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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune contestava l'esenzione ICI riconosciuta dalla Commissione Tributaria Regionale per un fabbricato accatastato in categoria D/1 e concesso in affitto a un imprenditore agricolo. Sosteneva che la ruralità del fabbricato non potesse essere accertata in via incidentale dal giudice tributario quando l'immobile non fosse classificato catastalmente come rurale, ossia nelle categorie A/6 o D/10, e che il proprietario non avesse dimostrato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari. Contestava inoltre l'applicazione retroattiva delle modifiche normative sulla ruralità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, per l'anno 2004, il fabbricato accatastato in categoria D/1 era soggetto a ICI, poiché non risultava richiesta né ottenuta una variazione catastale o annotazione del requisito di ruralità secondo le procedure previste dalla normativa successiva. La mera destinazione concreta dell'immobile a deposito di attrezzature agricole non era sufficiente a escludere l'imposta. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati.

    L'ICI si applica, in via generale, agli immobili posseduti, anche quando siano strumentali all'attività dell'impresa.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. a

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    La nozione di fabbricato ai fini ICI è collegata all'iscrizione o all'iscrivibilità catastale.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

    La ruralità richiede il ricorrere dei requisiti normativi e, secondo l'orientamento accolto, deve risultare dalla corretta classificazione o annotazione catastale, non soltanto dall'uso di fatto dell'immobile.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.

    La norma, qualificata come interpretazione autentica, esclude dall'ICI gli immobili rurali, ma la ruralità deve essere formalmente riconosciuta secondo le regole catastali applicabili.

  • D.L. n. 159/2007, art. 42-bis

    Ha ampliato e precisato le ipotesi di ruralità degli immobili strumentali, includendo anche immobili destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011

    Ha previsto la possibilità di chiedere la variazione catastale alle categorie A/6 o D/10, sulla base di un'autocertificazione dei requisiti di ruralità, con efficacia retroattiva limitata.

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. n. 214/2011

    Ha disciplinato gli effetti delle domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, salvaguardando in alcuni casi il classamento originario.

  • D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124/2013

    Ha precisato che le domande di variazione catastale e le annotazioni producono effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente alla domanda, non estendendosi quindi automaticamente all'ICI 2004.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    Ha affermato che l'immobile classificato come rurale nelle categorie A/6 o D/10 è automaticamente escluso dall'ICI; se invece ha una diversa categoria catastale, il contribuente deve impugnare il classamento e il giudice tributario non può sostituirsi incidentalmente all'autorità catastale.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente il merito rigettando il ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione dall'ICI in ragione della ruralità, non basta dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per un'attività agricola: occorre anche il riconoscimento catastale della ruralità secondo le procedure previste.
  • Un fabbricato accatastato in una categoria ordinaria, come D/1 o D/8, resta normalmente soggetto a ICI finché il relativo classamento non venga modificato o integrato con l'annotazione della ruralità.
  • Il giudice tributario non può generalmente accertare incidentalmente la ruralità in contrasto con la categoria catastale vigente; il contribuente deve prima contestare il classamento davanti all'autorità catastale competente.
  • La ruralità può essere riconosciuta anche quando il proprietario e l'utilizzatore agricolo non coincidono, ma devono comunque risultare rispettati sia i requisiti catastali sia quelli sostanziali previsti dalla legge.
  • Le procedure di regolarizzazione catastale introdotte successivamente possono avere efficacia retroattiva solo entro i limiti temporali espressamente stabiliti dalla legge; non è possibile estenderle automaticamente ad annualità anteriori.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare la categoria catastale dell'immobile, l'eventuale annotazione di ruralità, la data della domanda di variazione e la documentazione relativa all'effettivo esercizio dell'attività agricola.

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