Cassazione Civile, Sentenza n. 25432/2020 del 11/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La curatela ha impugnato l'annotazione contabile di compensazioni eseguite nel novembre 2002 che hanno azzerato i crediti/debiti reciproci fra la fallita e le due convenute, chiedendone la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare perché si tratterebbe di un procedimento solutorio anomalo e, conseguentemente, la condanna delle resistenti al pagamento di somme complessive (credito azzerato di € 1.177.269,18 e di € 713.224,64) e, in via subordinata, la revoca della compensazione limitatamente a specifiche fatture (CO.M.I. fatt. n. 14/02 del 05/11/2002 per € 566.697,90 e Nuova I.M.I.C. fatt. n. 06 del 05/11/2002 per € 153.697,54). Le resistenti hanno fondato la legittimità della compensazione su un atto del 2 agosto 2002 qualificato come atto di ricognizione e transazione, attestante la ricognizione dei debiti che avrebbe reso i crediti certi, liquidi ed esigibili e quindi compensabili ope legis ai sensi dell'art. 1243 c.c. e compatibili con l'art. 56 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non fosse autosufficiente perché non ha riprodotto integralmente e con sufficiente specificità l'atto di ricognizione e transazione del 2 agosto 2002 né gli atti di appello relativi alla domanda subordinata, impedendo così l'esame di diritto da parte della Corte. Ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, essendo le contestazioni interpretative riservate al giudice di merito salvo vizio dei canoni ermeneutici; ha confermato che la Corte d'appello aveva valutato correttamente la natura ricognitiva dell'atto e la sussistenza dei requisiti della compensazione legale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e il Fallimento SO.ME.N. è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge; la sentenza dà inoltre atto della possibile obbligatorietà di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
Norma invocata dalla curatela per chiedere l'inefficacia di atti dispositivi o di pagamenti compiuti in pregiudizio dei creditori fallimentari quando si tratti di procedure solutorie anomale; la Corte osserva che la censura richiedente la revoca deve essere adeguatamente provata e specificata nel ricorso, non va confusa con una diversa valutazione meramente interpretativa.
art. 56 legge fallimentare
Consente che la compensazione legale produca effetti anche in sede fallimentare; la Corte d'appello ha ritenuto che la compensazione ope legis, realizzata mediante ricognizione reciproca, sia compatibile con l'art. 56 e non revocabile in assenza di prova di artificio fraudolento.
art. 1243 codice civile
Regola la compensazione legale richiedendo che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili; la Corte d'appello ha ritenuto che l'atto di ricognizione del 2/8/2002 soddisfacesse tali requisiti rendendo i crediti compensabili.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
art. 360, comma 1, nn. 3-5 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, error in procedendo, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha applicato queste disposizioni per valutare l'ammissibilità dei motivi, richiedendo specificità e autosufficienza delle censure.
art. 366 e art. 369 c.p.c.
art. 366, comma 1, nn. 3-6 e art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere gli elementi necessari, comprese riproduzioni e riferimenti documentali pertinenti; la mancata osservanza determina inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni proposte; la critica per omessa pronuncia va però adeguatamente riportata nel ricorso e documentata secondo i requisiti di autosufficienza.
art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Regime del contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La compensazione legale può essere efficace anche in sede fallimentare ai sensi dell'art. 56 l.fall. se sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti; un atto di ricognizione può rendere crediti in precedenza contestati idonei alla compensazione.
- Una scrittura privata che costituisce ricognizione o confessione del debito ha potere di astrarre la causa sottostante e può dispensare il creditore dalla prova, producendo effetti utili ai fini della compensazione.
- Per impugnare in Cassazione valutazioni interpretative del giudice di merito su atti privati e fatti complessi occorre dimostrare violazione dei canoni legali di ermeneutica o vizio logico irrimediabile; la mera diversa valutazione dei fatti non è sindacabile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: i documenti e i motivi decisivi utilizzati come base della censura vanno riprodotti o indicati con precisione; l'omissione di tale onere rende il motivo inammissibile.
- Se si contesta che la compensazione sia frutto di un artificio volto a danneggiare la massa dei creditori, in sede di gravame e di legittimità bisogna formulare e documentare specifiche allegazioni fattuali e probatorie atte a dimostrare il dolo o la frode; non basta dedurre una possibile diversa ricostruzione della condotta delle parti.
- Quando si lamenta l'omessa pronuncia su motivi di appello o l'omesso esame di fatti decisivi, il ricorso deve riportare integralmente e con precisione i motivi di appello e i fatti dedotti in sede di merito per consentire l'esame di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25310/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25308/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25309/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25311/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25312/2020 del 11/11/2020
- Sentenza civile · 11 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25341/2020 del 11/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →