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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37395/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) tardiva iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e conseguente nullità/inutilizzabilità degli atti acquisiti in altro procedimento (verbali del 31/03/2015 e 11/06/2015); (2) inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da procedimento diverso per mancato deposito e violazione delle garanzie difensive (mancato avviso ex art. 415-bis e mancata acquisizione ex art. 468); (3) carenza e malgoverno delle prove, uso eccessivo di presunzioni e mancanza di prova del ruolo gestionale e dell'utilizzo delle fatture (contestazione del nesso probatorio con Luciano Maggi); (4) vizio di motivazione sul diniego della causa di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. e richiesta subordinata di riqualificazione del fatto e di declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ne ha dichiarato l'inammissibilità. In particolare ha rigettato i rilievi sulla tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato (applicabilità del regime previgente e assenza di automatica inutilizzabilità degli atti), ha escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento (mancato deposito non è sanzione automatica), ha confermato la valutazione di merito sulla completezza e coerenza del quadro probatorio (valutazione fattuale non sindacabile in cassazione salvo vizio radicale) e ha ritenuto corretta la negazione del proscioglimento ex art. 131-bis per la gravità del contesto fraudolento. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del procedimento di cassazione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. / art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    art. 110 cod. pen.; art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Imputazione principale: concorso nella commissione del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) integrato dal concorso morale/materiale ex art. 110 c.p.; la Corte ha confermato la condanna per tali fattispecie.

  • art. 335 cod. proc. pen. e art. 335-quater cod. proc. pen.; art. 88-bis d.lgs. 150/2022

    art. 335 cod. proc. pen.; art. 335-quater cod. proc. pen.; art. 88-bis d.lgs. 150/2022

    Applicazione del regime previgente: il ritardo nell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti; la tempestività dell'iscrizione è valutazione riservata all'azione del pubblico ministero.

  • art. 270 e art. 271 cod. proc. pen.

    art. 270 cod. proc. pen.; art. 271 cod. proc. pen.

    L'omesso deposito delle registrazioni o di atti relativi alle intercettazioni in un procedimento diverso non comporta di per sé l'inutilizzabilità delle intercettazioni medesime, salvo i casi tassativi di nullità o sanzione previsti dalla legge; la giurisprudenza confermata dalla Corte ha escluso la sanzione automatica.

  • art. 415-bis, comma 2-bis e art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen.

    art. 415-bis, comma 2-bis cod. proc. pen.; art. 468, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare avvisi e modalità di acquisizione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la trascrizione e la perizia svolta in contraddittorio hanno tutelato le garanzie di difesa, escludendo profili di inutilizzabilità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti delle presunzioni e l'onere probatorio: la Corte ha ritenuto che non vi sia stato un indebito uso di presunzioni e che il quadro probatorio complessivo (intercettazioni, dichiarazioni degli operanti, verifiche bancarie e amministrative) fosse sufficiente; l'appello e la cassazione non sostituiscono la valutazione fattuale del giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale ha ritenuto la gravità del comportamento (modalità fraudolente e contesto) incompatibile con l'applicazione della causa di proscioglimento, decisione confermata dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto: la Cassazione ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento di cassazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 336/2008

    Corte cost. n. 336 del 2008

    La sentenza costituzionale amplia i diritti della difesa circa l'accesso alle registrazioni, ma non modifica il regime sanzionatorio in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni in altro procedimento; la Corte di legittimità lo ha richiamato per escludere l'automatica inutilizzabilità.

Massime di principio

  • La tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti: la tempestività dell'iscrizione è valutazione dell'ufficio requirente e, salvo profili di illegittimità manifesta o responsabilità del PM, non rileva per la prova acquisita.
  • Le intercettazioni disposte in altro procedimento non sono automaticamente inutilizzabili per il mancato deposito formale: se il materiale viene acquisito e utilizzato nel rispetto delle garanzie (trascrizione, perizia in contraddittorio, possibilità di controllo da parte della difesa), possono essere oggetto di utilizzazione probatoria.
  • In cassazione non è ammissibile una generale rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; le contestazioni puramente fattuali sono di competenza del giudice di merito.
  • Per ottenere l'esclusione di singoli atti probatori è necessario dimostrare specifici profili di illegittimità o l'insussistenza dei presupposti normativi; eccezioni formali prive di dimostrazione della lesione del diritto di difesa sono generalmente insufficienti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto e del contesto: l'esigua entità del danno economico non è di per sé determinante quando emergono modalità fraudolente o un disegno criminoso più ampio.
  • Quando le indagini producono elementi obiettivi (es. riscontri bancari, verifiche amministrative, accertamenti su controparti evasori), grava sull'imputato l'onere di fornire elementi contrari robusti per sovvertire la valutazione del merito.

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