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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16278/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata principalmente sulla mancata traduzione della sentenza di appello in lingua cinese, nonostante l'accertata condizione di alloglossia dell'imputato (era stata invece tradotta la sentenza di primo grado e il decreto di giudizio immediato). Secondo il ricorrente la mancata traduzione ha arrecato vizio formale rilevante. In via subordinata era dedotto vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al riconoscimento dell'aggravante per "ingente quantità" di stupefacente, lamentando che la sentenza aveva valutato come superamento minimo della soglia e aveva tratto conclusioni conjecturali sulla percentuale di principio attivo ottenibile dal ciclo produttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, condividendo le conclusioni del Pubblico Ministero e del difensore circa la fondatezza della doglianza sulla mancata traduzione. Ha ritenuto applicabile il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025) secondo cui "l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione". Per ragioni logico-sistematiche tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla sentenza di appello. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze affinché proceda alla traduzione. L'esame del secondo motivo è stato dichiarato ultroneo.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'omessa traduzione della sentenza all'imputato alloglotto costituisce una nullità generale a regime intermedio rientrante tra le ipotesi dell'art. 178(1)(c); se tempestivamente eccepita comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione

  • Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)

    "l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione"

    La massima delle Sezioni Unite stabilisce il principio che la mancata traduzione della sentenza a un imputato alloglotto determina nullità rilevabile con efficacia di annullamento e restituzione per traduzione; il principio è applicabile anche alle decisioni in appello per ragioni logico-sistematiche

Massime di principio

  • Se l'imputato è alloglotto e non comprende l'italiano, la mancata traduzione della sentenza configura una nullità rilevante (nullità generale a regime intermedio) che, se eccepita nei termini o dedotta nell'impugnazione, determina l'annullamento della decisione-documento e la restituzione degli atti per la traduzione
  • Il principio di nullità per mancata traduzione, pur formulato in relazione alla sentenza di primo grado, si applica anche alle sentenze di grado successivo (es. appello) per coerenza logico-sistematica e per la tutela del diritto di difesa
  • Quando una nullità procedurale di tale rilievo viene accolta, i giudizi sulle questioni di merito (es. valutazione dell'aggravante per "ingente quantità") restano al momento sospesi e saranno riesaminate dal giudice a cui gli atti sono restituiti dopo la traduzione
  • Le censure sulla valutazione quantitativa degli stupefacenti e sulla determinazione della percentuale di principio attivo richiedono accertamenti oggettivi e motivazioni precise; conclusioni basate su mere congetture o su un minimo superamento della soglia vanno valutate con attenzione e possono essere rimesse al giudice del rinvio per nuovo esame
  • Per far valere la nullità da mancata traduzione è importante eccepirla tempestivamente (in impugnazione o nei termini previsti dagli artt. 178 e 180 c.p.p.); diversamente il vizio può essere inefficace

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