Cassazione Civile, Ordinanza n. 22481/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto, venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo dell’esistenza di atti di riscossione e di avvisi di addebito che assumeva non essere stati notificati, aveva proposto opposizione deducendo molteplici vizi della notificazione e della pretesa: tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti in fotocopia; omesso esame e omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture; inesistenza delle notifiche via PEC eseguite da indirizzi non risultanti da pubblici registri; violazione delle norme sulla notificazione telematica; mancata idoneità della domanda di rateazione a interrompere la prescrizione; decadenza e prescrizione dei crediti. La controversia era però centrata, in via preliminare, sulla stessa ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e degli atti ad esso sottesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile al giudizio l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto nel 2021, interpretato nel senso che l’estratto di ruolo non è di regola impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella è ammessa solo nelle tre ipotesi tassative previste dalla norma. Poiché nel caso concreto non era allegato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla disposizione, è stato escluso l’interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo; ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta dopo il ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono richiamati i diversi vizi dedotti in ricorso (violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo) ma la decisione non entra nel merito di tali censure perché assorbite dalla questione preliminare di ammissibilità.
artt. 112, 214, 215, 216, 2702 c.c./c.p.c.
Le norme sono evocate nei motivi sul disconoscimento delle sottoscrizioni e sull’omessa pronuncia, ma restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell’azione.
art. 16-ter del D.L. n. 179/2012
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla notifica via PEC da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi.
art. 3-bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione telematica e alla dedotta inesistenza della notifica.
art. 6 del CAD
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle notifiche telematiche.
art. 2944 c.c.
Richiamato per sostenere che la domanda di rateazione non avrebbe effetti interruttivi della prescrizione.
art. 25, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato in relazione alla dedotta decadenza della pretesa.
art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, limitando la diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi tassativamente previsti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
«l'estratto di ruolo non è impugnabile»; impugnazione diretta solo se il debitore dimostri il pregiudizio per partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme da soggetti pubblici ex art. 48-bis, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
La Corte applica la disposizione anche ai giudizi pendenti e afferma che, fuori dai casi tipizzati, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
È richiamato per equiparare l’avviso di addebito alla cartella esattoriale ai fini della disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016
È richiamato quale una delle ipotesi di pregiudizio che consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo.
art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato come riferimento per la seconda ipotesi tipizzata di pregiudizio, relativa ai pagamenti da parte di soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale meccanismo di verifica rilevante ai fini della seconda ipotesi di impugnazione diretta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quanto alla trattazione camerale e al termine per il deposito dell’ordinanza.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile: la tutela anticipata è ammessa solo nelle ipotesi espressamente e tassativamente previste dalla legge.
- La verifica dell’interesse ad agire contro l’estratto di ruolo deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative applicabili al giudizio pendente.
- In presenza di una disciplina sopravvenuta che esclude l’impugnabilità generalizzata dell’estratto di ruolo, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità originaria dell’azione se non risulta allegato e provato uno dei pregiudizi tipizzati.
- L’equiparazione dell’avviso di addebito alla cartella consente di applicare anche ai crediti previdenziali il limite legale alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo.
- Quando la decisione si fonda su una causa ostativa preliminare all’azione, le censure di merito relative a notificazione, prescrizione, decadenza e prova del credito restano assorbite.
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