazione.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    La regolarizzazione prevista dall'art. 14, comma 5, opera nell'ambito delle disposizioni di definizione fiscale richiamate dall'art. 9 e riguarda soggetti legittimati ad avvalersene.

  • Codice civile, artt. 2423 e seguenti

    La regolarizzazione contabile mira a ristabilire la correttezza e la veridicità della rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria, in coerenza con i principi civilistici di redazione del bilancio.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata in relazione al deposito della memoria della società contribuente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale consente di regolarizzare scritture contabili o attività precedentemente omesse subordinando l'operazione al pagamento di un'imposta sostitutiva, il versamento deve essere considerato una condizione essenziale di efficacia, salvo diversa previsione normativa.
  • La sola iscrizione contabile delle attività e il loro successivo riporto nei bilanci non sono sufficienti a perfezionare la regolarizzazione se manca il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista.
  • In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla ripresa a tassazione dei valori interessati, ferma restando la necessità di riesaminare concretamente il merito della pretesa fiscale.
  • Il giudice di merito deve interpretare gli istituti di regolarizzazione considerando sia la finalità di riallineamento dei bilanci ai principi contabili, sia il rispetto puntuale degli adempimenti fiscali richiesti dalla legge.

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