Ordinanza n. 6023/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Roma, sezione terza bis, pubblicata il 2.04.2024, n. 6356, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 05896/2023 (doc. 1), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, pubblicata il 23.04.2025, n. 03509, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 04927/2024 (doc. 2) e per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento - del giudizio di non idoneità afferente la domanda n. progr. 68385 recante la non attribuzione al ricorrente Prof. Daniele Santarelli dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia reso dalla Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia - settore concorsuale 11/04 Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose - indetta con bando di cui al D.D. 553/2021 dal Ministero dell'Università e della Ricerca (doc. 3); - dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di prima fascia espressi per il Prof. Santarelli dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, comunicati in data 29.05.2025 (docc. 4 e 5); - dell'eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego alla abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose; - del Decreto Direttoriale n. 74 del 28.1.2025 recante la nomina della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/A4, Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (doc. 6); - della Nota Ministeriale del 3 marzo 2025 (Prot. MUR AOODGFIS-N. 2890) (doc. 7); - della Nota Ministeriale del 5 marzo 2025 (Prot. MUR AOODGFIS-N. 3043) (doc. 8); - della Nota Ministeriale del 19 marzo 2025 (Prot. MUR AOODGFIS-N. 3669) di rigetto dell'istanza di ricusazione (doc. 9) confermata con Nota Ministeriale del 10 aprile 2025 (doc. 22); - del Decreto Direttoriale n. 505 del 16.04.2025 recante la nomina del commissario sostituito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 95 del 2016 per la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 11/A4, Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (doc. 10); - del verbale n. 1 del 8.05.2025 (doc. 11); - degli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi o conseguenti ivi compreso ogni altro verbale, valutazione o attività riconducibile alla predetta Commissione con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente; - della Nota Ministeriale del 16.07.2025 avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, L. 241/1990, del 26 Giugno 2025 in merito alla rivalutazione negativa nella procedura ASN I Fascia, s.c. 11/A4 - Prof. Santarelli Daniele - Riscontro” (doc. 12). - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità e atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, nonché atti adottati in asserita esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 6356/2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 3509/2025, chiedendo l'adozione delle statuizioni necessarie a rendere effettivo il giudicato e la declaratoria di nullità e/o l'annullamento degli atti adottati nell'ambito della procedura ASN per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 11/A4. Sono stati contestati, tra gli altri, il nuovo giudizio di non abilitazione, i giudizi individuali e collegiale della Commissione, gli atti di nomina e sostituzione dei commissari, le note ministeriali, il rigetto dell'istanza di ricusazione, il verbale della Commissione e il diniego di autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR Lazio, Sezione III bis, non ha deciso nel merito la domanda di ottemperanza né le censure di nullità o annullamento. Ha rilevato che la controversia involge profili attinenti alla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e che potrebbe rendersi necessario convertire il rito in ricorso di annullamento. In ragione dell'attuale riparto interno di competenze, ha quindi disposto l'invio del ricorso alla Sezione IV quater, competente in materia di ASN, per la fissazione dell'udienza e la prosecuzione della trattazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato
La disposizione è richiamata quale base per chiedere al giudice dell'ottemperanza le misure necessarie a dare attuazione al giudicato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, L. 241/1990
È richiamata in relazione all'istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente e al relativo diniego ministeriale; l'ordinanza non ne esamina il merito.
art. 7, comma 6, d.P.R. 95/2016
nomina del commissario sostituito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 95 del 2016
È richiamato quale fondamento dell'atto di sostituzione di un commissario della Commissione ASN; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
Massime di principio
- Quando un ricorso per ottemperanza riguarda la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale e presenta anche possibili censure di annullamento degli atti sopravvenuti, il giudice può disporne la trasmissione alla sezione del TAR competente per materia, anche in considerazione dell'eventuale conversione del rito.
- La trasmissione interna del ricorso alla sezione competente costituisce una misura organizzativa e interlocutoria: non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza della domanda di ottemperanza, sulla nullità degli atti o sulla loro annullabilità.
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