Ordinanza n. 2770/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: della deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27.2.2026 della Città di Anzio, avente a oggetto l’approvazione dell’assegnazione in favore del Centro Anziani “Renato Salvini” i locali siti in Via Aldobrandini (ex ambulatorio) – identificativo catastale foglio 21 particella 129 piano terra unico, seguita dalla comunicazione del 4.3.2026 di avvenuta assegnazione dei locali, senza previsione dei necessari tempi di consegna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di assegnazione a un centro anziani di locali già destinati all’associazione, con successiva comunicazione dell’avvenuta assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale e la successiva comunicazione di assegnazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio di affidamento e il difetto di motivazione quanto alla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato; l’incongruità della motivazione e la sproporzione della modifica dei locali; il difetto di istruttoria per la mancata individuazione di locali idonei allo svolgimento del servizio; nonché la violazione delle norme sul terzo settore. La ricorrente ha inoltre contestato l’assenza di un adeguato termine per la consegna dei locali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’affidamento e al difetto di motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico, poiché l’atto comunale non costituisce esercizio di autotutela, ma modifica l’oggetto del precedente provvedimento di affidamento del servizio sociale. Ha giudicato infondati anche i motivi relativi alla motivazione e alla proporzionalità, rilevando che il provvedimento è complessivamente congruamente motivato, dà conto dell’esigenza di modificare i locali e non incide sul bene della vita attribuito con il provvedimento originario. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria, poiché la ricorrente non ha fornito un adeguato supporto probatorio alle allegazioni circa l’assenza di locali idonei. Il TAR ha escluso infine la violazione delle norme sul terzo settore, non avendo il Comune agito in autotutela né rimosso il bene della vita precedentemente attribuito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per difetto dei relativi presupposti.
Massime di principio
- La modifica dell’oggetto di un precedente provvedimento amministrativo favorevole non integra, di per sé, esercizio del potere di autotutela quando non comporti la rimozione del bene della vita già attribuito, ma incida soltanto sulle modalità o sui mezzi di attuazione dell’intervento.
- Quando l’amministrazione modifica i locali destinati all’esecuzione di un servizio sociale, il provvedimento è legittimamente motivato se dà conto dell’esigenza concreta della modifica e risulta complessivamente congruente, senza necessità di una specifica ponderazione propria dell’annullamento d’ufficio o della revoca.
- La censura di difetto di istruttoria richiede un adeguato supporto probatorio: l’allegazione dell’assenza di locali idonei, non corroborata da elementi di prova, non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa in sede cautelare.
- La tutela dell’affidamento e le norme sul terzo settore non risultano violate quando l’amministrazione non rimuove il bene della vita già attribuito, ma modifica le condizioni materiali o logistiche di svolgimento del servizio.
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