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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 9243 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Processo Verbale di Constatazione redatto nei confronti di società già estinta - Avviso di accertamento nei confronti dei soci - Regime anteriore all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, sostenendo che esso si fondasse su un Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto nei confronti della società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese e, quindi, dopo la sua estinzione. La controversia riguardava inoltre l'applicabilità temporale dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria, ai soli fini fiscali.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. È stato stabilito che, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, un PVC redatto nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese non può validamente fondare l'accertamento del maggior reddito imputato al socio. La disposizione del 2014 non è stata considerata retroattiva né avente natura interpretativa; pertanto, non poteva sanare o rendere efficaci retroattivamente gli atti compiuti dopo l'estinzione della società.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    L'estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dei tributi, contributi, sanzioni ed interessi.

    La norma differisce gli effetti dell'estinzione societaria esclusivamente per finalità fiscali, ma non ha efficacia retroattiva e non è una norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, non si applica agli atti compiuti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determinava l'estinzione anche ai fini degli accertamenti fiscali.
  • Un PVC redatto nei confronti di una società già estinta non può costituire validamente il presupposto di un avviso di accertamento notificato ai soci, se l'accertamento si fonda sul maggior reddito attribuito alla società.
  • Una norma successiva che conserva temporaneamente la capacità fiscale della società estinta non può essere applicata retroattivamente, salvo che il legislatore le attribuisca espressamente tale efficacia o che si tratti effettivamente di una norma interpretativa.
  • Quando l'atto impositivo nei confronti del socio dipende dall'accertamento societario, l'invalidità dell'atto presupposto può compromettere anche l'accertamento emesso nei confronti del socio.

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