Cassazione Civile, Ordinanza n. 13038/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un parco a verde turistico-naturalistico-ricettivo. La Corte d’appello aveva riconosciuto all’appaltatore un maggior credito, ma aveva anche ridotto la penale contrattuale per ritardo originariamente applicata dalla stazione appaltante, ritenendo che il committente non avesse un particolare interesse alla sollecita presa in consegna e al celere collaudo dell’opera, anche in ragione dei ritardi dell’ente nel compimento di tali adempimenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 145 del d.P.R. 207/2010 e dell’art. 1384 c.c., sostenendo che la riduzione della penale era stata disposta sulla base di fatti sopravvenuti e non dell’interesse del creditore al momento della stipulazione, che è il solo parametro rilevante; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 145, comma 3, del d.P.R. 207/2010, assumendo che la penale così ridotta risultasse inferiore alla misura minima giornaliera prevista dalla norma. La società appaltatrice ha resistito chiedendo l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente fondato la riduzione della penale su circostanze successive alla stipula e al termine dei lavori, in particolare sul comportamento del Comune nel ritardo del collaudo e della presa in consegna, invece di valutare l’interesse del creditore al momento della conclusione del contratto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1384 c.c.
Il potere giudiziale di riduzione della penale deve essere esercitato in funzione dell’equilibrio contrattuale e avendo riguardo all’interesse del creditore all’adempimento al momento della stipulazione, non a fatti sopravvenuti che incidano successivamente su tale interesse.
art. 145 del d.P.R. 207/2010
La norma è richiamata come disciplina della penale negli appalti pubblici e come parametro della sua misura minima; la Corte afferma che la riduzione deve comunque rispettare i criteri legali di valutazione e non può essere fondata su elementi estranei al momento genetico del contratto.
art. 145, terzo comma, del d.P.R. 207/2010
Viene invocato come base della misura minima giornaliera della penale negli appalti pubblici; il secondo motivo denuncia che la penale ridotta sarebbe scesa sotto tale soglia, ma la censura resta assorbita.
art. 117, quarto comma, del d.P.R. 554/1999
Citato solo come precedente disciplina di analogo contenuto rispetto all’art. 145 del d.P.R. 207/2010 in tema di misura minima della penale.
art. 113-bis del d.lgs. 50/2016
Citato solo come disciplina successiva di analogo tenore sulla penale negli appalti pubblici.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel potere di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., il giudice deve valutare l’interesse del creditore all’adempimento con riferimento al momento della conclusione del contratto, non sulla base di eventi sopravvenuti che abbiano ridotto o modificato tale interesse.
- La riduzione della penale non può essere giustificata dal comportamento successivo del creditore se tale comportamento non ha inciso sul ritardo imputabile al debitore o sulla misura della penale pattuita.
- Quando la riduzione della penale è scrutinata in cassazione, è censurabile la decisione di merito che abbia usato come parametro il danno concretamente verificatosi o circostanze sopravvenute, anziché la funzione originaria della clausola penale rispetto all’interesse creditorio.
- Nei contratti di appalto soggetti a disciplina pubblicistica, la determinazione e l’eventuale riduzione della penale per ritardo devono comunque restare ancorate ai presupposti legali e al dato contrattuale originario.
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