Cassazione Civile, Ordinanza n. 04796/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da una società con un istituto di credito, relativi a un conto corrente sul quale erano regolati ulteriori affidamenti/aperture di credito, un conto anticipi e due mutui chirografari. La società attrice aveva contestato l'applicazione di tassi superiori a quelli pattuiti, oltre a capitalizzazioni, commissioni di massimo scoperto e spese ritenute illegittime, chiedendo la ricostruzione del saldo e la ripetizione di indebito. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo improponibile la ripetizione in presenza di conto ancora aperto e comunque infondata la domanda per difetto di prova; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto rilevando carenze di allegazione e di prova, nonché l'inammissibilità dell'istanza di esibizione per mancata specificità e della consulenza tecnica come mezzo esplorativo. In cassazione la società ricorrente ha censurato: l'affermazione di inammissibilità della ripetizione; la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e della CTU contabile/econometrica; l'omessa motivazione sul diniego della consulenza. Ha sostenuto anche che non fosse necessaria l'acquisizione integrale degli estratti conto e che era stata presentata istanza ex art. 119 TUB.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non si misurassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva escluso in astratto l'azione di accertamento e la rideterminazione del saldo, ma aveva deciso nel merito per difetto di allegazione e di prova; inoltre aveva correttamente escluso l'ordine di esibizione per mancanza di specificità dei documenti richiesti e la CTU perché non può supplire alle carenze probatorie della parte. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna controricorrente, oltre a ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 119 TUB
Il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria riguarda le operazioni degli ultimi dieci anni, ma non incide sulle regole processuali dell'esibizione documentale, che richiede l'indicazione specifica dei documenti richiesti.
art. 117, co. 1, TUB
Il contratto bancario viene di regola consegnato al cliente al momento della stipula, rilevando sul piano della prova del contenuto delle pattuizioni.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è ammissibile solo se i documenti sono specificamente individuati dalla parte che lo richiede.
art. 61 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di ausilio per la valutazione tecnica, non strumento per colmare lacune allegatorie o probatorie.
artt. 191 e 198 c.p.c.
Le doglianze sulla consulenza tecnica sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio della decisione e perché la CTU non può essere utilizzata in funzione esplorativa.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sostanziali; non quando la censura riguarda, in realtà, la genericità delle allegazioni o l'insufficienza probatoria.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il mezzo per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma non consente di censurare la mera carenza di allegazione o di specificità della domanda.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Per censurare un error in procedendo occorre indicare con precisione il fatto processuale rilevante e specificare gli elementi della doglianza.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del relatore; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il rigetto/inammissibilità conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata applicata la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e all'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di conti correnti bancari, la domanda di ripetizione o di rideterminazione del saldo non può essere accolta se la parte attrice non fornisce allegazioni specifiche sui rapporti dedotti e non prova il contenuto delle clausole che si assumono nulle o illegittime.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova; non è invece sufficiente contestare la valutazione di genericità delle allegazioni o l'insufficienza del materiale probatorio offerto.
- L'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. richiede la specifica individuazione dei documenti da acquisire; non basta un riferimento generico alla documentazione bancaria o al diritto di accesso ex art. 119 TUB.
- Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria non altera i presupposti processuali dell'esibizione e opera, inoltre, nei limiti temporali previsti dalla legge.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire a carenze allegatorie o probatorie della parte né per svolgere indagini meramente esplorative alla ricerca di fatti non provati.
- Una censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una decisione diversa da quella effettivamente resa, il motivo è inammissibile.
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