Cassazione Civile, Ordinanza n. 31840/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela fallimentare aveva convenuto la società concedente di due contratti di leasing aventi a oggetto autocarri chiedendo la ripetizione di quanto versato durante il rapporto, pari a euro 91.056,33, sostenendo che, dopo il fallimento dell'utilizzatrice, i contratti erano stati sciolti e i beni restituiti alla concedente. Secondo la tesi attorea, essendo i contratti qualificabili come leasing traslativo, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1526 c.c., con conseguente obbligo del concedente di restituire i canoni riscossi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva rigettata ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 72-quater l. fall. anche a rapporti anteriori. Con l'unico motivo di ricorso la curatela denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 72-quater l. fall. e 1526 c.c., censurando l'applicazione retroattiva della disciplina fallimentare introdotta per il leasing e chiedendo il riconoscimento del diritto alla restituzione dei canoni versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del fallimento, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società resistente, perché rivolto contro questioni assorbite e non decise in appello, quindi in difetto di soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 72-quater l. fall.
norma eccezionale e di portata endoconcorsuale, applicabile allo scioglimento del leasing pendente disposto dal curatore per effetto del fallimento; non è estensibile in via analogica ai contratti già risolti prima del fallimento né ai rapporti anteriori alla sua introduzione, salvo la sua speciale pertinenza concorsuale.
art. 1526 c.c.
regola codicistica che continua a governare, in via analogica, il leasing traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima del fallimento, con possibile restituzione dei canoni secondo la disciplina della vendita con riserva di proprietà.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
la disciplina introdotta non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge, mentre il comma 140 preserva la specialità dell'art. 72-quater l. fall.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso fondato su violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, in presenza dei presupposti di legge.
art. 72, primo comma, l. fall.
richiamato per evidenziare che i contratti pendenti, tra cui il leasing, restano sospesi alla data di apertura del concorso salvo scioglimento del curatore.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio per colmare le lacune normative secondo coerenza sistematica e interpretazione conforme all'eadem ratio, ma escluso come base per estendere oltre i limiti speciali l'art. 72-quater l. fall.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 72-quater l. fall. ha natura speciale ed eccezionale, opera solo nell'ambito concorsuale e non può essere applicata analogicamente a fattispecie diverse da quelle espressamente regolate, in particolare ai contratti di leasing già risolti prima del fallimento dell'utilizzatore.
- Per i contratti di leasing finanziario anteriori alla legge n. 124 del 2017, permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c. quando la risoluzione intervenga prima del fallimento dell'utilizzatore.
- La legge n. 124 del 2017 non ha efficacia retroattiva in materia di leasing finanziario: la nuova disciplina si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse quando investe questioni assorbite dal giudice di merito e non una statuizione sfavorevole: in assenza di soccombenza su quel punto manca il presupposto dell'impugnazione.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.
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