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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole operative per identificare le unità da diporto mediante il numero WIN e per assegnare, gestire e registrare il codice unico del fabbricante. Definisce il ruolo delle autorità nazionali e degli organismi nazionali degli Stati membri, distinguendo le procedure per i fabbricanti stabiliti nell’Unione, quelli stabiliti in paesi terzi e i casi di valutazione post-costruzione. Introduce inoltre obblighi di registrazione nei sistemi informativi della Commissione e consente agli Stati membri di prevedere tasse per l’assegnazione del codice. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Procedure di identificazione delle unità da diporto e di assegnazione/gestione del codice unico del fabbricante ai fini della direttiva 2013/53/UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle unità da diporto immesse sul mercato dell’Unione e ai soggetti coinvolti nella loro identificazione: fabbricanti stabiliti in uno Stato membro, fabbricanti stabiliti in paesi terzi, loro rappresentanti autorizzati, autorità nazionali e organismi nazionali designati dagli Stati membri, nonché organismi notificati nei casi di valutazione post-costruzione. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda anche la gestione dei registri nazionali, dei registri degli Stati membri, del registro dei paesi terzi e del registro degli organismi notificati sulla piattaforma collaborativa della Commissione. Sono richiamate le procedure relative alla valutazione post-costruzione previste dagli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto

Il regolamento attua la direttiva 2013/53/UE stabilendo regole minime e uniformi per l’identificazione delle unità da diporto attraverso il numero WIN e per l’assegnazione del codice unico del fabbricante. La finalità dichiarata è rafforzare la corretta applicazione del sistema di codificazione, facilitare la cooperazione tra Stati membri e aumentare la trasparenza amministrativa.

Ambito e definizioni

L’atto riguarda l’identificazione delle unità da diporto immesse sul mercato dell’Unione e la gestione dei codici dei fabbricanti. Ai fini applicativi, il regolamento introduce nozioni funzionali al sistema, tra cui l’organismo nazionale responsabile dell’assegnazione del codice, il paese di stabilimento del fabbricante e i diversi registri telematici gestiti tramite la piattaforma collaborativa della Commissione.

Struttura del numero di identificazione dell’unità da diporto (WIN)

Il WIN deve essere composto da cinque elementi, nell’ordine indicato dall’articolo 3:

  • codice del paese del fabbricante;
  • codice unico del fabbricante;
  • numero di serie unico assegnato dal fabbricante;
  • mese e anno di produzione;
  • anno del modello.

Il regolamento precisa che il codice del paese del fabbricante è l’elemento distintivo decisivo, mentre il numero di serie è utilizzabile una sola volta dal singolo fabbricante. La composizione deve comunque rispettare l’allegato I, punto 2.1, secondo comma, della direttiva 2013/53/UE.

Assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante

Il codice unico del fabbricante è il perno del sistema e viene assegnato dall’autorità nazionale o dall’organismo nazionale dello Stato membro competente, su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato. Il regolamento stabilisce un principio di unicità: il codice è generato e assegnato una sola volta e ciascun fabbricante può disporne di uno solo per tutto il mercato dell’Unione.

Ogni Stato membro deve designare l’autorità o l’organismo nazionale responsabile e comunicarne i dati alla Commissione. Inoltre, i codici assegnati devono essere iscritti nei registri nazionali e resi accessibili agli altri Stati membri nel registro degli Stati membri.

Procedura per i fabbricanti stabiliti nell’Unione

Il fabbricante stabilito in uno Stato membro, prima di immettere l’unità da diporto sul mercato dell’Unione, presenta domanda all’autorità o all’organismo nazionale del proprio Stato. La domanda deve essere redatta in una lingua comprensibile all’autorità, secondo quanto da essa stabilito, e accompagnata da un documento che provi lo stabilimento nello Stato membro.

Dopo la verifica della domanda, l’autorità assegna il codice unico del fabbricante. Il corrispondente dato deve poi essere iscritto nel registro nazionale e reso disponibile a tutti gli altri Stati membri tramite il registro degli Stati membri.

Procedura per i fabbricanti stabiliti in paesi terzi

Per i fabbricanti stabiliti in un paese terzo, o per il loro rappresentante autorizzato, la domanda va presentata prima dell’immissione sul mercato dell’Unione a un solo Stato membro, ossia quello nel cui territorio il fabbricante intende commercializzare l’unità da diporto. Anche in questo caso la domanda deve essere comprensibile per l’autorità e accompagnata da prova dello stabilimento nel paese terzo.

L’autorità competente verifica dapprima nel registro dei paesi terzi che la combinazione di codici sia disponibile e che si tratti della prima richiesta presentata in uno Stato membro. Se la verifica è positiva, iscrive il nome e l’indirizzo del fabbricante nel registro dei paesi terzi per segnalare l’avvio della procedura, quindi assegna il codice unico del fabbricante. Il regolamento ribadisce che un fabbricante di paese terzo può ricevere un solo codice unico, assegnato da un solo Stato membro, e che tale codice deve essere registrato nel registro dei paesi terzi.

Valutazione post-costruzione

Nei casi di valutazione post-costruzione previsti dagli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, se l’organismo notificato appone sotto la propria responsabilità il numero di identificazione dell’unità da diporto, il codice unico del fabbricante è rappresentato dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione. In tale ipotesi il codice è assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato e deve essere iscritto nel registro degli organismi notificati.

Tasse, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento consente agli Stati membri di stabilire norme in materia di tasse per l’assegnazione del codice unico del fabbricante, senza imporre un regime uniforme a livello unionale. Quanto all’efficacia temporale, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’atto disciplina l’identificazione delle unità da diporto, con particolare riferimento all’assegnazione e alla gestione dei codici dei fabbricanti (articolo 1). Definisce, tra l’altro, "organismo nazionale", "paese nel quale il fabbricante è stabilito", "registro nazionale", "registro dei paesi terzi", "registro degli Stati membri" e "registro degli organismi notificati" (articolo 2).

Composizione del numero di identificazione dell’unità da diporto (WIN)

Il WIN è composto, in quest’ordine, dal codice del paese del fabbricante, dal codice unico del fabbricante, dal numero di serie unico, dal mese e anno di produzione e dall’anno del modello (articolo 3). La composizione deve essere conforme all’allegato I, punto 2.1, secondo comma, della direttiva 2013/53/UE.

Assegnazione del codice unico del fabbricante

Il codice unico del fabbricante è assegnato dall’autorità nazionale o dall’organismo nazionale dello Stato membro su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, secondo le procedure degli articoli 6 o 7 (articolo 4). Il codice è generato e assegnato una sola volta e ogni fabbricante può utilizzare un solo codice unico nel mercato dell’Unione.

Designazione delle autorità competenti e registrazione

Ogni Stato membro deve designare l’autorità nazionale o l’organismo nazionale responsabile dell’assegnazione del codice unico del fabbricante e comunicarne i dati alla Commissione (articolo 5). I codici assegnati ai fabbricanti stabiliti nello Stato membro devono essere iscritti nel registro nazionale e resi disponibili agli altri Stati membri nel registro degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 4).

Procedura per fabbricanti stabiliti nell’Unione

Prima dell’immissione sul mercato dell’Unione, il fabbricante stabilito in uno Stato membro presenta domanda all’autorità/organismo del proprio Stato, in una lingua comprensibile per l’autorità secondo quanto da essa stabilito, corredata di un documento che prova la stabilimento nello Stato membro (articolo 6, paragrafi 1 e 2). Dopo verifica, l’autorità assegna il codice (articolo 6, paragrafo 3).

Procedura per fabbricanti stabiliti in paesi terzi

Il fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, presenta prima dell’immissione sul mercato dell’Unione una sola domanda in uno Stato membro scelto per l’immissione sul mercato, con documentazione comprovante lo stabilimento nel paese terzo e in una lingua comprensibile per l’autorità (articolo 7, paragrafi 1 e 2). L’autorità verifica nel registro dei paesi terzi la disponibilità della combinazione di codici e, se è la prima domanda, iscrive nome e indirizzo del fabbricante nel registro; poi assegna il codice unico, che può essere attribuito una sola volta da un solo Stato membro, e lo registra nel registro dei paesi terzi (articolo 7, paragrafi 3-6).

Valutazione post-costruzione

Nei casi di valutazione post-costruzione previsti dagli articoli 19 e 23 della direttiva 2013/53/UE, se l’organismo notificato deve apporre sotto la propria responsabilità il numero di identificazione dell’unità da diporto, il codice unico del fabbricante è indicato dal codice di identificazione della valutazione post-costruzione ed è assegnato dall’autorità nazionale dello Stato membro in cui l’organismo notificato è stabilito (articolo 8, paragrafo 1). Il codice va iscritto nel registro degli organismi notificati (articolo 8, paragrafo 2).

Tasse e entrata in vigore

Gli Stati membri possono introdurre norme sulle tasse applicabili all’assegnazione del codice unico del fabbricante (articolo 9). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 10).

Come è indicizzato

Materietrasportimercato internonormalizzazione tecnicasicurezza dei prodotti

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