Regolamento (UE) 2017/2
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2 della Commissione, del 3 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE dei mercati agricoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico e periodico, basato sui criteri del regolamento (UE) n. 543/2011, che aggiorna i valori in funzione dei dati giornalieri disponibili. L'allegato contiene i valori applicabili per ciascun codice NC e per le origini indicate. Il regolamento produce effetti immediati dalla sua pubblicazione ed è vincolante in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC e dalle origini/paesI terzi ivi elencati. Rileva ai fini del meccanismo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione tecnico nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli freschi, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati sulla base dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene quotidianamente, in funzione di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati tramite codici NC e paesi terzi di origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono come parametro per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i relativi valori forfettari all'importazione in funzione dell'origine. Tra i casi riportati figurano, a titolo esemplificativo:
- codice NC 0702 00 00: valori per MA, TR e ZZ;
- codice NC 0707 00 05: valori per TR e ZZ;
- codice NC 0709 91 00: valori per EG e ZZ;
- codice NC 0709 93 10: valori per MA, TR e ZZ;
- codici NC 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90 e 0805 50 10: valori differenziati a seconda dell'origine indicata. Il codice ZZ è definito come "altre origini".
Entrata in vigore e effetti giuridici
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione del regolamento
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che stabilisce i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per i prodotti e le origini indicati. I valori si applicano ai codici NC elencati, con distinzione tra specifici paesi terzi e il codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento giornaliero dei valori
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Come è indicizzato
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