Ordinanza n. 266/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del provvedimento di rigetto dell’istanza di riapertura dei termini di presentazione delle domande, prot. n. 2026--OMISSIS- del 12 giugno 2026, a firma della Responsabile Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell’Università degli Studi di Genova, Dott.ssa Cristina Cerkvenik, comunicato a mezzo PEC in data 12 giugno 2026 alle ore 11:07; • dell'avviso di selezione comparativa per titoli, prot. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2026, prot. n. -OMISSIS- del 22 maggio 2026, Albo Ufficiale di Ateneo n. -OMISSIS-/2026, emanato dalla Direttrice del DISFOR per il conferimento di un contratto di diritto privato per lo svolgimento dell'attività didattica curriculare relativa all'insegnamento di «Abilità Informatiche», cod. 110999, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, cod. 8751, ai sensi dell'art. 23, co. 2 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, per l'a.a. 2026/2027, quale atto presupposto, per la parte di interesse del ricorrente, e segnatamente nella parte in cui, all'art. 8, co. 1, prevede che la pubblicità del medesimo avviso avvenga mediante pubblicazione nell'apposita sezione «PAT – Amministrazione Trasparente» del sito web di Ateneo, pubblicità che, per quanto consta al ricorrente e come si documenterà in seguito, non è stata data durante l'intero periodo di vigenza della procedura (22 maggio 2026 – 6 giugno 2026, quest'ultima data corrispondente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, calcolato dall’Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 3, co. 2 del medesimo avviso in relazione alla pubblicazione dello stesso all'Albo informatico istituito nel sito istituzionale dell’Ateneo); • di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato ai provvedimenti di cui sopra, ancorché non conosciuto, fatta espressa eccezione per le domande di partecipazione eventualmente presentate da terzi, nei cui confronti non viene formulata alcuna domanda di annullamento; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura selettiva di cui all’avviso prot. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2026, in quanto illegittimamente privato della possibilità di presentare domanda di partecipazione per fatto imputabile all’Amministrazione resistente; e per la condanna dell’Università degli Studi di Genova, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, e segnatamente alla rimessione in termini del ricorrente mediante riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso prot. n. -OMISSIS-/2026, per un periodo ritenuto congruo, decorrente dalla pubblicazione del relativo avviso nella sezione PAT – Amministrazione Trasparente del portale trasparenza.unige.it;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riapertura dei termini per partecipare a una selezione comparativa per titoli finalizzata al conferimento di un contratto di docenza universitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università ha respinto l’istanza di riapertura dei termini per la presentazione della domanda a una selezione comparativa per titoli relativa a un incarico di docenza curriculare. Ha inoltre contestato, quale atto presupposto, l’avviso di selezione nella parte in cui prevedeva la pubblicazione anche nella sezione “Avvisi” del Portale Amministrazione Trasparente dell’Ateneo, deducendo che tale pubblicazione non sarebbe avvenuta durante l’intero periodo di apertura della procedura. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a partecipare alla selezione e l’adozione di misure idonee, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., mediante rimessione in termini e riapertura del termine per la presentazione della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, ritenendo che, a un esame sommario proprio della fase cautelare, il ricorso presentasse profili di fondatezza poiché dalla documentazione non risultava la pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi” del Portale Amministrazione Trasparente dell’Università. Ha ravvisato il periculum nell’esigenza di consentire la partecipazione del ricorrente alla selezione in vista dell’imminente inizio dell’anno accademico. Per contemperare gli interessi contrapposti, ha ordinato all’Università di consentire al solo ricorrente la presentazione della domanda mediante riapertura dei termini per almeno dieci giorni, compresi tra la comunicazione o notificazione dell’ordinanza e il 20 agosto 2026, secondo modalità individuate dall’Ateneo. Per garantire la par condicio, i titoli valutabili devono essere esclusivamente quelli posseduti o maturati entro la data di originaria scadenza del bando. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 21 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, l. 30 dicembre 2010, n. 240
Norma indicata quale base giuridica dell’avviso per il conferimento del contratto di diritto privato per attività didattica.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per la richiesta di adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta, mediante rimessione in termini e riapertura del termine di partecipazione.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata prova della pubblicazione di un avviso di selezione nella modalità prevista dall’avviso stesso può integrare un profilo di fondatezza della domanda proposta dal soggetto che deduca di essere stato concretamente privato della possibilità di partecipare.
- Quando l’omessa pubblicità della procedura abbia impedito a un candidato di presentare tempestivamente la domanda e sussista il rischio che l’imminente avvio dell’attività selettiva renda inutile la tutela finale, il giudice può disporre cautelarmente la riapertura dei termini limitatamente al candidato interessato.
- La riapertura cautelare dei termini deve essere conformata in modo da preservare la par condicio: il candidato riammesso può far valere soltanto i titoli posseduti o maturati entro la data di originaria scadenza del bando.
- La tutela cautelare può essere modulata mediante una misura propulsiva e conformativa, lasciando all’amministrazione la scelta delle modalità operative per consentire la presentazione della domanda entro un termine minimo stabilito dal giudice.
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