Cassazione Penale, Ordinanza n. 10374/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: non erano indicati gli specifici elementi della motivazione impugnata ritenuti illogici o erronei, sicché il motivo non consentiva al giudice di legittimità di comprendere il perimetro delle doglianze e di esercitare il sindacato richiesto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata, definita logicamente corretta, e non esponeva rilievi concreti idonei a fondare il controllo di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice del reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la sentenza non ne esamina il merito, limitandosi a prendere atto che la condanna riguardava tale fattispecie.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la censura che non indica gli elementi della decisione impugnata che si assumono erronei o illogici è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e circostanziata: non basta una critica generica alla decisione di merito.
- L'assenza di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire d'ufficio i rilievi difensivi quando il motivo non consente di individuare con chiarezza i passaggi della decisione censurati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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