Cassazione Penale, Sentenza n. 16860/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha censurato la decisione del Tribunale per vizio di motivazione: secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle indicazioni contenute nel decreto di perquisizione con riguardo alle ragioni del sequestro e alla presunta impossibilita di orientare ex ante l'attività di estrazione dei dati secondo criteri selettivi, nonché all'impossibilità di perimetrare temporalmente la ricerca dei dati rispetto ai reati contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito in cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, salvo vizio di legge (interpretato anche come radicale mancanza di motivazione). La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale e l'ha giudicata adeguata: pur avendo accertato il fumus commissi delicti, il Tribunale ha ritenuto che il decreto impugnato disponesse un sequestro "totalizzante", privo di criteri selettivi e di un preciso perimetro temporale per l'estrazione/conservazione dei dati, e ha quindi motivato in maniera congrua la riforma del decreto di dissequestro. Per tali ragioni la censura della Procura si risolveva in una diversa valutazione del merito e non in una violazione di legge, con conseguente inammissibilità del ricorso. Decisione resa il 01/04/2026.
Norme richiamate
articoli 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. C.p.p.
Norme procedurali richiamate per la trattazione del ricorso in Cassazione in camera di consiglio e per i termini/condizioni della richiesta di trattazione orale; utilizzate per giustificare la trattazione senza presenza delle parti
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso soltanto per violazione di legge, intendendo tale nozione sia come errores in iudicando o in procedendo sia come vizi della motivazione così radicali da rendere del tutto mancante o inidoneo l'apparato argomentativo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che decidono su sequestri preventivi o probatori è ammesso solo per violazione di legge; non basta una diversa valutazione del merito o della motivazione se questa esiste e risulta coerente.
- Per impugnare con successo un provvedimento di dissequestro o sequestro in Cassazione occorre dimostrare vizi formali o sostanziali di legge oppure una carenza motivazionale talmente grave da configurare l'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
- Nei provvedimenti di sequestro di dispositivi e dati (es. telefoni) il giudice deve indicare criteri selettivi e un perimetro temporale dell'estrazione/conservazione dei dati: l'assenza di tali limiti può giustificare l'annullamento o la correzione del provvedimento nei gradi di merito.
- Chi impugna deve evitare di limitarsi a criticare la valutazione del giudice di merito; la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi su profili di illegittimità formale o su vizi motivazionali palesi e radicali.
- In presenza di fumus commissi delicti, la proporzionalità e la specificità delle misure cautelari su dati digitali devono essere adeguatamente motivate per resistere a opportune impugnazioni.
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