Sentenza del 10/12/2018 n. 2822 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - prezzi di trasferimento - transfer pricing - onere probatorio - mancanza di ragione economica - non è necessaria. Prezzi di trasferimento - transfer pricing - comparazione - riferimento a mercato geograficamente distanti - attendibilità - non sussiste - metodologia - non è praticabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento a un'operazione infragruppo. Il Fisco aveva ritenuto non conforme al valore normale il corrispettivo pattuito, sostenendo l'esistenza di uno scostamento rispetto ai prezzi di mercato. La questione concerneva sia la ripartizione dell'onere probatorio, sia l'attendibilità del metodo di comparazione adottato, fondato su prezzi relativi al medesimo prodotto praticati in mercati geograficamente molto diversi, quali Cina e Brasile. È stato inoltre chiarito che l'Amministrazione non deve dimostrare l'assenza di una valida ragione economica o l'effettivo conseguimento di un risparmio d'imposta.
La decisione
La pretesa fiscale non può essere fondata su una comparazione tra prezzi applicati in mercati profondamente diversi, quando le differenti condizioni commerciali, economiche e concorrenziali rendono il confronto inattendibile. L'onere del Fisco si limita a dimostrare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale; non occorre provare anche il difetto di una giustificazione economica. Tuttavia, la metodologia di determinazione del valore normale deve essere concretamente attendibile e non può basarsi su mercati non comparabili. In assenza di tale attendibilità, la contestazione non risulta adeguatamente fondata.
Norme richiamate
Disciplina italiana dei prezzi di trasferimento e del valore normale
Nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, il Fisco deve verificare la conformità del corrispettivo al valore normale o al principio di libera concorrenza. La prova dell'Amministrazione riguarda l'operazione infragruppo e lo scostamento dal valore di mercato, non anche l'assenza di ragioni economiche o l'intento di ottenere un risparmio d'imposta.
Principio di libera concorrenza (arm's length principle)
Il confronto deve essere effettuato con transazioni e mercati realmente comparabili. Differenze geografiche, economiche e commerciali sostanziali possono rendere inattendibile il confronto e impedire l'utilizzo della relativa metodologia per determinare il valore normale.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, il Fisco non deve necessariamente dimostrare che l'operazione infragruppo sia priva di una ragione economica o che abbia prodotto un risparmio d'imposta: è sufficiente provare l'esistenza dell'operazione e lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale.
- La comparazione dei prezzi è valida solo se i mercati e le transazioni utilizzati come riferimento sono effettivamente comparabili sotto il profilo geografico, economico, commerciale e concorrenziale.
- Prezzi relativi allo stesso prodotto, ma praticati in Paesi con dinamiche di mercato profondamente diverse, non costituiscono automaticamente un parametro attendibile.
- Il contribuente può contestare la rettifica dimostrando che il metodo comparativo utilizzato dall'Amministrazione è inidoneo, non praticabile o fondato su dati non omogenei.
- La mancanza di una valida metodologia di confronto può compromettere la rettifica fiscale anche quando il Fisco abbia correttamente individuato l'operazione infragruppo.
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